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Fernando Pane

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Adottare framework e standard in ambito IT per sostenere il valore aziendale

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L’Information Technology è ormai divenuto un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per la creazione di valore per il business. La sempre maggior strategicità dell’IT è testimoniata anche, nonostante l’attuale crisi economica, dal trend positivo degli investimenti finalizzati ad implementare azioni che garantiscono la riduzione dei costi e/o l’incremento dei ricavi aziendali. L’adozione di framework e standard di riferimento, inoltre, consente di:
– Focalizzare tali azioni, così da renderle più efficienti ed efficaci;
– Rendere più oggettivo e comunicabile il valore dell’IT all’interno dell’azienda e al mercato.

Infatti sempre più numerose sono le aziende che ne hanno già implementato almeno uno o che hanno intenzione di farlo nel breve periodo. Inoltre data la complessità realizzativa dell’attuazione di alcuni framework e standard e, soprattutto, data la presenza di forti sinergie tra queste norme e linee guida spesso le aziende decidono di seguire un programma di adozione graduale. Inizialmente si focalizzano sui framework, la cui adozione può essere anche parziale, e sugli standard legati maggiormente alla qualità dei processi e successivamente sulle norme e le linee guida che richiedono l’applicazione di controlli di sicurezza o di conformità specifiche.

La realizzazione di un sistema di gestione integrato, che copra al contempo i diversi aspetti dell’IT, richiede quindi competenze trasversali riguardanti non solo la conoscenza delle norme e linee guida ma anche competenze sul panorama applicativo e tecnologico oltre un’approfondita analisi dei processi aziendali.

Ad esempio, il conseguimento della conformità SOX – Sarbanes Oxley Act richiede l’introduzione in azienda di una serie controlli, soprattutto di tipo finanziario, che impattano su diversi aspetti sia dell’IT sia dell’azienda più in generale.
Data la complessità di implementazione di tali controlli, si può ipotizzare di raggiungere la compliance SOX in maniera graduale adottando in successione i seguenti framework e standard di riferimento:
– ITIL
– ISO 20000
– COBIT
– ISO 27001
– COSO
L’adozione di tale approccio facilita la realizzazione di un sistema di gestione conforme con la Sarbanes Oxley Act garantendo la copertura delle specifiche richieste.

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Mobile Payment: stato dell’arte e prospettive

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L’elevata diffusione dei telefoni di ultima generazione ed il crescente numero di funzionalità da essi fruibili stanno modificando le abitudini dei consumatori, con ripercussioni anche sui processi di acquisto ed uso dei prodotti.

In questo scenario si inserisce il crescente interesse nei confronti del mobile payment, che attraverso diverse declinazioni permette il pagamento di un prodotto o servizio attraverso il dispositivo mobile.

Recenti ricerche dimostrano come, negli ultimi anni, l’utilizzo dei device mobili nei pagamenti sia sensibilmente cresciuto e sia pronto a rivestire, in un orizzonte di breve periodo, un ruolo molto importante nelle modalità di pagamento.

Se fino ad oggi l’offerta si è sviluppata soprattutto verso i servizi di remote (fruibili a distanza), l’attenzione futura al contrario si concentrerà verso la proposizione di servizi di proximity payment (fruibili in prossimità del prodotto/ servizio che si desidera acquistare).

Come si può notare dalle diverse esperienze effettuate dalle aziende più innovatrici, l”ambito di applicazione del mobile payment non si limita alla classica filiera dei pagamenti non cash o del settore mobile, ma offre interessanti spunti di riflessione anche su come migliorare la relazione con il mercato consumer o a come, più in genereale, efficientare i processi interni.

Tuttavia ancora oggi non è possibile identificare un modello di business predominante in quanto i rapporti ed i ruoli tra i diversi attori coinvolti non risultano ancora ben definti.

Con il presente report Strategic Management Partners vuole offrire una panoramica generale su questi temi, con l’obiettivo di indurre le aziende verso una riflessione in merito all’opportunità, se e come, di attuare iniziative in ambito mobile payment.

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Il Geomarketing per rinnovare il marketing e le vendite

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Tradizionalmente il Geomarketing viene utilizzato per il supporto alle decisioni commerciali e di marketing come l’apertura di nuovi punti vendita, la razionalizzazione della rete vendita, l’’identificazione dei tragitti più brevi per raggiungere i diversi clienti o ancora le attività di comunicazione e promozione diretta e targettizzata.

Ma oggi lo sviluppo degli smartphone, utilizzati da oltre il 30% degli italiani, e l’integrazione degli stessi con strumenti di GPS hanno però abilitato per le aziende nuove possibilità innovative legate alla disciplina del Geomarketing.

Le nuove applicazioni di geolocalizzazione (o Location Based Services) installate sui nuovi device mobili permettono agli utenti di ricercare, ottenere e fornire informazioni anche di carattere commerciale legate specificatamente al luogo dove si trovano in quel momento. Diverse aziende stanno investendo in azioni di “proximity marketing” sfruttando queste applicazioni con l’obiettivo ad esempio di incrementare l’afflusso ai propri punti vendita e fidelizzare il cliente.

Il Geomarketing, quindi, presenta oggi potenzialità sia “classiche” sia più “innovative” per lo sviluppo delle proprie attività di marketing e vendita, che le aziende possono sfruttare modulando i propri approcci a seconda dell’obiettivo e del livello di conoscenza e utilizzo di tali discipline all’interno dell’azienda. Di conseguenza il Geomarketing è diventato realmente uno strumento per tutte le aziende: grandi e piccole, produttive e di servizi.

Strategic Management Partners propone un approccio base che permette, secondo le diverse esigenze espresse dall’azienda, di sviluppare un piano di Geomarketing modulare, oggettivo e misurabile attraverso le quattro fasi di “analisi della domanda”, “analisi dell’offerta”, “definizione del piano di intervento” e “misurazione e aggiornamento”.

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Premio WWW 2012 del Sole 24 ORE: prorogata al 31 ottobre la deadline per candidarsi all’award che celebra il meglio della creatività e della tecnologia digitale italiana

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Si ampliano i termini per brand, agenzie, sviluppatori e addetti ai lavori che intendono partecipare al Premio WWW 2012, il riconoscimento del Sole 24 ORE che celebra le eccellenze della creatività e tecnologia digitale italiana giunto alla 12° edizione: la scadenza, infatti, è stata prorogata al prossimo 31 ottobre.

L’edizione 2012 del Premio WWW del Sole 24 ORE, che ha ottenuto quest’anno il Patrocinio dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, rappresenterà e premierà in particolare le nuove realtà digitali italiane emergenti: siti e applicazioni mobile, video e progetti di comunicazione digitale a 360 gradi. L’intento è di promuovere e valorizzare le migliori espressioni delle forme di produzione e comunicazione digitale e di ribadire il ruolo del digitale non solo come nuovo contesto di avanguardia creativa del Made in Italy ma anche come volano di crescita per tutto il Sistema Paese.

E’ possibile iscrivere un numero illimitato di progetti, anche a più categorie contemporaneamente, direttamente online all’interno del sito www.ilsole24ore.com/premiowww .

L’FSC di Professional Show all’Ibc 2012

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Abbiamo recepito una sensazione di realismo incredibile nel decollare virtualmente dall’aeroporto di Bolzano, per poi continuare il volo e quindi atterrare sempre in maniera simulata. È quanto ci è accaduto di sperimentare, non senza una certa emozione, all’IBC di Amsterdam, restando… fermi a bordo di un’autentica cabina di pilotaggio, approntata dal FSC (Flight Simulator Center), con sede a Limena/Padova, in un complesso di 6600 metri quadri, al cui interno lavora un esperto team di tecnici, programmatori, designer e manager di comprovata esperienza, riuscendo ad offrire al mercato specifico soluzioni di tutto rispetto, di costo però sempre adeguatamente contenuto.
Nella cabina di pilotaggio virtuale ci siamo imbattuti in Leonardo Girardi, Product Manager Advanced Technologies di Professional Show, società che annovera nel proprio gruppo anche la divisione FSC. Il manager ci ha detto che il simulatore di volo (commercializzato a 200mila/250mila euro “chiavi in mano”) rappresenta l’ultima release di un primo modello che ha esordito sul mercato nel 2006, ingenerizzato della stessa Professional Show. Che, disponendo di un grosso know-how nel campo dell’audio/video broadcasting avanzato, aveva pensato di mettere il suo insieme di conoscenze al sevizio di un’applicazione che fosse quanto più possibile di prezioso aiuto nell’ambito dell’addestramento aeronautico, senza richiedere costi astronomici.
<< E devo dire - ha precisato Girardi - che, grazie anche alla disponibilità di un sistema operativo come Windows 7 e di RAM molto potenti, ultimamente è stato possibile conferire al flight simulator movimenti quanto più fluidi e naturali, con altissima qualità e realismo dei milioni di oggetti continuamente ricostruiti in tempo reale (a 70 fotogrammi al secondo, con densità di 27.000 pixel/frame) e mostrati sul “panorama display” LCD che circonda la cabina di pilotaggio. Il nostro simulatore è stato già acquistato da una ventina di scuole di volo europee (tre delle quali italiane), che lo utilizzano per addestramento basico a diversificati livelli. Oltretutto, il sistema risulta di prezioso aiuto anche in ambito “recurrency training”: cioè, del mantenimento di istruzioni che il pilota deve eseguire, per ricordarsi di tutte quelle operazioni che di norma non fa mai, ma che in caso di emergenza gli sono indispensabili per sapere dove mettere esattamente e rapidamente le mani >>.
Concludendo, segnaliamo che FSC rende disponibile sul mercato anche diverse altre configurazioni di sistemi ideati per il volo simulato (per qualsiasi approfondimento consultare www.flightsimulatorcenter.com oppure www.professionalshow.com), tra cui una di tipo Full Motion. La quale, sfruttando ad hoc una serie di bracci meccanici, tiene sospesa dal suolo la cabina di pilotaggio, imprimendole una serie di movimenti che riproducono esattamente quelli che avvengono in fase di decollo, atterraggio e volo di linea, sia in “clean air” che con tempo più o meno perturbato. Buon addestramento!

Business Due Diligence: focalizzarsi sulle aree di business strategiche

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Nei prossimi anni le aziende italiane dovranno implementare delle strategie incentrate sull’aumento della redditività piuttosto che focalizzate sull’incremento dei volumi. Si prevede infatti che gli anni a venire saranno caratterizzati da una stagnazione sia della domanda interna sia della domanda estera e quindi da un rallentamento della produzione industriale.
Tutto ciò è in linea con quanto successo negli ultimi anni: nel biennio 2010 – 2011 la produzione industriale ha subito un forte rallentamento.

Quindi per garantire un soddisfacente livello di marginalità complessiva è necessario che alla flessione del fatturato sia associata una riduzione, almeno proporzionale, dei costi. Tuttavia un taglio lineare dei costi potrebbe generare una diminuzione generalizzata del livello di servizio e, di conseguenza, non generare i benefici attesi. Invece focalizzando le attività aziendali sulla gestione dei business a maggior valore è possibile effettuare azioni mirate per il recupero dell’efficienza senza intaccare il livello di sevizio sui prodotti/clienti maggiormente remunerativi e quindi garantendo un incremento della marginalità.

In particolare è possibile effettuare due tipi di interventi:
• di efficienza operativa: azioni basate sul ridisegno dei processi e dei modelli organizzativi che generano saving nel breve periodo
• di efficienza strutturale: generano saving nel medio periodo attraverso il dimensionamento della struttura aziendale sui prodotti/clienti core.

Strategic Management Partners propone un approccio in quattro fasi per il rilancio dell’impresa incentrato sulla focalizzazione nei business a maggior valore:
• Identificare i prodotti/clienti su cui focalizzare le attività aziendali
• Quantificare le risorse necessarie alla gestione dei busienss core
• Realizzare gli interventi di efficienza operativa di primo livello
• Attuare gli interventi di efficienza strutturale e di efficienza operativa di secondo livello.

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Incrementare le vendite attraverso sistemi incentivanti basati sul MBO

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La contrazione continua delle vendite tanto in volumi come in valore e le aspettative per il prossimo futuro non solo hanno avuto un impatto sui fatturati delle aziende ma anche sulla motivazione dei propri venditori.
Le aziende si trovano infatti a dover gestire forze di vendita ormai demotivate, che hanno bisogno di un indirizzamento chiaro che li rassicuri, e processi di vendita sempre più complessi che coinvolgono una molteplicità di canali e figure di prevendita in grado di supportare i venditori.

La soluzione che le aziende devono adottare per rivitalizzare le proprie vendite è dunque ridisegnare i propri sistemi incentivanti introducendo modelli basati sul raggiungimento degli obiettivi che siano differenziati per:
• famiglie di prodotti o tipologia di clienti, in base alla loro strategicità per l’azienda,
• canali di vendita
• venditori e tecnici di prevendita per promuover l’attività dei team di vendita.

Tale approccio infatti garantisce:
• l’orientamento di tutta la front line all’attività di vendita
• l’allineamento tra gli obiettivi dell’azienda e dei singoli
• la riduzione del costo di vendita nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi
• l’incremento della motivazione delle vendite e dei tecnici di prevendita
• l’incremento complessivo delle vendite e della marginalità

Per adottare tale approccio Strategic suggerisce un processo basato su sei step:
1. Allineamento obiettivi aziendali
2. Costruzione piano compensi
3. Definizione meccanismi pagamento
4. Assegnazione degli obiettivi
5. Comunicazione interna
6. Misurazione e controllo.

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Lo sviluppo del web in Italia: il caso dell’editoria specializzata

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Lo Strategic Report di questo mese presenta i risultati di una ricerca condotta in esclusiva dal centro studi di Strategic Management Partners, per conto di ANES -Associazione Nazionale Editoria Periodica e Specializzata- e presentati nel corso del V° Forum nazionale ANES tenutosi a Milano lo scorso 18 Ottobre.
L’indagine è stata promossa con l’obiettivo di indagare lo stato dell’arte dell’editoria business to business (b2b) all’indomani dell’avvento del web nel delicato passaggio dall’advertising alla comunicazione, per capire se e come gli editori italiani stiano “cavalcando” il fenomeno web, quali impatti internet abbia avuto sul product mix, sui modelli organizzativi, sulle reti di vendita e sul modello di business, quale il ruolo giocato dai nuovi device e quali gli scenari futuri prefigurabili da qui a 3-5 anni.
La scelta di pubblicare all’interno degli Strategic Report un’analisi così verticale e di dettaglio come quella in oggetto deriva dal fatto che, seppur il contesto editoriale b2b rappresenta un settore verticale caratterizzato da logiche e dinamiche proprie non estendibili ad altri settori, tuttavia, da un lato il fenomeno web è di tale portata da risultare di interesse trasversale ed intersettoriale, dall’altro l’attitudine degli editori verso il web non appare del tutto dissimile da quella che si riscontra in altri mercati/settori.
La diffusione di internet è infatti in costante crescita e le nuove generazioni utilizzeranno sempre di più il web come canale preferenziale, non solo per la ricerca di informazioni e contenuti, ma anche per l’acquisto di prodotti e servizi, con il fenomeno social che giocherà un ruolo di primo piano anche in ottica business. I dati del resto parlano chiaro, il web è ormai accessibile dal 30% della popolazione mondiale e dal 50% di quella italiana, con punte superiori all’80% sulle fasce giovanili.
La crisi economico-finanziaria ha contratto molti mercati, ma non internet che ha invece continuato la sua inesorabile crescita, non solo in termini di numero di utenti, ma anche di investimenti pubblicitari, di vendite online, di modalità di fruizione; l’e-commerce, ad esempio, anche in Italia è continuato a crescere a tassi notevolmente superiori a quelli dei canali tradizionali anche nei periodi di crisi.
Complessivamente l’impatto del web sull’economia italiana è stimabile in circa 56 mld €, pari al 2% del PIL 2010, con ben 17 mld € che sono attribuibili al fenomeno ROPO (research offline, purchase online), ossia quelle vendite effettuate presso il punto vendita finale ma la cui ricerca iniziale si è avviata su internet.
E poi internet non è solamente un canale di vendita, infatti il web è anche un media, uno strumento di fidelizzazione, una fonte di informazioni ed idee, uno strumento di lavoro ed una vetrina sul mondo.
Nonostante i dati relativi ad internet parlino da soli, le aziende italiane mostrano ancora un ritardo strutturale rispetto ai benchmark internazionali, non cogliendo appieno le potenzialità che lo strumento offre già oggi; il ritardo appare ancor più grave laddove si valuti la situazione in un’ottica prospettica, anche solo a 3-5 anni, quando internet sarà ancora maggiormente penetrato nelle abitudini quotidiane ed avrà significativamente consolidato il proprio “ruolo centrale”, anche grazie allo sviluppo della tecnologia che renderà l’accessibilità al web ancora più facile (maggiore diffusione della banda larga) e diffusa (multi device ed applicazioni wi-fi).
La vera sfida per le aziende italiane è pertanto quella di integrare sinergicamente il web con le proprie strutture organizzative e di business, ottimizzando i canali di vendita tradizionali con i nuovi canali, sviluppando nuovi canali di contatto col cliente, favorendo la conoscenza del web internamente ed esternamente al contesto aziendale, rendendo così più efficiente ed efficace la relazione del sistema azienda con clienti e fornitori. L’obiettivo finale deve essere quello di costruire un modello multicanale che sviluppi business valorizzando il cliente, esattamente in linea con quanto fatto da numerosi benchmark internazionali che hanno rafforzato il proprio posizionamento cogliendo appieno le potenzialità offerte da internet.
La ricerca presentata in questo Strategic report vuole appunto essere uno spunto di riflessione sul web, sulle sue potenzialità attuali e future, uno stimolo trasversale ai vari contesti di mercato; in fondo la strada da seguire per le aziende italiane in merito al web è già tracciata, non resta che percorrerla con decisione.

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L’Energy Management in Italia stato dell’arte e prospettive

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A livello mondiale l’Energy Management (EM) è considerato una leva fondamentale per ridurre i costi ed uno dei principali obiettivi nelle strategie di Corporate Social Responsibility.
In Italia però nonostante l’energia sia tra le più care al mondo ed il suo costo incida in maniera sempre più crescente sul sistema produttivo italiano le aziende hanno una cultura di Energy Management ancora in fase embrionale. Infatti la figura dell’Energy Manager ha un ruolo prevalentemente formale che non gli consente di promuovere strategie di Energy Management che riducano realmente i consumi dell’azienda lungo i processi interni e cogliere un potenziale di risparmio che a livello nazionale è stimabile in circa 10 mld € all’anno.
 
La ricerca condotta da Strategic MP in collaborazione il Gruppo 24ORE ha evidenziato che in Italia il 13% delle aziende non si limita ad acquistare al meglio l’energia ma fa realmente Energy Management con l’obbiettivo di ottenere recuperi di efficienza del 30% dei propri consumi annui.
L’approccio di Strategic MP per orientare un azienda all’Energy Management prevede di agire lungo cinque direttrici:

  • Introdurre sistemi di monitoraggio e controllo
  • Elaborare piani energetici di breve e M/L
  • Promuovere la gestione dei certificati bianchi
  • Promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili
  • Avviare un processo di Energy Process Reengineering
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Gestire gli aspetti razionali ed emotivi del cambiamento

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Le aziende si trovano spesso nella condizione di dover avviare dei progetti cambiamento: riduzione dei costi, adeguamento alle nuove tecnologie, allineamento al mercato e alle esigenze dei clienti.
Spesso, però, nonostante tutte le attenzioni nella progettazione e programmazione del cambiamento, le attività di change management non raggiungono i risultati sperati.
Le cause del fallimento sono riconducibili a difetti di pianificazione e difficoltà operativa, ma una quota significativa di progetti fallisce per la scarsa attenzione agli aspetti emotivi delle persone coinvolte.

Le persone, infatti, di fronte al cambiamento tendono a porre delle resistenze, sia tramite comportamenti visibili, sia a livello emotivo: ed è su questo secondo aspetto che si trovano le maggiori difficoltà di gestione, proprio perché i meccanismi che le sottendono sono spesso non riconosciuti e non facilmente rilevabili.
Tramite opportuni strumenti, è possibile sia gestire le resistenze visibili, sia arginare le resistenze emotive; infatti, tramite un piano articolato che tenga conto degli impatti sugli individui e dell’influenza generata dal contesto aziendale è possibile migliorare le performance de progetti di change management.
L’approccio proposto da Strategic MP considera gli aspetti razionali ed emotivi, non solo delle persone oggetto del cambiamento, ma anche del leader e del team incaricati di introdurre e favorire il cambiamento, ponendosi l’obiettivo di coinvolgere i singoli individui e l’organizzazione in un cambiamento che risulti stabile nel tempo.

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Creare valore con il Green Management

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Dall’entrata in vigore nel 2005 del protocollo di Kyoto le istituzioni hanno posto sempre maggiore attenzione alle tematiche ambientali introducendo nuove normative e incentivi per tutelare l’ambiente. Le aziende hanno dovuto quindi avviare diversi processi di innovazione a tutela dell’ambiente per adempiere alle nuove normative, e, in alcuni casi, hanno integrato gli stessi processi di innovazione “green” nelle proprie politiche di Corporate Social Responsibility valorizzandoli ed ottenendone benefici diretti sul valore finanziario.
Esiste però anche una domanda di prodotti e servizi eco‐compatibili (“green”) che le aziende non hanno ancora saputo soddisfare pienamente per coglierne anche le opportunità di carattere industriale. Infatti il cambiamento culturale legato alle tematiche del green, avviato nella seconda metà degli anni ’90, ha portato oggi ad individuare una quota non più trascurabile di consumatori sensibili ai temi della sostenibilità e dell’ambiente. D’altra parte la valutazione dell’acquisto di un prodotto o di un servizio non è più legata ai soli classici parametri di qualità e prezzo, ma contempla anche aspetti di salvaguardia dell’ambiente relativi sia all’utilizzo finale del bene sia alla produzione del bene stesso, e il consumatore stesso è anche disposto a riconoscere in tali aspetti un premium price per il bene “green”.

L’attuale contesto di mercato permette quindi alle aziende che intendono seguire l’evoluzione “green” di costruirsi un nuovo vantaggio competitivo attraverso una strategia Green ottenibile con:
• l’adozione di tecnologie e modelli “green” (impianti fotovoltaici, energy management, waste management, rinnovo parco veicoli, “green IT”) nelle attività e processi interni per la riduzione dei consumi e la tutela dell’ambiente favorendo dunque lo sviluppo di una leadership di costo basata su 2 azioni di “Green Supply Management”;
• la differenziazione della propria offerta attraverso il “Green Marketing”, prevedendo una riconfigurazione dei prodotti esistenti e lo sviluppo dei nuovi prodotti in ottica di sostenibilità dell’ambiente attraverso tutte le leve del marketing mix.

Il Green Supply Management presenta tutti i vantaggi delle leadership di costo, ma, in aggiunta rispetto alla leadership di costo “tradizionale”, se opportunamente comunicata, favorisce il posizionamento dell’azienda in un’ottica “green” generando un effetto leva anche sui ricavi.
Il Green Marketing permette di aumentare la soddisfazione del cliente e i benefici percepiti aprendo ad una strategia di aumento della quota di mercato o di posizionamento “premium”.
Le due strategie presentano differenti attività di implementazione e differenti risultati che possono essere opportunamente integrati in un modello di “Green Management” con impatti sia sui processi interni sia sul posizionamento generando vantaggi competitivi amplificati rispetto ai benefici derivanti dalle singole strategie.

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Il CRM per conoscere, coltivare e curare i clienti

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L’arena competitiva in cui le aziende si trovano ad operare è sempre più dinamica e complessa.
L’ipercompetizione che si trovano ad affrontare fa sì che la focalizzazione sui propri clienti e l’adozione di differenti processi di vendita basati sul reale valore del cliente diventino un must.
Gli strumenti di CRM possono aiutare le aziende nell’accelerare e gestire un processo maggiormente orientato al cliente.
Fare CRM non vuol dire però esclusivamente dotarsi di sofisticati strumenti tecnologici in grado di automatizzare la gestione del cliente, ma piuttosto richiede un approccio multidisciplinare che consenta di affrontare un processo di cambiamento aziendale che ha impatto su tutti la front line aziendale.

Di seguito Strategic Management Partners presenta quali siano le principali funzionalità delle soluzioni di CRM:
• Sales Force Automation
• Customer Care
• E-commerce/E-service
• Campaign Management
• Customer Intelligence

Inoltre Strategic Management Partners propone un approccio in quattro fasi:
• Definizione modello di CRM e specifiche
• Ridisegno processi
• Valutazione di Make or Buy
• Prototipazione e rilascio del CRM

L’approccio di Strategic consente di affrontare il CRM nella sua essenza: “il CRM è una filosofia che impatta sulla vision aziendale e non un semplice strumento informatico”.

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Migliorare la gestione dei processi di supporto alle vendite complesse

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L’acquisto di un prodotto o di un servizio complesso, a differenza di un acquisto standard implica, per il cliente, investimenti consistenti e impatti rilevanti di medio‐lungo periodo sul suo business aziendale. Per tali motivi il cliente è inevitabilmente portano ad affrontare le decisioni di acquisto con metodo e razionalità.
Il processo decisionale del cliente è, infatti, caratterizzato da specifiche fasi che è opportuno conoscere e rispettare.
La vendita complessa non può, quindi, ridursi a una semplice trattativa commerciale ma presuppone sia una appropriata fase di pre vendita, volta ad indirizzare il cliente dalla manifestazione che ha di un bisogno fino alla definizione delle sue esigenza, sia una appropriata fase di post vendita, durante la quale è opportuno ridurre il rischio di ripercussioni causate da eventuali malcontenti per un acquisto sensibile rivelatosi non soddisfacente.
Per affrontare con successo ogni fase dei processi di pre vendita e di post vendita è, pertanto, importante che i team di supporto alla vendita siano adeguatamente strutturati e caratterizzati da competenze interdisciplinari.
Nelle vendite complesse una appropriata gestione dei processi di pre vendita e post vendita è, infatti, indispensabile per determinare i presupposti necessari per aumentare il valore commerciale del cliente per il fornitore.

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Entrare nel mercato brasiliano per coglierne le opportunità e consolidare la presenza in Sud America

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Le aziende italiane che esportano hanno performance economiche mediamente migliori rispetto alle imprese che generano l’intero fatturato in Italia.
Quasi il 70% delle esportazioni italiane sono dirette verso l’Europa ma, negli ultimi quattro anni, l’export verso i Paesi europei è calato mentre le esportazioni verso i Paesi extra – europei sono cresciute di circa il 10%. Nello stesso periodo le esportazioni italiane verso il Brasile sono cresciute complessivamente di oltre il 50%, la performance migliore anche tra i Paesi del BRIC, trainate dalla crescita del prodotto interno lordo (di gran lunga maggiore rispetto a quella dei Paesi europei).
La significativa crescita del PIL brasiliano è stata possibile grazie agli investimenti governativi (il Piano di Accelerazione della Crescita PAC) che hanno attirato ingenti capitali stranieri: nel corso 2 dell’ultimo quinquennio gli investimenti diretti esteri in Brasile sono cresciuti del 118%. Si prevede che tale l’afflusso continuerà anche nei prossimi anni favorito dal PAC – 2, in vigore dal 2011, nel quale sono previsti investimenti relativi all’organizzazione dei Mondiali di Calcio in programma nel 2014 e delle Olimpiadi di Rio previste nel 2016.
Grazie a sviluppo economico ed investimenti governativi il ceto medio nel corso degli ultimi cinque anni è cresciuto di quasi il 50% passando dai 63 milioni di unità del 2005 ai 93 mln del 2010 contribuendo fortmentente alla domanda crescente del made in Italy.
L’Italia rappresenta dunque l’ottava nazione mondiale e la seconda europea per valore di esportazioni in Brasile con rapporti commerciali ormai consolidati con il Brasile che oltre al proprio mercato interno è la porta di ingresso per il mercato comune del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay), la terza entità economica mondiale.
Considerando quindi che le aziende internazionalizzate hanno, mediamente, performance economiche migliori di quelle non – internazionalizzate e che il Brasile è un Paese caratterizzato da:

  • una forte crescita economica;
  • un ceto medio in espansione;
  • una buona affinità culturale con l’Italia;
  • l’ingresso per il mercato Mercosur;

è opportuno che le aziende italiane valutino attentamente le opportunità offerte dal mercato brasiliano.
Tuttavia i costi di importazione in Brasile sono spesso molto elevati tanto da non rendere competitiva l’esportazione diretta e suggerendo quindi all’azienda estera di produrre, seppur parzialmente, il proprio prodotto in loco coinvolgendo uno o più partner brasiliani specializzati nell’importazione, nella produzione e nella commercializzazione in Brasile.
Strategic Management Partners grazie alla proprio know how ed alla sua presenza in loco offre una serie di servizi specifici per supportare le aziende italiane che intendono entrare sul mercato Brasiliano o del Sud America :

  • ricerche di mercato e valutazione potenziale;
  • accesso a finanziamenti;
  • selezione area geografica;
  • scouting partner.

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Redditi d’impresa: tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture

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Bollatura, numerazione e vidimazione
I libri e registri contabili erano, in generale, soggetti a obblighi di bollatura iniziale, numerazione e vidimazione annuale prima che fossero posti in uso, da parte dell’Ufficio del registro delle imprese (ora presso le camere di commercio), i notai o gli Uffici delle entrate (per i registri obbligatori ai fini fiscali).
Peraltro, a seguito di successivi interventi normativi (art. 7-bis, D.L. n. 357/1994; L. n. 383/2001; circ. 22.10.2001, n. 92), gli obblighi di vidimazione e bollatura sono stati eliminati per la maggior parte delle scritture contabili e, pertanto, tali adempimenti sono divenuti facoltativi.
I libri per i quali non è obbligatoria la bollatura e la vidimazione annuale sono i seguenti:
• libro giornale;
• libro degli inventari;
• registri obbligatori ai soli fini IVA;
• registri obbligatori ai soli fini delle imposte sul reddito (ad esempio il registro dei beni ammortizzabili).
Continuano, invece, a essere soggetti all’obbligo di bollatura iniziale:
• i libri sociali obbligatori delle società di capitali (a eccezione del libro giornale e del libro degli inventari);
• ogni altro libro o registro per il quale la bollatura è obbligatoria in base a una specifica disposizione di legge.
Numerazione – Le pagine delle scritture contabili devono essere numerate progressivamente per ciascun anno (a eccezione delle scritture ausiliarie e di magazzino), con l’indicazione in ciascuna pagina dell’anno di riferimento (nel caso di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni solari cui si riferisce la contabilità; per le scritture di rettifica registrate nell’anno successivo a quello di riferimento, si indica invece l’anno in cui è effettuata la rilevazione).
La numerazione, progressiva nell’ambito di ciascun registro (anche sezionale o per blocchi di pagine), deve essere effettuata direttamente dall’imprenditore, anche non preventivamente.
Nel caso l’imprenditore voglia (facoltativamente) fare bollare inizialmente o vidimare annualmente i libri, la numerazione delle pagine deve essere apposta prima della vidimazione con l’indicazione dell’anno di riferimento (in base ai criteri illustrati dalla circ. min. ind. 9.1.1997 n. 3407/C; per quanto concerne i particolari della modalità di numerazione: circ. 22.10.2001, n. 92/E, circ. 25.1.2002, n. 6/E; ris. 12.3.2002 n. 85/E, circ. 1.8.2002 n. 64/E, ris. 22.1.2003 n. 9/E; ris. DRE Veneto 11.3.2004, n. 907-2863).

Registri multiaziendali

I centri contabili che utilizzano registri multiaziendali “a striscia continua” devono (circ. 30.7.2002, n. 60/E):
• attribuire per ciascun periodo d’imposta una numerazione progressiva ai vari fogli utilizzati per i libri e registri di ciascun utente;
• consegnare a ciascun utente, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i fogli che compongono il libro o registro relativi alle annotazioni di sua pertinenza effettuate nel periodo d’imposta.

Art. 22, D.P.R. n. 600/1973

Tenuta
Le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco (per il registro dei beni ammortizzabili sono invece consentiti spazi in bianco nelle pagine relative a ciascun bene), senza interlinee e senza trasporti a margine. Non sono ammesse abrasioni e le cancellazioni devono essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili (art. 2219 c.c.). Si considerano omesse le registrazioni a matita (Cass. 8.8.2005, n. 16707).
Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite nel termine di 60 giorni.
Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all’approvazione dell’assemblea o di altri organi possono effettuare gli aggiornamenti consequenziali all’approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (art. 14, c. 3, D.P.R. n. 600/1973).

Art. 22, D.P.R. n. 600/1973

Contabilità  meccanizzata
In caso di tenuta di registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici (compresa la contabilità elaborata all’estero da una casa madre con filiale in Italia: ris. 9.11.2000, n. 167/E), la registrazione dei dati è valida, a ogni effetto di legge, anche quando i dati non sono trascritti su supporto cartaceo nei termini di legge, se:
• si tratta di dati relativi ad un esercizio per il quale non sono scaduti da oltre 3 mesi i termini di presentazione della dichiarazione annuale
• e in sede di controllo o ispezione i dati risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Art. 22, D.P.R. n. 600/1973; art. 7, c. 4-ter, D.L. n. 357/1994; D.M. 23.1.2004; circ. 27.10.1994, n. 181; circ. 6.12.2006, n. 36/E

Conservazione
Le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli eventuali accertamenti (o contenziosi) del periodo d’imposta, anche oltre il limite fissato, a fini civilistici, in 10 anni (art. 2220 c.c.).
L’autorità giudiziaria adita in contenzioso può limitare l’obbligo di conservazione alle sole scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22, D.P.R. n. 600/1973

Documenti e scritture informatici e digitali
Regole particolari valgono per la tenuta e conservazione dei documenti e delle scritture informatici e digitali.
Libri e registri elettronici – I registri rilevanti ai fini delle imposte sui redditi possono essere tenuti, anziché in formato cartaceo, in formato elettronico, cioè sotto forma di documenti informatici.
I registri in formato elettronico rientrano per definizione nella categoria di quelli tenuti utilizzando sistemi elettrocontabili; tuttavia, mentre per questi ultimi i sistemi elettronici sono solo un mezzo di elaborazione dei dati, talché i libri e i registri devono materializzarsi attraverso la stampa su carta, quelli in formato elettronico sono non solo elaborati, ma anche tenuti e conservati sotto forma di documento informatico.
Ai libri e registri tenuti in formato elettronico si applicano le regole generali dei libri e registri relativi alle imposte sui redditi, nonché le regole specifiche della tenuta dei documenti tributari sotto forma di documento informatico.
Conservazione elettronica di libri, registri e documenti elettronici – Ai libri, registri e documenti tenuti o emessi in formato elettronico (cioè sotto forma di documento informatico: si applicano le regole generali della conservazione, nonché le regole specifiche della conservazione dei documenti tributari sotto forma di documento informatico.
Conservazione sostitutiva digitale di libri, registri e documenti cartacei – I libri e registri e gli altri documenti tenuti o emessi in formato cartaceo possono essere conservati, anziché nel formato cartaceo originario, sotto forma di documenti digitali.
Ai libri, registri e documenti conservati in formato digitale si applicano le regole generali della conservazione, nonché le regole specifiche della conservazione digitale dei documenti tributari in formato cartaceo.

Artt. 3 e 4, D.m.23.1.2004; circ. 6.12.2006, n. 36

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

Analisi di bilancio e PMI: come la banca fotografa l’impresa

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Eccellenza produttiva, nicchie di mercato, qualità elevata. Bravura nel creare il bisogno, nell’imporre il proprio marchi… Tutti aspetti chiave del successo d’impresa. Tutti fattori da non sottovalutare assolutamente. Manca però ancora un elemento per rendere esaustivo l’elenco: l’affidabilità finanziaria.  
Non conta soltanto il livello tecnologico , ma anche l’immagine finanziaria trasmessa alla banca. Equilibrio finanziario ed equilibrio economico sono due componenti imprescindibili per rimanere sul mercato.

Le imprese non falliscono tanto perché il fatturato crolla, o perché il prodotto è scadente, ma piuttosto perché non dispongono della necessaria liquidità per onorare i propri debiti. Lapalissiano, ma profondamente vero.
Comunicare agli istituti bancari una immagine finanziariamente equilibrata significa ottenere maggior credito. Procacciarsi le risorse finanziarie necessarie per crescere prima di iniziare la crescita e prima che il bisogno finanziario si manifesti, significa evitare il default, sopravvivere, restare sul mercato, prosperare.

Analizzare il proprio bilancio avendo coscienza di cosa la banca si aspetta di trovarci può evitare molti fastidi. Adottare strategie di bilancio in sintonia con le aspettative dei nostri partner finanziari significa porsi in posizione privilegiata. Significa trovare davanti a noi porte aperte anziché sbarrate.  
Il nostro rating, la nostra valutazione finanziaria dipende da una serie di fattori:

  • il bilancio
  • gli andamentali (centrale dei rischi, percentuale insoluti…)
  • i cosiddetti intangibles o aspetti “qualitativi”.

E’ necessario che l’imprenditore prenda coscienza della valenza del proprio rating, che può portarlo a prosperare o a fallire. Analizzare periodicamente le componenti del rating, mescolandole tra loro, è un aspetto fondamentale per il successo dell’iniziativa imprenditoriale.

Il bilancio rappresenta una fotografia importante dell’impresa. Un’immagine con molti limiti se vogliamo: è statica (fotografa un momento molto breve il 31 dicembre di un anno), rappresenta il passato e non il futuro, presta il fianco a qualche manipolazione contabile. Ma è pur sempre il documento che traccia il profilo finanziario di una impresa, la sua credibilità finanziaria. O almeno così la pensano le banche… Bisogna dunque prestare molta attenzione al documento che intendiamo mettere nelle loro mani. L’analisi di bilancio e la conoscenza dei valori che un analista bancario si aspetta di trovare all’interno del documento in questione ci aiuta ad ottenere credito.
 
L’EQUILIBRIO FINANZIARIO
Il documento principe da cui estrapolarlo è da sempre lo Stato Patrimoniale. Possiamo dividere uno stato patrimoniale in cinque macrocategorie, di cui due costituiscono le attività e tre le passività. Tra le  prime due le immobilizzazioni e l’attivo circolante, tra le seconde il patrimonio netto, i debiti a medio lungo termine e i debiti di breve termine (i cosiddetti debiti di funzionamento).
La prima e più importante variabile che va presa in considerazione è il rapporto tra patrimonio netto e totale di stato patrimoniale riclassificato. Esso dovrebbe raggiungere almeno il 25%, vale a dire che per ogni 100 euro investiti in azienda, almeno 25 dovrebbero essere usciti dalle tasche dell’imprenditore. Più il rapporto scende al di sotto della soglia, più l’azienda è sottocapitalizzata, minori saranno rating e appetibilità bancaria.

FONTI INTERNE > 1/4 DEL TOTALE DEL PASSIVO
Un altro ottimo indicatore per misurare l’equilibrio finanziario è il cosiddetto leverage o indice di indebitamento. Ci sono diversi modi per calcolarlo. Alcuni a numeratore del rapporto inseriscono tutte le passività, indistintamente. Altri soltanto i debiti verso il sistema bancario, siano essi di breve o di medio termine. Altri ancora soltanto i debiti verso le banche a medio termine. In ogni caso a denominatore compare sempre lo stesso elemento: il patrimonio netto. Più l’indice si innalza e più l’azienda è sottocapitalizzata.

PFN
         ——————-  < =  4
PN

Dove
PFN= Posizione Finanziaria Netta (debiti verso le banche a breve e medio termine)
PN= Patrimonio Netto (Capitale sociale + Riserve + utile d’esercizio)

Valori inferiori a 4 identificano una situazione ottimale. Nel considerare però il livello ottimale del leverage, occorrerebbe anche considerare alcune altre variabili, quali il costo del debito, il cash flow generato dal business e la redditività operativa generata dalla gestione. In generale aziende in grado di produrre maggior cash flow (con valori, rispetto al totale attivo di stato patrimoniale, superiori ad esempio al 7%) e che espongano Margini Operativi Lordi interessanti ( diciamo superiori al 15% rispetto al fatturato) possono superare il livello di soglia su esposto (leverage minore di 4), grazie alla forte capacità di generare reddito (e quindi di rimborsare) dell’azienda.

Non va trascurato nemmeno il rapporto tra debiti verso le banche e fatturato. Non ha senso essere esposti verso le banche per un importo pari al fatturato, anzi sarebbe bene che l’esposizione bancaria complessiva (debiti a breve, compreso lo smobilizzo crediti, più debiti a medio termine) non superasse un terzo del fatturato. Tale soglia può essere superata se il debito e’ per la stragrande maggioranza costituito da smobilizzo crediti e l’azienda sostiene pochi ritorni di insoluti, oppure se la redditività aziendale è molto elevata e quindi in grado di ripagare in poco tempo grosse fette di debito.

INDEBITAMENTO V/ BANCHE A BREVE E M/L < 1/3 DEL FATTURATO

Ancora un indicatore interessante, che tira in ballo anche un componente di conto economico, il Margine Operativo Lordo o Ebitda:

PFN
        ———————-  < = 3
MOL

I debiti verso le banche non devono superare il triplo del Margine Operativo Lordo generato dall’impresa, altrimenti manca la linfa per rimborsare i prestiti.

Rimanendo in tema di equilibrio finanziario occorre menzionare anche un altro indicatore:

MON
      —————-  > 1
O.F.

Dove:
MON= Margine Operativo Netto o Ebit
OF= Oneri Finanziari

Nel seguito dell’articolo vedremo nel dettaglio come si formano Margine Operativo Lordo e Netto in conto economico. Il concetto che sta alla base di questo indice è la considerazione che il Margine Operativo Netto deve essere più che sufficiente a coprire il peso degli oneri finanziari che l’impresa paga.
Restando in tema di equilibrio, e’ buona cosa dare un’occhiata anche a crediti e magazzino: Non è ammissibile avere crediti verso clienti o rimanenze pari al fatturato, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

CREDITI VERSO CLIENTI <= 1/4 FATTURATO

MAGAZZINO <= 1/3 FATTURATO
Una breve riflessione sulle immobilizzazioni e sul loro valore di bilancio. Una valutazione oggettiva della patrimonializzazione aziendale non dovrebbe prescindere da una corretta valutazione del reale valore delle immobilizzazioni iscritte a bilancio. Tali beni, per il fatto di essere iscritte a costo storico o, peggio ancora, a prezzo di riscatto in caso di acquisto tramite leasing, possono essere sottovalutate. Salvo che l’azienda non abbia sfruttato le possibilità offerte in tema di rivalutazione monetaria negli ultimi anni. E’ buona norma informare gli istituti bancari sul reale valore dei propri assets, unendo al bilancio una stima del valore reale delle immobilizzazioni qualora distanti dal valore contabile espresso in bilancio.
Riguardo alle immobilizzazioni, un indice di struttura interessante che segnala se l’acquisto dei beni durevoli (immobilizzazioni) è stato finanziato con strumenti di medio termine (i cd. Capitali Permanenti, ossia capitale proprio e finanziamenti a medio termine) oppure no è il seguente:

CAPITALI PERMANENTI
               ——————————————   > = 1,25
ATTIVO IMMOBILIZZATO

L’indicatore segnala valori positivi quando è superiore a 1,25. In tal caso le immobilizzazioni sono state tutte finanziate con strumenti di medio e lungo periodo.

L’EQUILIBRIO ECONOMICO
Il bilancio deve esprimere  elevata capacità di rimborso, l’azienda deve generare cash flow. Senza cash flow viene a mancare il carburante necessario per rimborsare i finanziamenti. Il concetto di cash flow utilizzato dal sistema bancario è inteso in senso restrittivo (utile netto + ammortamenti). Analizzarlo in valore assoluto poi, non ha molto senso; va piuttosto raffrontato con le risorse che l’impresa ha approntato per crearlo (totale dell’attivo di Stato Patrimoniale riclassificato). Un valore del rapporto (cash flow/attivo) inferiore al 4,5% e’ da considerarsi insoddisfacente.

CASH FLOW
                 ———————-  > = 4,5%
TOT. ATTIVO

Va anche preso in considerazione un altro indicatore, che segnala l’efficienza della gestione industriale di un’impresa e di cui abbiamo già accennato prima legandolo ad elementi di stato patrimoniale al fine di ricavare indici di bilancio: il margine operativo lordo, ovvero quanto l’aziende produce in termini di reddito operativo lordo, considerando unicamente la gestione tipica prima degli ammortamenti (valore della produzione-costi industriali, commerciali, amministrativi-canoni di leasing-costo del lavoro). E’ l’indicatore da preferire rispetto al Margine Operativo Netto (che tiene conto anche degli ammortamenti), perché si presta meno facilmente a manipolazioni di bilancio (ammortamenti anticipati…) e rappresenta più fedelmente la realtà aziendale. Rispetto al fatturato, il M.O.L. dovrebbe essere pari almeno al 7 – 8%.

MOL>=8%

Ecco di seguito la sua modalità di calcolo. Un risultato intermedio visualizzabile prima di raggiungere la quantificazione del MOL è rappresentato dal Valore Aggiunto, cioe’dalla differenza tra i ricavi di vendita (considerando il livello delle scorte), gli acquisti e i costi per servizi e godimento beni di terzi:
Ricavi di vendita
+Variaz. riman. semil. e prodotti finiti
+Incrementi immob. materiali per lavoraz.
+Contributi in conto esercizio
—————————————————-
VALORE DELLA PRODUZIONE
-Acquisti netti
+Variaz. materie prime
-Costi per servizi e godimento beni di terzi
—————————————————-
= VALORE AGGIUNTO OPERATIVO

La sua percentuale rispetto al fatturato ci dice qual’e’ il ricarico sui prodotti di nostra fabbricazione o commercializzazione. Nei costi per servizi e godimento beni di terzi sono incluse le spese per eventuali lavorazioni svolte all’esterno da qualche nostro terzista, i canoni di leasing, gli affitti che siamo tenuti a pagare, le parcelle dei professionisti di cui ci avvaliamo…
Dal Valore aggiunto sottraendo il Costo del lavoro otteniamo il Margine Operativo Lordo:

Valore Aggiunto Operativo
-Costo del lavoro
———————————
MARGINE OPERATIVO LORDO

Esso rappresenta il più interessante indicatore reddituale, che non tiene conto dei cosiddetti costi non monetari, vale a dire ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti operativi.

Margine Operativo Lordo
-Ammortamenti immobilizzaz. materiali
-Svalutazioni del circolante
-Accantonamenti operativi per rischi ed oneri
——————————————————-
MARGINE OPERATIVO NETTO

Il Margine Operativo Netto segnala la redditivita’ della nostra gestione operativa (quanto ci rende svolgere l’attivita’ tipica dell’azienda) senza considerare il peso degli oneri finanziari (interessi passivi che paghiamo alle banche, oneri bancari…).
Riguardo agli oneri finanziari, la misurazione che maggiormente li coinvolge in ambito finanziario è quella che li rapporta al fatturato. Essi non dovrebbero mai raggiungere un ammontare superiore al 5% del fatturato, appunto.

ONERI FINANZIARI< 5% RISPETTO AL FATTURATO
L’andamento discendente dei tassi negli ultimi anni porta però  a rivedere  a mio parere la soglia (il “muro” del 5%) rivisitandola verso il basso, intorno  al 3%.
ONERI FINANZIARI< 3% RISPETTO AL FATTURATO

Gli oneri finanziari, come già detto prima forniscono però anche un’altra interessante informazione se rapportati al MON:

MON
—————-  >1
O.F.

Il rapporto infatti, come già accennato, segnala se la redditività operativa è sufficiente a sopportare l’incidenza della gestione finanziaria.

Riguardo agli indici di redditivita’, uno dei piu’ utilizzati e’ il ROI (Return on Investment); misura la redditivita’ del capitale investito nella gestione caratteristica:

                Reddito Operativo (o MON)
ROI  =   ———————————————————-
             Capitale invest. nella gestione caratteristica

Il numeratore tiene conto unicamente del reddito prodotto dalla gestione caratteristica dell’azienda (Margine Operativo Netto), trascurando l’impatto dell’area finanziaria (oneri bancari, interessi attivi e passivi…) e dell’area straordinaria (plusvalenze, sopravvenienze…). Rapportato al capitale investito affinche’ l’azienda esista e produca (praticamente il totale delle attivita’ di Stato Patrimoniale,depurato di eventuali Titoli in portafoglio e immobili civili) ci indica quanto rende lo svolgere un’attivita’ produttiva piuttosto di un’altra.
Riguardo poi al costo del debito, un interessante considerazione si può sollevare partendo dall’analisi del ROD (return on debit), ovvero del costo del debito, rapportato al ROI (return on investment) prodotto dall’impresa.

 Oneri Finanziari Netti
ROD= —————————————————————————–
          Debiti verso banche a medio e breve termine + Debiti verso fornitori

Reddito Operativo
ROI= ———————————————————————
           Capitale investito nella gestione caratteristica

Il ROD segnala quanto costa all’impresa il debito contratto con fornitori e banche. Il ROI definisce invece la redditività operativa dell’impresa. Stabilisce quanto rendono i soldini investiti a vario titolo nel business, siano essi di provenienza dell’imprenditore, delle banche o dei fornitori. In generale se il ROI supera il ROD all’impresa conviene indebitarsi, perché il costo del debito viene coperto dalla redditività operativa. Anzi, più il gap tra i due valori cresce a favore del ROI e più a tutti conviene che l’impresa si indebiti e si espanda, sia all’imprenditore che ai finanziatori (banche…). L’effetto di leva moltiplicato per il differenziale positivo tra ROI e ROD esprime la potenzialità in termini di redditività(PR) dell’impresa.

PR = (ROI-ROD)* LEVERAGE
Tuttavia livelli troppo elevati di debito compromettono l’equilibrio finanziario dell’impresa, peggiorando leverage e livello di patrimonializzazione. Al di là delle osservazioni fatte sopra conviene non esagerare con l’indebitamento. Tutti i sistemi di rating degli istituti di credito contengono almeno uno dei due indicatori esposti (leverage o grado di patrimonializzazione) e la loro incidenza sul voto finale da assegnare all’impresa è tutt’altro che marginale…

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Lavoro a progetto (parte II)

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Requisiti della fattispecie
Secondo il modello predisposto dal legislatore le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto (che la giurisprudenza di merito connota come obbligazione di risultato: Trib. Modena, 21 febbraio 2006; Trib. Piacenza, 15 febbraio 2006) e funzionale alla realizzazione del progetto, dalla necessaria coordinazione con il committente e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione (ML circ. 1/2004).
Quanto a quest’ultimo requisito, va comunque ricordato che l’art. 62, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 276/2003, prevede che tra le forme di coordinamento dell’esecuzione della prestazione all’organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond’è che l’autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, all’interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento (ML circ. 1/2004).
Nell’ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Operando all’interno del ciclo produttivo del committente il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del primo: il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione.
Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia. Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso (ML circ. 1/2004).
Il lavoro a progetto non è incompatibile con il conferimento al collaboratore di poteri direttivi e di spesa ove tali poteri risultino, anche dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale, funzionali all’esecuzione dell’incarico e coerenti, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione (ML risposta a interpello n. 8/2009).

Indici sintomatici del lavoro a progetto in sede ispettiva
Secondo il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2008), in sede di ispezione, l’indagine  va incentrata sulla compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione non con il lavoro autonomo in senso lato, ma con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, tenendo presente i seguenti indici sintomatici:
specificità del progetto, programma di lavoro o fase di esso: il progetto non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente: l’inserimento organico non può infatti, di per sé solo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa (anche resa da terzi nell’ambito di un appalto) inserita in un contesto organizzativo. Occorre valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento, che devono essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale a norma dell’art. 62, D.Lgs. n. 276/2003.
contenuto della prestazione: una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Occorre perciò accertare le concrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese e, in particolare, che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto dedotto in contratto (in questo caso la prestazione si risolverebbe in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente);
autonomia di esecuzione: va verificato se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, residui una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. In particolare occorre accertare che l’esecuzione delle prestazioni lavorative non avvenga con assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona. Inoltre, perché la collaborazione sia genuinamente attivata nella modalità a progetto è necessario che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente;
determinazione del compenso: va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Devono pertanto essere attentamente esaminati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali risulteranno evidenziati dalle parti nel contratto (è un obbligo che l’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003 prescrive tassativamente) e, quindi, verificati in concreto secondo le effettive circostanze dell’attività lavorativa oggetto di esame;
clausola di esclusiva: dovrà valutarsi con attenzione la sussistenza di una ipotesi di "monocommittenza" che di per sé è assolutamente compatibile con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione da parte del collaboratore impone una puntuale verifica di tutti gli altri indici evidenziati.

Trattamento economico-normativo
Periodo di prova
Sull’inapplicabilità del patto di prova al lavoro a progetto, in quanto l’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di apporre al contratto clausole pattizie, individuali o collettive, solo se più favorevoli al lavoratore: v. Trib. Roma, 6 dicembre 2006.
Compenso
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità (art. 63, D.Lgs. n. 276/2003) anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (art. 1, c. 772, L. n. 296/2006).
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e della durata del progetto o del programma di lavoro, e cioè in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre.
Le parti del rapporto potranno quindi disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
Indennità di trasferta
Con riferimento al settore dell’autotrasporto merci, il Ministero del lavoro ha ritenuto applicabile il regime contributivo dell’indennità di trasferta alle somme corrisposte ai lavoratori con contratto a progetto in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa viene effettuata fuori sede (risposta a interpello n. 24/2010).
Sospensione del rapporto
L’art. 66, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che la malattia, l’infortunio e la gravidanza del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione ma la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio
Fermo restando l’invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza (art. 66, D.Lgs. n. 276/2003) anche se la previsione è derogabile dalle parti.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni se il contratto è di durata indeterminabile.
Maternità e paternità
Fermo restando l’invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
A decorrere dal 7 novembre 2007, il divieto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, di adibire ad attività lavorativa le donne due mesi prima del parto e tre mesi dopo, è esteso ai committenti che si avvalgono della collaborazione di lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione separata dell’Inps. Tali lavoratrici hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per 180 giorni, salve eventuali più favorevoli clausole del contratto individuale (art. 4, D.M. 12 luglio 2007).
Sono assimilate alle lavoratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre sono escluse le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali, inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lo stesso committente (Inps circ. n. 137/2007).
La proroga del contratto di cui all’art. 4, D.M. 12.7.2007 non opera nel caso in cui durante l’interdizione anticipata si verifichi l’interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione (ML risp. a interpello n. 58/2008).
I lavoratori padri iscritti alla medesima Gestione separata hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa durante i periodi per i quali gli stessi beneficiano dell’indennità di paternità.
Sicurezza del lavoro
Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; ai lavoratori che svolgono attività all’esterno troveranno applicazione le disposizioni previste per i lavoratori autonomi (utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 81).
Obbligo di riservatezza
Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto o in parte tale facoltà.
Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, ma non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in alcun modo atti in pregiudizio delle attività dei committenti (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003).
Attività inventiva
Il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nel corso dello svolgimento del rapporto e i suoi diritti sono regolati in conformità delle leggi speciali, compreso l’art. 12 bis, L. n. 633/1941, che riconosce al datore di lavoro la titolarità esclusiva del diritto all’utilizzazione economica del programma per elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore nell’esecuzione delle sue mansioni.

Estinzione del rapporto ed eventuale rinnovo
Il contratto di lavoro a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite nel contratto di lavoro individuale (art. 67, D.Lgs. n. 276/2003).
Si ritiene che indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto, ferma restando la corresponsione dell’intero corrispettivo
Il contratto riferito ad un determinato progetto o programma di lavoro può essere rinnovato con lo stesso collaboratore, che può essere a maggior ragione impiegato successivamente dallo stesso committente anche per progetti o programmi nuovi aventi contenuto del tutto diverso. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve comunque presentare, autonomamente considerato, i requisiti richiesti dalla legge.
Decadenza per l’impugnazione del recesso
L’art. 32, c. 3, lett. b), L. n. 183/2010, ha stabilito che le norme sulla decadenza per l’impugnazione del licenziamento, disposte dall’art. 6, L. n. 604/1966, trovano applicazione anche in materia di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresa la modalità a progetto.

Conversione dei rapporti atipici
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, D.Lgs. n. 276/2003).
Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto di lavoro a progetto sia venuto in concreto a configurare un rapporto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell’autonomia, esso si trasforma nel rapporto corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Ai fini indicati il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento dell’esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto da sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Orientamenti giurisprudenziali
Le prime pronunce sul contratto di lavoro a progetto hanno affermato che l’art. 69, c. 1D.Lgs. n. 276/2003, pone la presunzione della natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del contratto "a progetto" sia nell’ipotesi dell’assenza di individuazione del progetto (Trib. Grosseto, 29 gennaio 2008) che qualora manchi una adeguata individuazione del progetto (Trib. Modena, 30 gennaio 2008), del programma di lavoro o di una fase di esso (Trib. Bologna, 6 febbraio 2007); tuttavia, in senso difforme, si veda A. Firenze, 29 gennaio 2008, secondo cui una volta confermata la carenza dei requisiti di forma (e di sostanza) indicati dall’art. 62, D.Lgs. n. 276/2003 e particolarmente quello di cui alla lett. b), la questione riguarda le conseguenze di siffatta carenza, ossia se sia ineluttabile quella stabilita dall’art. 69, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003 oppure resti aperta la possibilità per il datore di lavoro di provare che – pur in assenza di un vero e proprio progetto – il rapporto di lavoro si sia comunque svolto con modalità riconducibili a prestazioni di collaborazione autonoma di altro tipo. L’interpretazione teleologica e sistematica del D.Lgs. n. 276/2003 rende incongrua la tesi della presunzione relativa di subordinazione: le garanzie relative alla forma e le sanzioni ad esse collegate non possono che venire interpretate in senso rigoroso come strumento principale di dissuasione degli abusi e dell’uso strumentale della nuova figura di lavoro flessibile introdotta nell’ordinamento positivo, al fine di orientare in questo modo e con tali strumenti le scelte datoriali verso la "genuinità" delle collaborazioni a progetto. E’ onere del datore di lavoro convenuto dimostrare l’autonomia del rapporto in essere (Trib. Torino, 17 maggio 2006).

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Lavoro a progetto (parte I)

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Il lavoro a progetto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, costituisce una nuova tipologia contrattuale che trova collocazione sistematica nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi con le circolari n. 1/2004 e n. 4/2008.
Dal 24 ottobre 2003 l’instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire, secondo il modello approntato dal legislatore, con riferimento ad un progetto specifico o programma di lavoro, in manca del quale il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino dal momento della sua costituzione.
Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina previgente al D.Lgs. n. 276/2003, non riconducibili a un progetto o a una fase di esso, hanno mantenuto efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre il 24 ottobre 2005.
La stabilizzazione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione anche al lavoro a progetto.

Definizione e campo di applicazione
Rientrano nella nuova tipologia i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa" (art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003).
Sul piano generale il lavoro a progetto non assorbe tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all’area della c. d. parasubordinazione. L’art. 61 esclude espressamente dalla disciplina del lavoro a progetto le seguenti attività che possono comunque rientrare nell’ambito del lavoro parasubordinato:
–  le prestazioni considerate “occasionali” in quanto di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro.
–  i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, regolati da discipline speciali;
– le professioni intellettuali, per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
– le collaborazioni rese nei confronti degli associati a società dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90, L. n. 289/2000). L’art. 3, L. n. 23/1981 ha previsto talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell’atleta è resa con contratto di lavoro autonomo che può anche svolgersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa; in quest’ultimo caso non si applica la disposizione che prevede la necessità dell’indicazione di un progetto;
–  i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
– i partecipanti a collegi e commissioni (anche di natura tecnica);
– i collaboratori che siano titolari di pensione di vecchiaia, compresi i titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.

Sono da ritenersi esclusi altresì i contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto con autisti e personale addetto al servizio di scorte tecniche di cui al D.M. 18 luglio 1997 (ML nota n. 11/2007).

Forma e contenuto del contratto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta, almeno ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi (art. 62, D.Lgs. n. 276/2003):
–  indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
– indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso che viene dedotto in contratto;
–  il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
–  le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
– le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto, oltre a quanto previsto per legge.
È stato sottolineato che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest’ultima assume valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto o programma di lavoro: in assenza di forma scritta non sarà infatti agevole per le parti dimostrare la sussistenza di un elemento essenziale di questo tipo di contratto.  
Come si è detto i contratti in esame devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Il progetto, il programma o fase di esso, così determinati, diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante al fine di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Un risultato che le parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale.
In particolare deve intendersi:
– per “progetto” di lavoro, un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione. Il progetto può essere connesso all’attività principale od accessoria dell’impresa. L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili;
– per “programma” di lavoro (o fase di esso), un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.
Nell’ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore in quanto l’interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o comunque determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell’interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell’an ma non anche necessariamente nel quando.
Qualora il collaboratore a progetto debba operare all’interno del ciclo produttivo del committente, sarà necessario un coordinamento delle sue prestazioni con le esigenze dell’organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente, l’impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un’attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Lavoro occasionale accessorio (una casistica)

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La natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è quindi limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione (Inps circolare n. 88/2009). Vediamo alcuni settori nei quali è possibile ricorrere a questa forma di prestazione d’opera.

Lavoro accessorio nel settore agricolo
Dopo una sperimentazione limitata alle vendemmie (D.M. 12.3.2008; Inps circ. n. 81/2008), il sistema di pagamento con i buoni lavoro è stato esteso a tutte le attività agricole rientranti nel campo di applicazione dell’istituto (Inps circ. n. 94/2008):
– prestazioni occasionali svolte da pensionati, da casalinghe e da giovani con meno di 25 anni di età, studenti, per le sole attività agricole stagionali in favore di aziende di qualunque dimensione;
– prestazioni occasionali svolte dalla generalità dei soggetti prestatori per la generalità delle attività agricole in favore di aziende aventi un volume di affari annuo inferiore a 7.000 euro. Con riferimento al limite del volume di affari, l’Istituto sottolinea che si tratta di un limite “dimensionale” dell’azienda, non avente quindi riferimento a regimi contabili o amministrativi diversi.
Tra le attività agricole di carattere stagionale rientra la vendita diretta di prodotti agricoli nell’ambito dei farmer’s market (Mercati di Campagna Amica) che sia connessa a quella principale svolta dall’imprenditore agricolo (ML risposta a interpello n. 32/2010).
Con riferimento alla disposizione di carattere transitorio relativa ai lavoratori a tempo parziale ed ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito “in tutti i settori produttivi”, il Ministero del lavoro ha precisato che si tratta di una disciplina eccezionale applicabile anche ai produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro (risposta a interpello n. 16/2010).

Lavoro accessorio nel commercio, nel turismo e nei servizi
Con la circolare n. 104/2008 l’Inps ha reso operativo il sistema dei buoni lavoro nei settori del commercio, turismo e servizi.
Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può trovare applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età, nei limiti stabiliti e per qualunque tipologia di attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei “periodi di vacanza” l’Inps ha richiamato quanto già precisato dal Ministero del lavoro in materia di lavoro intermittente (circ. n. 4/2005):
– vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
– vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
– vacanze estive: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Lavoro accessorio nell’ambito dell’impresa familiare
Secondo le istruzioni impartite dall’Inps (circolari n. 76/2009 e 17/2010), ai fini della disciplina sul lavoro accessorio rilevano le imprese familiari, legalmente costituite, regolate dall’art. 230-bis cod. civ., indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’imprenditore (titolare di impresa individuale, società in nome collettivo, socio accomandatario di s.a.s e socio di s.r.l.) e dalla gestione previdenziale cui sono iscritti i titolari e/o soci dell’impresa familiare stessa. Dell’impresa familiare fanno parte il titolare ed i familiari – anche non conviventi con il titolare – che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Premesso che la norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari quali “datori di lavoro” nei riguardi di soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa, possono realizzarsi le due seguenti situazioni:
a) qualora l’impresa familiare utilizzi prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata, può fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (con conseguente applicazione dell’aliquota prevista per i lavoratori dipendenti, fissata nella misura complessiva del 33% di cui 9,19% a carico del lavoratore, e valore netto del voucher da 10 euro nominali pari a 5,80 euro). In questo caso non operano limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa;
b) nei casi, invece, in cui l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dall’art. 70, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003, troverà applicazione il normale regime dei buoni lavoro ordinari (contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata).
In entrambi i casi, resta fermo il limite stabilito dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

Lavoro accessorio nel settore domestico
Il ricorso ai voucher per i lavori domestici è consentito solamente per quelle attività, di natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa. Si tratta quindi, come precisato dall’Inps con la circolare n. 44/2009, di attività non riconducibili a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico di cui alla legge n. 339/1958 comporta lo specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. n. 1403/1971) o dal contratto collettivo di categoria.
Pertanto, al di fuori di tali particolari fattispecie, ai rapporti di lavoro domestico caratterizzato da prestazioni non occasionali e con carattere continuativo (anche se prestato con le modalità del lavoro ripartito o per un numero limitato di ore) si applicano le vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa con relativo obbligo di comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto medesimo.

Lavoro accessorio per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito
In deroga al criterio generale e fino al 31 marzo 2011 (art. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225; un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 può essere disposta con decreto del Presidente del consiglio dei ministri), i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito possono effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Istruzioni applicative in materia sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 75/2009.
L’indicato limite massimo è riferito al singolo lavoratore, pertanto va computato in relazione all’insieme delle remunerazioni da lavoro accessorio percepite nel corso dell’anno solare, anche se legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Resta inteso che la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70, D.Lgs. n. 276/2003.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda alle istruzioni impartite in precedenza dall’Inps (circolari n. 171/1988, n. 179/2002 e n. 75/2007; per la disoccupazione ordinaria circ. n. 3-275 Prs/1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16/1997).
Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. Rientrano in tale seconda accezione le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non vi rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con le attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.
Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.
Nel caso della mobilità, in particolare non si applica l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’art. 8, c. 7, L. n. 223/1991. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non è obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Se viene superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione va presentata prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Configurabilità del lavoro a progetto nei call-center

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Con la circolare n. 1/2004 dell’8 gennaio 2004, il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni di carattere generale, utili per un corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di vigilanza. Con un successivo intervento (M.L. circ. n. 17/2006), il Ministero, congiuntamente con Inps e Inail, ha fornito istruzioni operative con specifico riferimento ai call center.
Un progetto, un programma di lavoro o una fase di esso, possono essere individuati anche nell’ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call-center, purché idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.
In concreto, il progetto o programma di lavoro deve essere individuato con riferimento ad una specifica e singola "campagna" la cui durata costituisce il termine esterno di riferimento per la durata del contratto di lavoro a progetto.

Elementi di qualificazione del rapporto
Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto al collaboratore è necessario che il progetto, programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:
a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna (con riferimento ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da terzi all’impresa stessa);
b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell’ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi).
In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz’altro configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.
Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di tale tipologia di attività e della possibilità di definire compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell’utenza contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Inoltre al fine di apprezzare il carattere di autonomia della prestazione occorre verificare l’esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro.
Invece nelle attività in bound l’operatore non gestisce la propria attività, né può pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.

Ulteriori precisazioni ministeriali
Con la nota n. 17286/2008, il Ministero del lavoro ha precisato che, in assenza dell’elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori che svolgono attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale possono – e anzi devono – essere considerate lavoratori autonomi.
In presenza di un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound ovvero in attività che presentano con esse diverse analogie quanto alla modalità di esecuzione della prestazione (come ad esempio il recupero crediti stragiudiziale mediante sollecito telefonico), non sono dunque di per sé suscettibili di escludere la natura autonoma del rapporto gli elementi di seguito indicati a condizione che il collaboratore stesso unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa:
1) l’utilizzo della collaborazione genuinamente autonoma e conforme ai requisiti di legge (quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro) nell’ambito di un’attività organizzata dal committente la quale rientri anche nel suo core business. Non rientra in tale ipotesi nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;
2) l’utilizzo esclusivo di mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
3) l’utilizzo di sistemi di chiamata in automatico, che necessariamente forniscono indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore e che mettono in comunicazione il collaboratore resosi in quel momento disponibile con l’utente telefonico;
4) lo svolgimento della prestazione all’interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, ma che non vincoli il collaboratore al rispetto di quell’orario né a giustificare la sua assenza dal luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore deve avere la possibilità di decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e infine se e per quanto tempo sospenderla;
5) l’impegno del committente a corrispondere un compenso sui prodotti venduti dal collaboratore nell’ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
6) le istruzioni di massima fornite dal committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 206/2005) ove siano del tutto specificative di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione. Le suddette istruzioni non dovranno tuttavia concretizzarsi in indicazioni di dettaglio riconducibili all’esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla eterodeterminazione della prestazione di lavoro.

Orientamento giurisprudenziale
In tema di qualificazione dell’attività prestata dagli operatori di call center, la Cassazione ha affermato che è considerato subordinato il lavoro prestato dagli operatori che risultino assoggettati al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro rinvenibile nelle circostanze che tali lavoratori seguono le direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere, prendendo nota dell’esito e del numero di telefonate, che osservano un preciso orario di lavoro e che utilizzano attrezzature e materiali di proprietà della società (Cass. 14 aprile 2008, n. 9812).

Autonomia e coordinamento
L’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, dispone che il progetto o programma di lavoro deve essere gestito in autonomia dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato l’incarico di compiere le operazioni telefoniche sopra descritte può essere considerato autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Ciò implica che il collaboratore non può essere soggetto a vincoli di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:
– se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
– a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
– se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l’assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta.
Il requisito dell’autonomia può essere contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l’organizzazione produttiva dell’azienda. A tal fine, nell’ambito della specifica operatività dei call center, possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dall’azienda né questa può assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo merito alle modalità di espletamento dell’attività di vigilanza, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e 4/2008 dettate in materia di collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e di attività dei call center, l’Inps ha fornito le seguenti indicazioni operative per l’attività di verifica (circ. n. 111/2008), a seconda che si sia fatto o meno ricorso all’istituto della certificazione dei contratti di lavoro di cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003:
A) contratti già sottoposti al vaglio della commissione di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione. Tali tipologie di contratti “saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica” ovvero “salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro”;
B) contratti non certificati o non sottoposti al vaglio della commissione di certificazione. Per tali tipologie di contratti, invece, l’ispettore “dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 … evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l’uso fraudolento del contratto di collaborazione”.
In ogni caso, per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.
Si potrà riscontrare l’esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

L’art. 48 del “collegato”, modificando l’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, esclude dall’ambito di applicazione della normativa sul lavoro a progetto le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Lavoro occasionale

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Sono disciplinate positivamente nell’area del lavoro
parasubordinato o autonomo:
– le collaborazioni occasionali prestate
a norma dell’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003: si tratta
delle collaborazioni coordinate e continuative di entità
contenuta quanto a durata e compenso e per questo motivo non
riconducibili al lavoro a progetto. In particolare: la durata non deve
essere complessivamente superiore a 30 giorni nell’anno
solare (ovvero non superiore a 240 ore annue, nell’ambito dei servizi
di cura e assistenza alla persona) con lo stesso committente ed il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre
con il medesimo committente, non deve essere superiore a 5.000 euro. Il
regime previdenziale e fiscale è lo stesso delle
collaborazioni coordinate e continuative;
– le prestazioni occasionali di lavoro accessorio:
si tratta di prestazioni rese nell’ambito delle
attività indicate dall’art. 70, D.Lgs. n.
276/2003, considerate occasionali a condizione che non diano
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Questa
tipologia di rapporti beneficia di un particolare e più
favorevole regime contributivo e dell’esenzione fiscale per
il reddito che ne deriva (fanno eccezione le prestazioni occasionali di
lavoro accessorio a favore di imprese familiari);
– le prestazioni di lavoro autonomo occasionale
non rientranti nei casi precedenti: si tratta di prestazioni di opere o
servizi compiute in esecuzione di un contratto d’opera (art.
2222 cod. civ.), svolte dal soggetto obbligato senza carattere di
abitualità con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione e/o coordinamento nei confronti del
committente. Le attività di lavoro autonomo occasionalmente
prestato non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le
collaborazioni coordinate e continuative, bensì a quelli
indicati dall’art. 44, c. 2, D.L. n. 269/2003 (che comportano
l’iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il compenso
annuo sia superiore a 5.000 euro). Il reddito relativo è
soggetto ad imposizione fiscale secondo i criteri ordinari.
Il quadro delle forme di lavoro occasionale regolamentate si completa,
per esclusione, con le prestazioni  occasionali
in agricoltura
effettuate da parenti e affini sino al
quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo,  a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori (vitto, alloggio, spese per l’acquisto
di mezzi, ecc.).
Le prestazioni in questione possono avere ad oggetto qualsiasi
attività definibile agricola ai sensi dell’art. 2135 cod.
civ. e possono essere prestate anche a favore di imprenditori agricoli
professionali (Inps circ. n. 91/2005).
 Le prestazioni svolte al titolo indicato, secondo quanto
disposto dall’art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, sono considerate
come “prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro” non riconducibili né allo schema del
lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.
Ricorrendo i requisiti di cui sopra le attività prestate dal
parente o affine non fanno pertanto sorgere alcuna obbligazione
contributiva nei confronti degli enti previdenziali (Inps circ. n.
22/2005).

Lavoro occasionale
accessorio

Il lavoro accessorio costituisce una tipologia di rapporto,
introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. 70-72, D.Lgs. n.
276/2003, con l’obiettivo iniziale di attrarre
nell’alveo della legalità prestazioni lavorative
occasionali svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o,
comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di
uscirne.
Nel tempo questa tipologia è stata resa accessibile a vaste
categorie di lavoratori e non più soltanto a soggetti
“deboli”. A seguito delle modifiche apportate (da
ultimo con l’art. 22, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008;
l’art. 7 ter, c. 12, D.L. n. 5/2009 conv. L. n. 33/2009;
l’art. 2, c. 148, L. n. 191/2009) all’originaria
disciplina, non vengono più richiesti particolari requisiti
soggettivi se non in alcuni casi specifici, vengono inserite nuove
figure di committenti e nuove tipologie di attività ammesse
e vengono semplificati gli adempimenti amministrativi.
La natura di accessorietà comporta che le
attività disciplinate dall’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003,
debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della
prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni
lavoro è quindi limitato al rapporto diretto tra prestatore
e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa
possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a
favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione
(Inps circolare n. 88/2009).

Ambito di applicazione
Limiti quantitativi
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte dallo stesso
soggetto a favore di più beneficiari ma non possono dar
luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a
5.000 euro nel corso di un anno solare. Tale limite è
elevato per le imprese familiari a 10.000 euro ed è ridotto
per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito.
Con riferimento al limite massimo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, l’Inps ha precisato che – in 
analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella
gestione separata – tale valore deve intendersi come netto
per il prestatore. Di conseguenza il limite di importo lordo per il
committente è di 6.660 euro (circolare n. 88/2009).
Limiti oggettivi e soggettivi
Il campo di applicazione dell’istituto si presenta articolato
sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Con riferimento a molti
dei settori di attività compresi nell’elenco di
seguito riportato (come ad es. per le attività di lavoro
domestico, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, di
insegnamento privato supplementare, delle manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche o caritatevoli) il lavoro occasionale di tipo
accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo, ne deriva
che per lo svolgimento di tali attività possono essere
utilizzate prestazioni occasionali svolte da qualsiasi soggetto,
disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o
part-time (ML risposta a interpello n. 42/2010) e quindi anche da
lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (ML
risposta a interpello n. 46/2010). In altri casi i committenti possono
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente
le categorie di soggetti espressamente indicate (es. giovani con meno
di 25 anni, pensionati).
Secondo la legge (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato da
ultimo dall’art. 2, c. 148, L. n. 191/2009) rientrano tra le
prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività
rese  nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti (anche nel caso in cui il committente sia un
ente locale);
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di
committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali, le scuole
e le università), il sabato e la domenica e durante le
vacanze natalizie, pasquali ed estive, da parte di giovani con meno di
25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate
da pensionati, da casalinghe (intendendosi per tali coloro che non
abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e
in quello precedente: Inps circ. n. 88/2009) e da giovani di cui alla
lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore
dei soggetti di cui all’art. 34,
c. 6
, D.P.R. n. 633/1972 (piccoli produttori agricoli);
g) dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ. (per le
prestazioni rese a favore delle imprese familiari trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato);
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica ;
h bis) di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali) da
parte di pensionati;
h ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie.
In via sperimentale e fino al 31 marzo 2011 (art. 1, D.L. 29 dicembre
2010, n. 225; un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2011
può essere disposta con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri) i committenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio utilizzando, nell’ambito di qualsiasi settore
produttivo, le seguenti categorie di soggetti:
– prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo
parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale;
– percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito, in questo caso il compenso non può eccedere il
limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Pagamento della prestazione
Il sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio,
stabilito dall’art. 72, D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta la
caratteristica peculiare dell’istituto. Tale sistema prevede
che il committente acquisti appositi buoni (voucher) presso il
concessionario del servizio e li consegni in pagamento al lavoratore, a
fronte della prestazione ricevuta. A sua volta il lavoratore riscuote
il controvalore dei buoni presso il concessionario che provvede alla
registrazione dei dati anagrafici e al versamento degli oneri
contributivi, trattenendo infine una quota per la gestione del servizio.
Il valore nominale di ogni buono o voucher è pari a 10 euro
(sono disponibili anche buoni multipli del valore di 50 euro,
equivalenti a cinque buoni non separabili). Il buono da 10 euro e il
buono multiplo da 50 euro possono essere usati in combinazione tra di
loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo della
prestazione.

Composizione
del valore nominale del buono

Importo

compenso netto (*) per il
prestatore di lavoro

7,50

contributo versato alla
Gestione speciale Inps

1,30

premio versato
all’Inail

0,70

quota per il gestore del
servizio

0,50

totale

10,00

(*) Il compenso
è esente da qualsiasi imposizione fiscale (art. 72, c. 3,
D.Lgs. n. 276/2003)

Il comma 5 del citato art. 72, modificato da ultimo
dall’art. 22, c. 3, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008,
attribuisce al Ministro del lavoro il compito di individuare il
concessionario del servizio e di regolamentare criteri e
modalità per il versamento dei contributi e delle relative
coperture assicurative. In via provvisoria e in attesa
dell’emanazione del provvedimento ministeriale, i
concessionari del servizio sono individuati nell’Inps e nelle agenzie
del lavoro.
Nel suo ruolo di concessionario l’Inps ha attivato una
specifica procedura di gestione, articolata su un canale cartaceo e un
canale telematico:
i buoni cartacei possono essere
acquistati dal committente, anche attraverso l’associazione
di categoria, presso le sedi Inps. Completati dei dati richiesti e
firmati dal committente e dal prestatore i buoni possono essere
incassati da quest’ultimo presso tutti gli uffici postali sul
territorio nazionale.
– il sistema telematico richiede la preventiva registrazione, presso
l’Inps, dei committenti e dei prestatori.
L’accredito del corrispettivo della prestazione
può avvenire attraverso carta magnetica (Inpscard) o tramite
bonifico domiciliato. Il voucher telematico si presta in particolare
all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia
possono ripetersi nel tempo.
Prima dell’inizio della prestazione, il committente deve
effettuare la comunicazione preventiva all’Inail attraverso
uno dei canali disponibili: contact center Inps/Inail, fax gratuito
Inail, sito www.inail.it/
sezione “Punto Cliente”. La comunicazione
comprende, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del
committente, l’anagrafica di ogni prestatore con il relativo
codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date
presunte di inizio e di fine della prestazione, la tipologia di
attività. In caso di variazione delle suddette date, con
conseguente modifica del periodo di effettiva prestazione, è
necessario trasmettere all’Inail una nuova comunicazione di
variazione. Nella comunicazione può essere indicato
l’intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro
accessorio del prestatore – anche se esteso a più
fine settimana, giorni alterni nella settimana o settimane alterne
nell’arco di più mesi – senza che sia
necessario procedere a nuove comunicazioni a seguito di ogni chiamata
del lavoratore all’interno del periodo già
segnalato (Inail nota n. 6464/2010 e nota n. 8181/2010).
L’acquisto e la riscossione dei voucher può
avvenire anche presso i tabaccai abilitati. Il committente deve
comunicare all’Inps, prima dell’inizio della
prestazione, i dati necessari all’attivazione dei buoni. Con
tale comunicazione vengono soddisfatti anche gli obblighi nei confronti
dell’Inail (Inps messaggio n. 28791/2010).
Per le modalità di rimborso dei voucher cartacei non
utilizzati dai committenti si rinvia al messaggio Inps n. 12082/2010.

 (per maggiori approfondimenti vedi Manuale
lavoro
, Novecento Media)

Toscana, aiuti alle imprese per sostenere l’occupazione

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IN SINTESI

BENEFICIARI
Imprese iscritte alla Camera di Commercio, con unità operative interessate alle assunzioni o stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, localizzate sul territorio regionale, mentre per le tipologie laureati e dottori di ricerca Pmi, rientranti nella definizione comunitaria, che hanno come codice di attività alcune specifiche macroaree. Per quanto riguarda le macroaree Agricoltura, caccia e silvicoltura e Estrazione di minerali solo determinati codici di attività

ATTIVITÀ AGEVOLABILI
Donne disoccupate/inoccupate, che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato, giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato o con contratti di durata di almeno 12 mesi, dottori di ricerca assunti a tempo indeterminato; lavoratori provenienti dalle liste di mobilità assunti a tempo indeterminato, lavoratori a tempo determinato i cui contratti di lavoro siano trasformati in contratti a tempo indeterminato almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a termine, soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti a tempo determinato e quelli prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico

AGEVOLAZIONE
Il contributo c/capitale a fondo perduto, nel rispetto del regime comunitario de minimis, è erogato in misura variabile, in funzione del tipo di contratto, della presenza di lavoratori/lavoratrici di età superiore ai 45 anni e di donne

PROCEDURA
La domanda in bollo quando previsto, redatta utilizzando l’apposita modulistica e corredata della documentazione richiesta sia per le imprese che per i lavoratori, deve essere inoltrata alla Regione Toscana, Settore Lavoro, Via Pico della Mirandola n. 24 50135 Firenze, entro il 31 dicembre 2011

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ
La compilazione della domanda, nonché degli allegati, non presentano particolari problemi, anche se non comprendono specifiche note esplicative

TEMPI
Non sono indicati i termini per completare l’iter amministrativo

COSTI
Oltre alle eventuali spese di bollo, la modulistica non presenta particolari difficoltà e, pertanto, non dovrebbe richiedere il supporto di consulenze specifiche per la sua compilazione.
L’aspetto positivo è rappresentato dalla possibilità di accedere ad un contributo in conto capitale a fondo perduto, la cui misura varia in funzione del tipo di contratto, della presenza di lavoratori/lavoratrici di età superiore ai 45 anni e di donne

PROBABILITÀ
Le probabilità di accedere all’agevolazione sono buone per le risorse disponibili, ammontanti a 7.100.000,00 euro. In ogni caso, considerato che il bando è a “sportello”, si consiglia di presentare la domanda nel più breve tempo possibile

IN DETTAGLIO

NORMATIVA

  • Reg. (Ce) 5.7.2006, n. 1081
  • Reg. (Ce) 11.7.2006, n. 1083
  • Reg. (Ce) 8.12.2006, n. 1828
  • Reg (Ce) 15.12.2006, n. 1998
  • Reg. (Ce) 6.8.2008, n. 80
  • Nuovo Patto per lo sviluppo 30.4.2004
  • Dgr 11.4.2011, n. 252
  • Dd 4.5.2011, n. 1711

MODULISTICA
Disponibile sul Bur e sul sito internet regionale (www.regione.toscana.it, alla Sezione Lavoro e Formazione, Bandi, Bandi attivi Settore Lavoro e Formazione, Incentivi alle imprese a sostegno dell’occupazione)

PER INFORMAZIONI
In caso di difficoltà, si può contattare la Regione Toscana, Direzione Generale regionale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, Settore Lavoro, il Lunedì e il Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, oppure all’indirizzo e-mail incentivioccupazione@regione.toscana.it

Il giorno 25 maggio 2011 è stato pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21, parte III, il Decreto dirigenziale n. 1711 del 4 maggio 2011, a cura del Dirigente del Settore Lavoro dell’Area di coordinamento formazione, orientamento e lavoro, inclusa nella Direzione Generale regionale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, che approva, per l’anno 2011, l’avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore delle imprese a sostegno dell’occupazione, a valere sul Programma operativo regionale (Por) Fondo sociale europeo (Fse).
Il riferimento è il “Nuovo Patto per lo sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana”, sottoscritto in data 30 aprile 2004 tra la Regione stessa e le Parti Sociali, che individua, tra le azioni da attuare all’interno degli interventi nel campo del lifelong learning e di quelle a sostegno degli individui nel mercato o del lavoro, interventi mirati di contrasto della disoccupazione e del rischio di esclusione sociale con priorità all’occupazione femminile ed alla disoccupazione di lunga durata e di persone in età adulta.
L’avviso intende favorire l’occupazione mettendo a disposizione incentivi per le imprese, in particolare per l’assunzione e/o stabilizzazione delle seguenti tipologie di lavoratori: donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato, giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato o con contratti di durata di almeno 12 mesi, dottori di ricerca assunti a tempo indeterminato; lavoratori provenienti dalle liste di mobilità delle Province della Toscana assunti a tempo indeterminato, lavoratori a tempo determinato i cui contratti di lavoro siano trasformati in contratti a tempo indeterminato almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a termine, soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico assunti a tempo determinato, soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Beneficiari
Imprese iscritte alla Camera di commercio, con unità operative interessate alle assunzioni o stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, localizzate sul territorio regionale (v. box sotto).
Per le tipologie laureati e dottori di ricerca, possono, invece, presentare richiesta di contributo soltanto le Piccole e medie imprese (Pmi) rientranti nella definizione comunitaria, che hanno come codice di attività primaria (Classificazione Istat Ateco 2007) una delle seguenti macroaree:

  • Agricoltura, caccia e silvicoltura;
  • Pesca, piscicoltura e servizi connessi;
  • Estrazione di minerali;
  • Attività manifatturiere;
  • Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua ;
  • Costruzioni;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
  • Ripararazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
  • Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
  • Attività immobiliari, noleggio, informativa, ricerca, servizi alle imprese;
  • Alberghi e ristoranti.

Per quanto riguarda le macroaree “Agricoltura, caccia e silvicoltura ” ed “Estrazione di minerali ”, non sono ammissibili i seguenti codici di attività:

1.
A Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

  • 01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
  • 01.1 coltivazione di colture agricole non permanenti
  • 01.2 coltivazione di colture permanenti
  • 01.3 riproduzione delle piante
  • 01.4 allevamento di animali
  • 01.5 coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali

Attività mista

  • 01.6 attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta (tutta la divisione, ma NB linee successive)
  • 01.63.00 Attività che seguono la raccolta

Nella classe 01.63 s’intendono incluse:
– attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64
– taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00

  • 01.64 Lavorazione delle sementi per la semina

Nella classe 01.64 s’intende inclusa:
– lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41

  • 01.7 Caccia, Cattura di animali e servizi connessi.

Requisiti richiesti all’impresa

1. di non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la stabilizzazione oggetto del contributo, ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge n. 223/91 e s.m.;
di aver incrementato, grazie alla nuova assunzione o stabilizzazione per la quale richiede il contributo, il numero dei lavoratori presenti in azienda(1);
2. di non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo nei 4 anni successivi l’assunzione o la stabilizzazione. Per i contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi, la dichiarazione sarà relativa ai 12 mesi di durata del contratto a tempo determinato;
3. di essere in regola con le assunzioni previste dalla legge n. 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
di essere in regola con gli adempimenti Inps, Inail, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
4. di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
di non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a sostegno dell’occupazione per lo stesso lavoratore incluso il programma Welfare to Work

(1) Per verificare l’incremento si calcola il numero dei lavoratori in organico a tempo indeterminato al momento della nuova assunzione o
Stabilizzazione, che deve essere superiore al numero di quelli in organico a tempo indeterminato presenti 6 mesi prima rispetto alla nuova assunzione o stabilizzazione

Attività agevolabili
Gli incentivi, corrisposti alle imprese per favorire l’occupazione, riguardano specifiche assunzioni e determinate tipologie di lavoratori in possesso, al momento delle assunzioni, dei requisiti richiesti dall’avviso in esame.
In particolare, sono agevolabili:

  • donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato;
  • giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni, elevato a 40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 68/1999, assunti a tempo indeterminato con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
  • giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni, elevato a 40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. n. 68/1999, assunti a tempo a tempo determinato con contratti di durata di almeno 12 mesi, con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
  • dottori di ricerca assunti a tempo indeterminato con livello di inquadramento c contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
  • dottori di ricerca assunti a tempo determinato con contratti di durata di almeno 12 mesi e livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo Ccnl di riferimento;
  • lavoratori provenienti dalle liste di mobilità delle Province della Toscana assunti a tempo indeterminato;
  • lavoratori a tempo determinato i cui contratti di lavoro siano trasformati in contratti a tempo indeterminato almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a termine;
  • soggetti prossimi alla pensione cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di mobilità non indennizzata, o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, assunti a tempo indeterminato;
  • soggetti cui manchino non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di mobilità non indennizzata, o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, assunti a tempo determinato.

Per contratto di lavoro full-time, l’avviso specifica che si intende il numero di ore stabilite dal Ccnl della categoria di riferimento, mentre per quello part-time, si intende almeno il 50% delle ore stabilite dal suddetto contratto full-time.
Per l’assunzione dei giovani laureati e dottori di ricerca, è necessario, si specifica ancora nell’avviso in esame, che il laureato sia assunto con mansioni di elevata complessità tali da richiedere una qualificazione di livello universitario.
In particolare, il laureato dovrà essere assunto con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo Ccnl di riferimento e il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato ad una Commissione costituita dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Tripartita.
Le Parti datoriali che compongono la commissione suddetta sono quelle rappresentanti il settore cui afferisce l’impresa richiedente il contributo.
Le assunzioni e le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato, oggetto dei suddetti contributi, devono essere realizzate a partire dal 1° gennaio 2011 e il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni e stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana.

Agevolazione
I contributi concessi variano da un minimo di 3.000,00 euro ad un massimo di 7.200,00 euro, secondo le diverse tipologie dei lavoratori e del contratto di lavoro, erogabile in un’unica soluzione, nel rispetto del regime comunitario de minimis, il cui importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per le tipologie, assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità e per le stabilizzazioni dei contratti a termine, l’importo erogato sarà incrementato del 20% se il lavoratore assunto è una donna over 45 o un uomo over 50.
Per la tipologia soggetti prossimi alla pensione, il contributo sarà incrementato del 20% nel caso di assunzione di donna.
Gli incentivi non sono cumulabili tra loro e non sono ammesse richieste di contributo relativamente ad uno stesso lavoratore su tipologie diverse, mentre è ammessa un’unica eccezione relativa alla tipologia donne disoccupate over 30 e laureate di età compresa tra i 30 e i 35 anni di età.
Detti incentivi non sono, inoltre, cumulabili con quelli erogati nell’ambito del Programma Welfare to Work e nemmeno con altri incentivi a sostegno dell’occupazione.
Sono, infine, escluse dal contributo le trasformazioni da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.
I contributi erogati sono vincolati al mantenimento del lavoratore in occupazione per almeno 3 anni o 12 mesi, secondo la tipologia di contributo richiesto, calcolati dalla data di assunzione o di stabilizzazione.

Procedura
Presentazione della domanda. La domanda in bollo, esclusi i soggetti esenti per legge, redatta utilizzando, esclusivamente, l’apposita modulistica e corredata della documentazione richiesta sia per le imprese che per i lavoratori, deve essere inoltrata, solo a mezzo Raccomandata A/R, alla


Regione Toscana, Settore Lavoro, Via Pico della Mirandola n. 24 50135 Firenze

entro il 31 dicembre 2011.
Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori appartenenti alla stessa tipologia, è sufficiente presentare un’unica domanda, allegando la documentazione riferita ad ogni singolo lavoratore, mentre se la richiesta riguarda tipologie di lavoratori diversi, l’impresa dovrà presentare una domanda per ogni lavoratore allegando, anche in questo caso, la relativa documentazione.

Valutazione delle domande. Le risorse disponibili saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo.
L’erogazione del contributo avverrà a conclusione della fase di istruttoria svolta dal competente Settore regionale.
In particolare, l’istruttoria consiste nella verifica dei requisiti richiesti all’impresa e della documentazione presentata. Questa fase si considera conclusa con la pubblicazione del relativo decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria sul Bur.

Risorse finanziarie

7.100.000,00 euro

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Accesso agevolato alla pensione per chi svolge lavori usuranti

0

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 108 dell’ 11
maggio 2011 del Dlgs 21 aprile 2011, n. 67 (in vigore dal 26 maggio),
che ha attuato le disposizioni contenute nelle leggi 247/2007 e
183/2010 (c.d. Collegato lavoro), sono stati dettati per i lavoratori
che hanno svolto attività usuranti, i requisiti e le
modalità attraverso le quali è possibile accedere
più agevolmente alla pensione di anzianità.
Scopo del legislatore è quindi quello di riconoscere
ai lavoratori dipendenti addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti, la facoltà di maturare il diritto al
trattamento
pensionistico con un anticipo di 3 anni
rispetto a tutti
gli altri lavoratori. Resta in ogni caso fermo il requisito
dell’anzianità contributiva che non può
essere inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamenti
vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.
L’agevolazione viene riconosciuta nel rispetto di determinati
limiti di spesa che il Governo annualmente fissa. È per
questo motivo che il decreto legislativo ha previsto
un’apposita clausola di salvaguardia che prevede il
differimento della decorrenza dei trattamenti, con criteri di
priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti, e a
parità degli stessi, in ragione della data di presentazione
della domanda, se vengono accertati scostamenti tra il numero delle
domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

I beneficiari
Il provvedimento individua quattro categorie di
lavoratori
che possono fruire dell’accesso
agevolato al trattamento pensionistico. Si tratta in particolare di:
1 – Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente
usuranti (art. 2, Dm 19 maggio 1999),
da intendersi:

  • lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in
    sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  • lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave
    di materiale di pietra e ornamentale;
  • lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al
    fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e
    continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte
    temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione,
    quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di
    seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli
    addetti ad operazioni di colata manuale;
  • lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori
    nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di
    prevalenza e continuità ed in particolare delle
    attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale,
    le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti,
    quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi
    blocchi strutture;
  • lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con
    carattere di prevalenza e continuità.

2 – Lavoratori notturni:
rientrano in questa categoria i lavoratori a turni (qualsiasi
lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a
turni – art. 1, comma 2, lett. g), Dlgs. 66/2003) che
prestano la loro attività di notte per almeno sei ore,
comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del
mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non
inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per
l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il
1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, oppure 64 giorni per coloro
che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio
2009.
Si considerano lavoratori notturni anche quelli che prestano la loro
attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari
all’intero anno lavorativo.
3 – Addetti alle linee di catena, da
intendersi: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano
le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, impegnati all’interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni,
che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi
determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a
linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad
attività di regolazione o controllo computerizzato delle
linee di produzione e al controllo di qualità. Si tratta in
particolare delle lavorazioni di cui alla tavola sotto:

Voce

Lavorazione

1462

Prodotti dolciari; additivi
per bevande e altri alimenti

2197

Lavorazione e
trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici
termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.

6322

Macchine per cucire e
macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico

6411

Costruzione di autoveicoli
e di rimorchi

6581

Apparecchi termici: di
produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di
condizionamento

6582

Elettrodomestici

6590

Altri strumenti ed
apparecchi

8210

Confezione con tessuti di
articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.

8230

Confezione di calzature in
qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo
produttivo

4 – Conducenti di veicoli, da intendersi:
conducenti di veicoli
, di capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo.

I requisiti
I predetti soggetti possono accedere al trattamento pensionistico
secondo le modalità agevolate soltanto se hanno svolto
una o più delle attività lavorative usuranti per
un certo periodo di tempo
. In particolare è
necessario che l’attività usurante sia stata
espletata:

  • per almeno 7 anni (compreso
    l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi 10 anni di
    attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il
    31 dicembre 2017;
  • per almeno la metà dell’intera
    vita lavorativa
    , per le pensioni aventi decorrenza dal
    1° gennaio 2018.

L’agevolazione
A decorrere dal 1° gennaio 2013
il beneficio della riduzione dell’età anagrafica
per il diritto alla pensione di anzianità sarà di
tre anni e la somma di
età anagrafica e anzianità contributiva

sarà ridotta di tre unità
rispetto ai requisiti ordinari. In ogni caso rimane immutato il requisito
del minimo di anzianità contributiva pari a 35 anni
.

Conseguentemente, il requisito anagrafico-contributivo sarà
pari al coefficiente 94, da calcolarsi nel seguente modo: almeno 35
anni di anzianità contributiva con 59 anni di età
ovvero con 60 anni di età (58 anni di età con
almeno 36 anni di anzianità).
Restano altresì fermi gli adeguamenti dei requisiti
anagrafici in funzione della speranza di vita.
Invece in via transitoria, per il periodo 2008-2012,
il diritto alla pensione anticipata è conseguito al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) periodo 1 luglio 2008–30 giugno 3009:
età anagrafica ridotta di un anno;
b) dall’1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009:
età anagrafica ridotta di due anni e somma di età
anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due
unità;
c) per il 2010: età anagrafica
ridotta due anni e somma di età anagrafica e
anzianità contributiva ridotta di
un’unità;
d) per gli anni 2011 e 2012:
età anagrafica inferiore ridotta di tre anni e somma di
età anagrafica e anzianità contributiva ridotta
di due unità.
Discorso a parte meritano i lavoratori che prestano le
attività di lavoro notturno.
Per quelli che svolgono l’attività per un numero
di giorni lavorativi annui inferiori a 78
e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato
dall’1 luglio 2009, la riduzione
del requisito di età anagrafica non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le
predette attività per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 64 a 71
;
b) due anni per coloro che svolgono le
predette attività lavorativa per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 72 a 77
.
Inoltre i lavoratori notturni che hanno effettuato meno
di 78 giorni/anno di lavoro notturno
unitamente alle
altre attività usuranti si applica il beneficio
ridotto
indicato poc’anzi (riduzione
età e quote di due o un anno) solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le
attività stesse, quelle relative al lavoro notturno siano
state svolte per un periodo superiore alla metà.

La procedura
Per fruire dell’agevolazione il lavoratore interessato deve trasmettere
apposita domanda
con relativa documentazione allegata
all’Ente previdenziale a cui è iscritto, entro:

  • il 30 settembre 2011 qualora
    abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il
    31 dicembre 2011;
  • il 1 marzo dell’anno di
    maturazione dei requisiti agevolati
    qualora questi siano
    maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L’Inps, con il messaggio 10 giugno
2011, n. 12693
, ha reso noto che i soggetti interessati
possono presentare la domanda di accesso
alla pensione all’Inps presso cui sono iscritti anche prima
che venga emanato il decreto ministeriale con le istruzioni applicative
.
La facoltà di presentare la domanda in anticipo trova la sua
ragion d’essere nel fatto di evitare l’applicazione
del meccanismo di salvaguardia previsto dal predetto Dlgs 67/2011
secondo cui se le domande superano quelle preventivate,
verrà data priorità alle domande secondo la data
di maturazione dei requisiti e a parità degli stessi secondo
il giorno di presentazione della domanda.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che
provi la sussistenza dei requisiti necessari
per
l’anticipo del pensionamento.
In sostanza i documenti sono:
a) prospetto di paga;
b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro;
c) libretto di lavoro;
d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto
collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di
inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri
delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o
mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;
g) comunicazioni ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Dlgs 8 aprile
2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione
(comunicazione del lavoro notturno, vigente fino al 24 giugno 2008),
ovvero comunicazioni di cui all’articolo 5, comma 1 (nuova
comunicazione alla Dpl del lavoro notturno);
h) comunicazioni di cui all’art. 5, comma 2;
i) carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 18 del Dlgs
21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla
guida;
l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del
Dl 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni;
n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del
Dlgs 21 aprile 2000, n. 181, contenente le informazioni di cui al Dlgs
26 maggio 1997, n. 152;
o) altra documentazione equipollente.

Nota bene

Cosa succede se il
lavoratore non rispetta i termini di presentazione delle domande di
accesso al pensionamento?
La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta,
in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari
a:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e
due mesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

Pertanto il datore di lavoro sarà tenuto a fornire
al dipendente la documentazione richiesta affinchè possa
inoltrare la domanda di pensionamento anticipata.

Obblighi per l’impresa.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre ad effettuare due
adempimenti:
• a comunicare, anche tramite associazione o intermediari
abilitati (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti,
ecc.), esclusivamente per via telematica (quindi con Pec o per e-mail),
alla Dpl competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali, con periodicità annuale,
l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori
notturni.
In merito a questo adempimento il Ministero del Lavoro
con la circolare 20 giugno 2011, n. 15
, ha precisato che
la comunicazione va effettuata annualmente con il
modello LAV-NOT
disponibile sul sito del Min. Lavoro
dal 20 luglio 2011. In sede di prima applicazione della normativa entro
il 30 settembre p.v. (per i lavori notturni svolti nel 2010), mentre
per quelli relativi al 2011 entro il 31 marzo 2012.
Le imprese interessate sono quelle che occupano lavoratori notturni
nelle seguenti categorie:
– lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro
a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno
per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi
all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i
requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra
il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per
coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato a
far data dal 1° luglio 2009.
– lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per
periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle predette
attività vanno indicati anche quelli utilizzati
nell’ambito della somministrazione di lavoro;
• a comunicare lo svolgimento del cosiddetto lavoro a catena
alla Dpl competente per territorio e ai competenti istituti
previdenziali entro 30 giorni dall’inizio delle medesime.
Sempre con la circolare 15/2011 il Ministero del Lavoro, ha precisato
che l’obbligo di comunicazione riguarda solo le imprese che
soddisfano tutti e tre i seguenti requisiti:
applicano le voci di tariffa Inail di
cui all’elenco n.1 allegato al Dlgs 67/2011;
applicano i criteri di organizzazione del lavoro
previsti dall’art. 2100 c.c., così come
disciplinati dal Ccnl applicato;
utilizzano un processo produttivo in serie
caratterizzato dalla linea catena.
I datori di lavoro interessati sono tenuti ad effettuare la
comunicazione utilizzando il modello LAV-US
(disponibile sul sito del Min. Lavoro dal 21 giugno 2011), indicando
presso quali unità produttive sono svolte le predette
lavorazioni entro il 31 luglio p.v. in sede di prima applicazione. A
regime la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni
dall’inizio delle lavorazioni in linea catena.
Nel numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle predette
attività è necessario tenere conto anche dei
lavoratori utilizzati in somministrazione di lavoro. Il Ministero del
Lavoro infatti ritiene più corretto che siano le imprese
utilizzatrici ad effettuare la comunicazione, dato che sono a
conoscenza delle attività prestate dai citati lavoratori.

Regime sanzionatorio.
Ogni comunicazione omessa
è punita con la sanzione amministrativa da
500 euro a 1500 euro
da versare con il Mod.
F23
utilizzando il codice 741T
(non trova applicazione l’effetto moltiplicatore in ragione
del numero dei lavoratori interessati dalla comunicazione).
Trova applicazione l’istituto della diffida con pagamento
della sanzione minima pari a 500 euro.
Secondo il Min. Lavoro (circ. 15/2011) non risultano sanzionabili: la
ritardata presentazione della comunicazione o l’errata
indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni,
così come i meri errori materiali e gli errori riferiti a
dati già in possesso delle Amministrazioni pubbliche
destinatarie dell’adempimento (sempre che il datore di
lavoro  e le unità produttive interessate dalle
lavorazioni oggetto delle comunicazioni siano chiaramente
identificabili).

Incumulabilità. Sono
fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso
anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti
nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di
miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste
dal Dlgs 67/2011.

In sintesi


Accesso alla pensione di anzianità
dall’1.1.2013

Requisiti
per la generalità dei lavoratori

Requisiti
per i lavoratori usurati

Quota 97: con
almeno 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di
età anagrafica. Quindi la quota si raggiunge o con 61 anni e
36 anni di contribuzione oppure 62 anni e 35 anni di contribuzione.

Quota 94:
raggiungibile, fermo restando il requisito di almeno 35 anni di
anzianità contributiva con:

  • 59 anni
  • 60 anni
  • 58 anni (con 36 anni di
    anzianità contributiva).

Accesso alla pensione di anzianità tra
il 2008 e il 2012

Requisiti
per la generalità dei lavoratori

Requisiti per i
lavoratori usurati

1.7.2008
– 30.6.2009

35 anni di contributi e 58
anni di età

1.7.2008
– 30.6.2009

35 anni di contributi e 57
anni di età

1.7.2009
– 31.12.2009

Quota 95 con almeno 59 anni
di età (*)

1.7.2009
– 31.12.2009

Quota 93 con almeno 57 anni
di età (*)

2010

Quota 95 con almeno 59 anni
di età (*)

2010

Quota 94 con almeno 57 anni
di età (*)

1.1.2011
– 31.12.2012

Quota 96 con almeno 60 anni
di età (*)

1.1.2011
– 31.12.2012

Quota 94 con almeno 57 anni
di età (*)

(*) almeno 35 anni di
anzianità contributiva

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Credito al consumo, maggiore tutela verso i consumatori

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Sono già in vigore (dal 1° giugno scorso) le nuove regole per la trasparenza bancaria sul credito al consumo (v. box sotto).
Il Dlgs 141/2010, che recepisce la direttiva europea 2008/48/Ce, ha apportato modifiche alla disciplina del credito al consumo, intervenendo, di riflesso, sia sul Testo Unico Bancario (Tub), che sul Codice del consumo.
Le nuove disposizioni sono contenute nel Provvedimento della Banca d’Italia 9 febbraio 2011 (VII Sezione) che modifica il Provvedimento del 29 luglio 2009 «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti».
Con il recepimento della normativa europea, nel Tub sono state aumentate le tutele a disposizione di chi stipula contratti di credito al consumo e attribuiti nuovi diritti ai consumatori.
Maggiore trasparenza, costi confrontabili, pubblicità leggibili, informazioni dettagliate prima della stipula del contratto. Tra le tutele informative va sottolineato il diritto per l’interessato di conoscere le notizie negative, attinte dalle società di informazione creditizie, in base alle quali è stato negato il finanziamento.
Le nuove regole comprendono, tra gli altri, obblighi di informazione verso i consumatori con il ricorso esteso a documenti standard per l’informativa precontrattuale e alla pubblicazione di indicatori sintetici di costi.
L’obiettivo è quello, sostanzialmente, di consentire al consumatore di selezionare in modo consapevole, tra le varie offerte presenti sul mercato, il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Credito al consumo

Il credito al consumo è il contratto con cui un finanziatore concede ad una persona fisica (consumatore) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
Nei contratti di credito al consumo rientrano:
• i prestiti personali;
• i prestiti finalizzati, ovvero i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo o di un servizio;
• le aperture di credito rotativo (revolving), spesso appoggiate ad una carta magnetica (“carta revolving”);
• le operazioni di cessione del quinto dello stipendio.
Le norme sul credito al consumo non si applicano, tra gli altri, a:
• finanziamenti destinati all’acquisto, alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all’esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
• contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario;
• finanziamenti senza remunerazione in interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
• finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri, contrattualmente previsti, non calcolabili in forma di interessi;
• crediti di importo inferiore ad 155 euro e superiore a 30.987 euro.
Nel contratto stipulato, il consumatore si obbliga:
• nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute;
• nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso e a pagare gli interessi.
Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale o personale.
Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore, mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.

Credito al consumo: le nuove regole
Gli intermediari bancari e finanziari sono stati richiamati ad una condotta responsabile nei confronti dei consumatori, che deve essere contraddistinta dalla massima trasparenza e correttezza.
Coerentemente con le disposizioni comunitarie, gli interventi previsti sono diretti a semplificare la documentazione a disposizione della clientela e favorire la comparabilità e trasparenza delle informazioni, richiedendo agli Istituti di credito schemi standard di facile lettura e comprensione. Per questo motivo, la Banca d’Italia ha ravvisato la necessità di assicurare ai consumatori la conoscibilità e comprensibilità delle caratteristiche contrattuali dei prodotti offerti.

Informazione precontrattuale. Secondo le nuove regole, al consumatore deve essere consegnato un documento (“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”) che gli consenta di confrontare l’offerta di credito praticata dai diversi intermediari, in modo da decidere consapevolmente prima della sottoscrizione del contratto.
L’informazione si traduce in una vera e propria assistenza prima della stipulazione del contratto e nei 14 giorni successivi. In particolare, il soggetto finanziatore deve fornire tutte le informazioni necessarie sul finanziamento, sulla documentazione e sulle caratteristiche del prodotto.
La consegna del modulo delle Informazioni non è vincolante, né per il consumatore, né per il finanziatore.

Annunci pubblicitari. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare in forma chiara e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo, il tasso d’interesse e le spese comprese nel costo totale del credito. Deve essere indicato, quindi, l’ammontare complessivo del credito il Taeg/Isc (ovvero il costo globale del finanziamento espresso in forma percentuale), l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, la durata del contratto e l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.

Merito creditizio. Prima della conclusione del contratto, il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso o acquisite tramite la Centrale rischi della Banca d’Italia ed i Sistemi d’informazioni creditizie. Le informazioni devono essere riviste nell’ipotesi in cui dopo la stipula venga chiesto un aumento del credito.
Ogni banca o finanziaria decide autonomamente le modalità di valutazione, fermo restando il rispetto di una serie di regole generali fissate dalla Banca d’Italia.
Le nuove disposizioni prevedono, a tal proposito, specifiche tutele a favore del consumatore. In primo luogo, l’interessato deve sapere se il credito è rifiutato in conseguenza di una notizia negativa rinvenuta in una banca dati e deve, in tale direzione, essere messo a conoscenza dei dati consultati.
Ma vi è di più. Il finanziatore deve dare informazioni al consumatore prima di inviare segnalazioni negative, spiegando anche le possibili conseguenze della segnalazione.

Il contratto. I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. La consegna della copia (insieme al documento di sintesi, cui ha diritto il consumatore) è attestata mediante firma del cliente sull’originale conservato presso la banca o finanziaria. Il consumatore può in ogni caso effettuare una valutazione approfondita e comparativa del documento. Alle informazioni fornite al momento della stipulazione, occorre aggiungere le comunicazioni periodiche in corso di rapporto. Almeno una volta l’anno, infatti, deve essere inviata una comunicazione con il riepilogo delle condizioni applicate.
Al momento della stipula del contratto, è importante prestare attenzione alla valutazione del Taeg (tasso annuo effettivo globale), il valore che esprime il costo totale del credito espresso in percentuale annua e che, per questo tipo di contratti, costituisce il cosiddetto indicatore sintetico di costo (Isc).

Modifica delle condizioni contrattuali. Le variazioni delle condizioni contrattuali devono essere sostenute da un giustificato motivo. Nei contratti con durata predeterminata, non sono in ogni caso modificabili il tasso di interesse e le spese incluse nel Taeg.
Per i contratti di credito a tempo indeterminato è possibile, invece, modificare i tassi, ma solo in presenza di una clausola contrattuale ad hoc e comunque lasciando al debitore la possibilità di recedere dal contratto stipulato. Al consumatore deve pervenire, a tal proposito, una comunicazione chiara su numero e periodicità delle rate da corrispondere e sull’importo da restituire.

Nullità del contratto. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni sul tipo di contratto e sulle parti, oppure se non specifica l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso dello stesso. La nullità, sia di una clausola che dell’intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti al Giudice competente. Il riconoscimento della nullità di una clausola, non comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto, non può essere chiesto al consumatore di restituire più delle somme utilizzate.

Recesso. Una delle novità più rilevanti (in vigore da settembre 2010) è il diritto del consumatore di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare. Basta un semplice ripensamento. Non è prevista alcuna penale, ma solo la restituzione di capitale e interessi maturati e tasse (prima, ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza, oppure fuori dai locali commerciali del venditore).

Estinzione anticipata. Il consumatore può estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, nonché una somma a titolo di indennizzo per il creditore, calcolata sull’importo rimborsato in anticipo nella misura dell’1% (se la durata residua è superiore ad un anno), o dello 0,5% (se è pari od inferiore ad un anno). L’importo dell’indennizzo non può comunque superare quello degli interessi residui. Il capitale residuo è desumibile dal contratto, ovvero, più precisamente, dal piano di ammortamento del prestito nel quale viene riportata la situazione del debito originaria e quella residua ottenuta allo scadere di ogni singola rata, con separazione tra quote capitale e quote interessi.

Inadempimento del venditore. Il Dlgs 141/2010 ha introdotto nel Tub uno strumento di tutela per il consumatore (v. box sotto) che ha già iniziato a pagare le rate del finanziamento e si trova in una situazione di inadempimento del venditore(disciplinato all’art. 1455 c.c.) che si identifica con la mancata o incompleta consegna del bene (o resa del servizio).
Il consumatore può ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale (messa in mora).

Credito – Tutele per il consumatore

• Nuova informativa precontrattuale con il documento “Informazioni europee di base sul credito al consumo”;
• nuove disposizioni inerenti la composizione e il calcolo del Taeg;
• nuovo concetto del merito creditizio, specifiche disposizioni per il soggetto finanziatore a tutela del consumatore;
• nuove disposizioni sulla modifica delle condizioni che, per i contratti di credito di durata (finanziamenti) stabiliscono l’impossibilità di prevedere modifiche dei tassi;
• estensione del diritto di recesso, di 14 giorni, a tutti i casi di sottoscrizione;
• possibilità di ottenere l’annullamento del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo un sollecito formale (messa in mora)

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Redditi d’impresa: ecco le scritture obbligatorie

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Libri obbligatori

I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, “gli imprenditori”) sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. c.c.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973).
Gli adempimenti contabili sono diversi per la generalità degli imprenditori, i quali ricadono nel regime contabile “ordinario” di seguito descritto, e per taluni soggetti che, in ragione della dimensione ridotta della loro attività, possono beneficiare di regimi contabili semplificati opzionali.
I libri contabili possono essere conservati dall’imprenditore nei luoghi in cui viene esercitata l’attività (sede legale, amministrativa, filiali, stabilimenti ecc.), oppure presso altri soggetti che ne curano la tenuta o conservazione (i quali devono rilasciare al contribuente un’attestazione contenente la specificazione delle scritture in suo possesso, nonché la disponibilità all’esibizione su richiesta degli organi di controllo).
Gli imprenditori che esercitano attività commerciali all’estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell’esercizio relativi a ciascuna di esse (art. 14, c. 4, D.P.R. n. 600/1973).
Nel regime ordinario sono obbligatorie le seguenti scritture contabili:
• il libro giornale;
• il libro degli inventari;
• i registri prescritti ai fini dell’IVA;
• le scritture ausiliarie (necessarie in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali necessari ai fini della determinazione del reddito (quali i c.d. “conti di mastro”);
• le scritture ausiliarie di magazzino;
• il registro dei beni ammortizzabili;
• i libri sociali obbligatori per le società di capitali (art. 2421 c.c.);
• ricorrendone i presupposti, i libri obbligatori per il sostituto d’imposta.
Tuttavia:
• la tenuta dei registri prescritti ai fini dell’IVA e del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, l’imprenditore sia in grado di fornire i dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA e nel registro dei beni ammortizzabili (art. 12, D.P.R. n. 435/2001);
• la tenuta del registro dei beni ammortizzabili può comunque essere omessa se le annotazioni obbligatorie vengono effettuate nel libro degli inventari (ovvero nel registro IVA degli acquisti per gli imprenditori in contabilità semplificata): art. 2, D.P.R. n. 695/1996;
• la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi è superiore a € 5.164.568,99 e l’ammontare delle rimanenze dei beni merce e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è superiore a € 1.032.913,80 (gli ammontari devono essere eventualmente ragguagliati alla durata diversa dall’anno solare e, in caso di accertamento, non si tiene conto delle relative risultanze qualora i maggiori valori accertati non eccedano del 15% tali limiti). L’obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite (art. 1, D.P.R. n. 695/1996).

Artt. 13 e 14, D.P.R. n. 600/1973

Libro giornale

Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno e in ordine cronologico tutte le operazioni effettuate dall’imprenditore (art. 2216 c.c.).
Le registrazioni in tutti i registri cronologici devono essere effettuate entro sessanta giorni (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 600/1973; ovviamente, nel caso in cui il libro giornale sostituisca anche i registri IVA, le registrazioni dovranno essere effettuate nei minori termini previsti per gli adempimenti relativi a tale imposta.
Il libro giornale può essere suddiviso tra più libri sezionali, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti a diverse categorie ovvero a diversi rami d’azienda; peraltro, occorre comunque tenere un libro giornale riassuntivo sul quale, a determinate scadenze, devono essere effettuate le registrazioni complessive (ris. 27.5.1981, n. 9/875; ris. 31.10.2002, n. 341/E).
Studi di settore
Gli imprenditori soggetti agli studi di settore che esercitano due o più attività di impresa, ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita, devono annotare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita, nonché taluni componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973

Libro degli inventari

L’inventario (trascritto nel libro degli inventari) deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. n. 600/1973).
L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali (tra i quali la trascrizione del bilancio d’esercizio), deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e il loro valore, devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria i dati utilizzati per la compilazione dello stesso.
Nell’inventario degli imprenditori individuali devono, inoltre, essere dettagliatamente e separatamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa.

Artt. 14 e 15, D.P.R. n. 600/1973

Scritture contabili ausiliarie

Nelle scritture ausiliarie (c.d. “conti di mastro”) devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di individuare chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
Scritture ausiliarie di magazzino – Le scritture ausiliarie di magazzino sono dirette a dare conto delle variazioni intervenute tra le consistenze di determinati beni-merce negli inventari annuali (art. 14, c. 1, lett. d, D.P.R. n. 600/1973) e possono essere sostituite dalle altre scritture obbligatorie, purché contengano le medesime indicazioni (circ. 26.11.1981, n. 40/9/4056; ris. 17.12.1985, n. 9/942). In particolare, nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere rilevate le quantità entrate e uscite dei seguenti beni:
• merci destinate alla vendita;
• semilavorati (qualora distintamente classificati nell’inventario), esclusi i prodotti in corso di lavorazione;
• prodotti finiti;
• materie prime e altri beni destinati a essere incorporati nei prodotti finiti;
• imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
• materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa, con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d’imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a corrispettivi pattuiti, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili. Le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.
Commercianti al minuto
Per i seguenti soggetti:
• commercianti al minuto che cedono beni in locali aperti al pubblico, spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
• soggetti che effettuano prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell’art. 4, D.P.R. n. 627/1978, e cioè:
• dei trasporti di beni di produzione dei commercianti al minuto;
• dei movimenti di beni tra diversi luoghi dello stesso comune o di comuni limitrofi di svolgimento dell’attività dei commercianti al minuto, dichiarati ai fini IVA;
• dei beni dei pescatori;
• dei trasporti di beni durante la fase di produzione e fino ai mercati di prodotti agricoli della stessa provincia o di province limitrofe.

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973

Libro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16, D.P.R. n. 600/1973) deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione con le seguenti indicazioni:
• per gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri: l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo (a ciascuno di tali beni ammortizzabili è riservata una pagina del registro, ovvero più pagine, anche in bianco, quando si presume occorrano per lo sviluppo degli ammortamenti: circ. 30.4.1977, n. 7/1496);
• per gli altri beni: le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento (per i beni gratuitamente devolvibili deve essere anche indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario).
Nel registro vanno inoltre annotati, in voci separate a seconda dell’anno di formazione, i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non capitalizzati su beni specifici e deducibili nei periodi d’imposta successivi in quanto superiori all’importo massimo deducibile nell’esercizio.
Per le società di distribuzione di energia che operano particolari ammortamenti, le indicazioni relative ai beni possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile (art. 1, c. 325, L. n. 266/2005 Legge Finanziaria 2006).

Artt. 14 e 16, D.P.R. n. 600/1973

Libri sociali obbligatori

Si tratta dei seguenti libri delle società di capitali: libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Art. 14, D.P.R. n. 600/1973; art. 2421 c.c.

Bilancio e Inventario

I soggetti in regime di contabilità ordinaria hanno l’obbligo di redigere e conservare l’inventario e il bilancio contenente il risultato dell’esercizio, il quale ultimo deve essere trascritto sul libro degli inventari entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
È previsto uno schema obbligatorio di bilancio, anche in forma semplificata, solamente per le società di capitali (art. 2424 e ss. c.c.), mentre per l’imprenditore individuale (e per le società di persone e assimilate) il bilancio può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conforme ai principi della tecnica contabile. Se gli elementi necessari per la determinazione del reddito d’impresa non risultano dal conto economico, l’imprenditore deve indicarli in un apposito prospetto esplicativo degli elementi medesimi (art. 3, c. 2, D.P.R. n. 600/1973).

Art. 15, D.P.R. n. 600/1973

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

Avviato il bando Cip Eco Innovazione 2011

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IN SINTESI

BENEFICIARI
Persone giuridiche, private o pubbliche, con sede in uno dei 27 Paesi dell’Unione europea o in altri Paesi associati, con priorità alle Pmi rientranti nella definizione comunitaria e ai beneficiari privati

ATTIVITÀ AGEVOLABILI
Materiali di riciclo, edilizia sostenibile, industria dei prodotti alimentari e bevande, acqua, greening businesses

SPESE AMMISSIBILI
Costi direttamente riconducibili alle attività del Progetto e identificate dai partecipanti, in accordo con i principi di contabilità, i regolamenti comunitari, le indicazioni contenute nel bando ed il suo usuale ruolo interno

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione concessa si sostanzia in un contributo, variabile in funzione dell’entità del progetto

PROCEDURA
Le proposte dovranno essere inviate attraverso il sistema elettronico EPSS entro le ore 17,00 (ora di Bruxelles) dell’8 settembre 2011.
Per la redazione delle domande dovrà essere utilizzata, esclusivamente, l’apposita modulistica presente nell’Application Pack (Guida per i Candidati)

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ
La modulistica, composta di più documenti, può essere scaricata direttamente dal sito web del Programma è sufficientemente articolata e complessa anche se organizzata in formulario, con specifiche note esplicative. La suddetta modulistica è disponibili solo in lingua inglese

TEMPI
La durata prevista per completare l’iter amministrativo è indicata nel bando, così come quella per la realizzare dell’intervento proposto che non può oltrepassare i 36 mesi

COSTI
I costi sono certamente più elevati di quelli di un’abituale domanda di agevolazione cofinanziata dall’Unione europea, soprattutto nella fase di predisposizione e avvio del progetto, poiché si deve tener conto delle spese per la documentazione di supporto, sia qualora sia necessario ricorrere a consulenti esterni.
L’aspetto positivo è rappresentato dalla possibilità di accedere ad un contributo variabile in funzione dell’entità del progetto

PROBABILITÀ
Gli stanziamenti a disposizione sono contenuti rispetto alle domande che, presumibilmente, verranno presentate

IN DETTAGLIO

NORMATIVA

  • Dec. (Ce) 24.10.2006, n. 1639
  • Racc. (Ce) 6.5.2003, n. 2003/361/Ce

MODULISTICA
Disponibile sul sito del Programma: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

PER INFORMAZIONI
Il sito del Programma contiene tutte le informazioni, quali Guida per il proponente, Convenzione di sovvenzione tipo e link per il collegamento al sistema per la presentazione on-line.
Inoltre, il sito indica le giornate di informazione che si terranno durante la durata di presentare delle proposte e fornisce risposte alle domande più frequenti
Un help desk è a disposizione per le domande relative a problemi con l’online di presentazione del sistema
• email: support@epss-fp7.org
• telefono: 0032-2-2 333 760.

Il 28 aprile 2011 è stato pubblicato sul sito della Commissione europea (Ce), Dg Ambiente-Eco-Innovation, l’invito a presentare proposte per il 2011, rettificato il successivo 4 maggio, riguardanti progetti di prima applicazione e di riapplicazione commerciale nel campo dell’innovazione e dell’ecoinnovazione Cip-Eip-Eco-Innovation-2011, a valere sul Programma Imprese-“Programma Quadro per la competitività e l’innovazione Cip (2007-2013)” (v. box sotto).
L’iniziativa Cip “Eco-innovation First Application and Market Replication Projects” è inserita nell’ambito del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (Cip) e più, in particolare, nel Programma Imprenditorialità e Innovazione (Eip) che mira, nello specifico, a raggiungere un migliore accesso ai finanziamenti per le Piccole e Medie Imprese (Pmi), al sostegno dei servizi per le imprese stesse, all’innovazione ed alla loro competitività attraverso la realizzazione di una rete di centri di assistenza, per rendere “più verde l’Europa”.

Cip-Eip: Innovazione e imprenditorialità (2007-2013)

Programma a favore delle imprese e delle Pmi, dell’imprenditorialità, dell’innovazione, compresa l’eco-innovazione, e della competitività industriale nel quadro del programma per la promozione della competitività e dell’innovazione.
Tra le azioni è prevista l’attività di eco-innovazione, cui è riservato circa il 20% dello stanziamento complessivo del Programma, pari a 3.621.300.000,00 euro, che riguarda:
• sostegno all’adozione di tecnologie ambientali e alle attività ecoinnovative;
• co-investimento in fondi di capitale di rischio che forniscono capitale netto anche alle imprese che investono in eco-innovazione;
• sostegno alle reti e ai raggruppamenti per l’eco-innovazione, ai partenariati pubblico-privati nel campo dell’eco-innovazione e allo sviluppo di servizi innovativi per le imprese volti a facilitare o promuovere l’eco-innovazione stessa;
• promozione di approcci nuovi ed integrati all’eco-innovazione in settori quali la gestione ambientale e la progettazione eco-compatibile di prodotto, processo e servizio, che tenga conto del loro intero ciclo di vita.
Per l’attuazione del programma e delle singole azioni la Commissione europea adotta un piano annuale di lavoro che espone, dettagliatamente, gli obiettivi, le misure necessarie a realizzarli, le priorità, i criteri di valutazione, i calendari operativi, le norme sulla partecipazione e i criteri di selezione e valutazione

Il programma di lavoro del sopra citato Eip per il 2011 è stato adottato dalla Ce il 18 gennaio 2011.
Cip Eco-Innovation supporta:

  • progetti riguardanti la prima applicazione commerciale o la riproduzione di prodotti, servizi e processi eco innovativi;
  • progetti la cui dimostrazione si è già conclusa con successo;
  • progetti che per ostacoli di varia natura non sono ancora pienamente commercializzati.

Sostiene anche attività orientate al mercato, relative alla diffusione di tecnologie ambientali e attività eco-innovative da parte delle imprese per l’attuazione di approcci nuovi o integrati all’ecoinnovazione (v. box sotto).

L’ecoinnovazione è qualsiasi forma di prodotto innovativo, di processo, di servizio o metodo di business destinato a raggiungere l’obiettivo dello sviluppo sostenibile dell’ambiente, riducendo l’impatto sul l’ambiente stesso o usando le risorse naturali, compresa l’energia, in maniera più efficace e responsabile

Gli obiettivi prioritari fissati sono:
• promuovere l’adozione di approcci nuovi ed integrati all’eco-innovazione, in settori come la gestione ambientale e di prodotti e servizi più rispettosi dell’ambiente,
• incoraggiare l’adozione di soluzioni ambientali, incrementandone il mercato e rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’accesso;
• aumentare le capacità di innovazione delle Pmi.
In generale, l’invito sostiene progetti che perseguano gli obiettivi citati in precedenza con una chiara priorità alle Pmi. Tuttavia, saranno incoraggiati i progetti che maggiormente dimostreranno un valore aggiunto europeo e che hanno un elevato potenziale per la replica di mercato.

Punto di contatto nazionale

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Dr.ssa Giuliana Gasparrini – Dr.ssa Stefania Betti – Tel, 06.57228252 – ecoinnovazione@minambiente.it

Beneficiari
Le domande possono essere presentate da uno o più entità.
Tutti i candidati devono essere persone giuridiche, siano esse private o pubbliche, con sede in uno dei seguenti paesi:
• 27 Stati membri dell’Unione europea (Ue) e Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
• Albania, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Israele, Montenegro, Serbia e Turchia;
• altri Paesi terzi sempre che sia in essere un accordo adeguato.
Nonostante l’invito sia aperto a tutte le persone giuridiche, sarà data la priorità alle Pmi rientranti nella definizione comunitaria e ai beneficiari privati, mentre non sono ammissibili le persone fisiche.

Attività agevolabili
Sono finanziabili i progetti che mirano alla prevenzione o la riduzione degli impatti ambientali o che contribuiscono a un uso ottimale delle risorse.
Le aree prioritarie sono quelle dei materiali riciclabili, dell’edilizia sostenibile, dell’industria dei prodotti alimentari e bevande, dell’acqua e del greening businesses.
Di seguito elenchiamo, per ognuna delle aree prioritarie, le azioni possibili
materiali di riciclo: migliorare la qualità dei materiali di riciclo con la raccolta differenziata, migliorare il metodo di trattamento dei rifiuti edili, rifiuti industriali/commerciali, materiali riciclabili o rifiuti riciclabili provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e proveniente dai veicoli rottamati, sviluppo di nuove soluzioni di riciclaggio e di prodotti innovativi che utilizzano materiali di riciclaggio, rafforzare la competitività delle industrie di riciclo, come nuove strutture di mercato per i prodotti di riciclo;
edilizia sostenibile: utilizzo, per il settore dell’edilizia, di prodotti e processi innovativi o approcci integrati, che offrano significative opportunità di business e significativi benefit ambientali in tutte le fasi – costruzione, manutenzione, riparazione ammodernamento o demolizione di edifici;
industria dei prodotti alimentari e bevande: sviluppo di processi di produzione e imballaggio più puliti, utilizzo completo delle materie prime nel settore alimentare, riducendo la produzione di rifiuti bio-degradabili, metodi per rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse, prodotti, processi e servizi puliti ed innovativi volti ad una riduzione dei rifiuti, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, prodotti, processi e servizi innovativi più puliti volti a ridurre l’impatto ambientale del consumo di alimenti e bevande;
acqua: acqua e trattamento delle acque reflue, soluzioni che offrono una maggiore efficienza e riduzione dell’impatto ambientale, quali la riduzione dell’uso di prodotti chimici e risorse, il recupero di risorse provenienti da acque di scarico, come i fertilizzanti, sistemi di distribuzione intelligenti volti al risparmio di acqua, sostanze chimiche, energia e materiali;
greening businesses: progettazione, realizzazione e diffusione sul mercato di prodotti e servizi innovativi che consentano di usare meno risorse diminuendo l’impatto ambientale, sostituzione di materiali con materiali a ridotto impatto ambientale e maggiore efficienza delle risorse, quali prodotti a base biologica, nonché maggiore utilizzazione di materie prime secondarie.

Spese ammissibili
Sono ammissibili tutti i costi sostenuti dopo la firma della convenzione direttamente riconducibili alle attività del Progetto e identificate dai partecipanti, in accordo con i principi di contabilità, i regolamenti comunitari, le indicazioni contenute nel bando ed il suo usuale ruolo interno.

Agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi ammissibili.
Sono considerati ammissibili solo i costi direttamente collegati con l’azione innovativa, compresi materiali, processi, tecniche o metodi proposti. Questo vale anche per i costi relativi ad attrezzature e infrastrutture.
La durata massima di un’azione è di 36 mesi e saranno finanziati circa 50 progetti.

PROCEDURA
Presentazione delle domande. Le domande e i formulari (parte “A”, “B” e “C” della proposta e relativi allegati), disponibili sulla pagina web dell’avviso al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm, che devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per la Competitività e l’Innovazione (Eaci), vanno presentate preferibilmente in lingua inglese, utilizzando il sistema di presentazione on-line Epss (Electronic proposal submission system).
In particolare, la Parte “A” riguarda le informazioni di progetto in linea, che comprende le forme A1 “Sommario”, A2 “Partecipanti” e A3 “Bilancio”, la “B” riguarda la descrizione dettagliata delle misure proposte, mentre la “C” si riferisce al “Bilancio dettagliato”.
Al riguardo, è fondamentale, per la valutazione sia della parte B (descrizione tecnica delle misure proposte) che delle altri parti della proposta, redigere una descrizione completa e precisa, in quanto i valutatori misurano la qualità della domanda sulla base di quanto è stato scritto.
La suddetta descrizione tecnica della proposta (parte B) deve essere presentata, preferibilmente, in lingua inglese e nel caso sia redatta in una lingua europea diversa dall’inglese, è necessario fornire una traduzione della sintesi in inglese, mentre si raccomanda di includere un riassunto in inglese di tutte le sezioni che compongono la parte B della proposta.
È possibile fin da ora inserire dette candidature sul sito web di Epss.
Le tre parti, dopo essere state compilate, preferibilmente, in maniera sintetica secondo i format richiesti dalla Commissione europea, devono essere inviate, tramite il sistema elettronico Epss a cui è necessario registrarsi, entro le ore 17,00 (ora di Bruxelles) dell’8 settembre 2011.

Valutazione. La valutazione delle proposte (v. box sotto) sarà effettuata da un Comitato di valutazione sulla base di cinque criteri di aggiudicazione:
pertinenza delle azioni proposte in vista degli obiettivi stabiliti nell’avviso per innovazione e ambiente, punteggio 0-10, soglia minima 7;
qualità delle azioni proposte, punteggio 0-10, soglia minima 6;
impatto sul target di riferimento, la replica e l’impatto sul mercato, punteggio 0-10, soglia 6;
budget e costo-efficacia, punteggio 0-10, soglia 6, valore aggiunto europeo, punteggio 0-10, soglia 6).
Tuttavia, un punteggio di almeno 7 (su 10) sarà richiesto per il primo criterio e di almeno 6 (su 10) per i rimanenti criteri. Inoltre, il totale complessivo deve essere uguale o superiore a 34 sui 50 disponibili. Le proposte che superare tutti questi limiti saranno finanziabili. La graduatoria sarà stabilita dal Comitato e approvato dall’Agenzia Eaci.
Le sovvenzioni saranno concesse entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili.
Se necessario, sarà effettuata una graduatoria per quelle proposte che hanno ottenuto lo stesso punteggio.
Si riportano, di seguito, le regole che saranno applicati a tutte quelle proposte che avranno un punteggio ex aequo:

  • sarà data priorità alle proposte che aumentare la copertura geografica dell’iniziativa;
  • successivamente le proposte con più elevato impatto ambientale.

Iter procedurale per la valutazione delle domande

• Data ultima per la presentazione della proposta: 8 settembre 2011 ore 17,00 (di Bruxelles)
• Data prevista per il completamento della valutazione: gennaio 2012
• Data prevista per la notifica dei candidati dei risultati della valutazione: da febbraio a marzo 2012
• Periodo stimato per i negoziati: marzo 2012
• Data prevista per la firma dei contratti e le decisioni di aggiudicazione: da aprile 2012 in poi
• Data prevista per l’inizio dei progetti: da maggio 2012 in poi

Risorse finanziarie

Il bando ha una dotazione finanziaria di 36.000.000,00 euro

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Agevolazioni per il lavoro a termine o a tempo indeterminato

Al Ministero del Lavoro è stato chiesto, con un interpello, se un datore di lavoro dopo aver assunto un lavatore iscritto nelle liste di mobilità con un contratto a termine e dopo aver fruito dei benefici riconosciuti dall’art. 8, comma 2, della legge 223/91, possa riassumere lo stesso lavoratore, questa volta con contratto a tempo indeterminato e beneficiare della riduzione dei contributi per un periodo di 18 mesi così come stabilito dall’art. 25, comma 9, legge 223/91.
In sostanza il dubbio avanzato riguarda la possibilità di cumulare la riduzione contributiva riconosciuta a chi assume un lavoratore in mobilità prima con un contratto a termine e poi con un contratto a tempo indeterminato.
Ma in cosa consistono questi benefici e quando trovano applicazione?

Le assunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità
Per rispondere alla domanda è necessario richiamare la legge 223/91 con la quale il legislatore per incentivare l’assunzione di coloro che sono rimasti privi di occupazione riconosce al datore di lavoro l’abbattimento dei contributi previdenziali per 12 mesi in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a termine (a cui si aggiungono altri 12 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato) oppure 18 mesi se il contratto di lavoro che viene stipulato sin dall’origine è a tempo indeterminato.
Beneficiari sono tutti i datori di lavoro operanti nel territorio dello Stato italiano comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori anche rapporti di lavoro di tipo subordinato.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’art. 25, comma 9, legge 223/91 riconosce una riduzione contributiva a favore dei soli datori di lavoro (infatti i contributi a carico lavoratore sono dovuti interamente) nella misura prevista per gli apprendisti e quindi un aliquota pari al 10%.

La riduzione contributiva non vale anche per i premi Inail. Originariamente il legislatore aveva escluso dal beneficio i premi Inail solo quando l’assunzione era a tempo determinato. Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza 27830/2009 che ha deciso che la riduzione vale solo per i contributi previdenziali e non anche per i premi Inail indipendentemente dalla tipologia contrattuale instaurata.

Per poter fruire dell’incentivo è necessario che il datore di lavoro non effettui l’assunzione solo per ottemperare ad un obbligo di legge o contrattuale. Inoltre l’agevolazione non è riconosciuta se l’assunzione riguarda lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Ai datori di lavoro viene inoltre richiesto di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che deve essere verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, attraverso il Durc.
L’agevolazione è subordinata all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Se il rapporto di lavoro viene sospeso, durante la fruizione del beneficio, ad esempio per maternità, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione contributiva sempre per 18 mesi. In questi casi le agevolazioni verranno differite per il periodo corrispondente a quello della sospensione.
La stessa legge 223/1991 riconosce incentivi anche se l’assunzione è a tempo determinato. Più precisamente l’art. 8 al comma 2 riconosce la possibilità di versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti (10%) sempre che il contratto a termine che si vuole instaurare non abbia una durata superiore a 12 mesi. Anche in questo caso la riduzione opera solo per la parte a carico datore di lavoro. Infatti la contribuzione del lavoratore va versata in misura intera.
Le condizioni ed i requisiti che devono essere rispettati sono uguali a quelli sopra indicati per l’assunzione a tempo indeterminato.
In merito alla durata del contratto che l’art. 8 della legge 223/1991 fissa in 12 mesi, si precisa che il tetto massimo può essere raggiunto anche con diversi contratti a termine di durata inferiore. Inoltre la proroga del termine può essere esercitata con il consenso del lavoratore una sola volta e per un periodo anche superiore a quello iniziale.
È anche possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda, purchè tra i due contratti venga fatto decorrere un termine di 10 giorni (per i contratti di durata fino a 6 mesi) ovvero 20 giorni (se il contratto è superiore a 6 mesi).
La riduzione contributiva prevista in caso di assunzione a termine di un lavoratore in mobilità per un massimo di 12 mesi, può essere riconosciuta per un altro anno se il datore di lavoro trasforma a tempo indeterminato il contratto iniziale, entro il termine di scadenza di quest’ultimo.
Anche in questo caso, condizioni e requisiti rimangono quelli sopra previsti per l’assunzione a tempo indeterminato (regolarità contributiva, non obbligatorietà dell’assunzione, ecc.).

La posizione dell’Inps
Il Ministero del Lavoro ha fornito la risposta all’interpello (11/2011) avanzato dall’Ancl con la nota 8 marzo 2011, n. 3179, richiamando prima di tutto il messaggio 199/2000 con il quale l’Inps aveva già affrontato il problema propendendo per l’incumulabilità dei due benefici.
Infatti secondo l’Istituto previdenziale un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici previsti dalla legge 223/91 nei confronti del medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato.
Più precisamente il legislatore con la legge 223/1991 ha individuato tre diverse fattispecie di contratto di lavoro (contratto a termine, contratto a tempo determinato trasformato e contratto a tempo indeterminato) per le quali ha previsto specifiche e diverse disposizioni normative che disciplinano le agevolazioni in misura diversa.
In sostanza il legislatore ha voluto mantenere separata la sfera di applicazione dei diversi benefici: quelli riconosciuti in caso di assunzione a termine, quelli fruibili in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato e quelli invece previsti in caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.
In capo allo stesso lavoratore pertanto le agevolazioni contributive previste in caso di assunzione a termine oppure a tempo indeterminato devono intendersi alternative tra loro, nel senso che il datore di lavoro che ha fruito della riduzione contributiva per aver assunto a tempo determinato il dipendente non può fruire dello stesso beneficio in caso di riassunzione del medesimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
Una diversa interpretazione della norma risulterebbe in contrasto con la ratio del legislatore che è quella di riconoscere altri benefici per lo stesso lavoratore in aggiunta a quelli inizialmente fruiti soltanto se il rapporto di lavoro a termine viene trasformato a tempo indeterminato.

Cumulo vietato
Ma l’incumulabilità opera anche nel caso in cui il contratto a termine iniziale sia stato di breve durata e quindi il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia stato ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi?
Secondo il Ministero del Lavoro il fatto che il legislatore abbia previsto solo un termine massimo (12 mesi) non sta a significare che un termine inferiore (ad esempio 6 mesi) possa dar diritto al datore di lavoro di fruire della riduzione contributiva pari a 18 mesi se lo riassume a tempo indeterminato.
In sostanza spetta al datore di lavoro decidere se assumere il lavoratore in mobilità a termine (e poi eventualmente trasformare il contratto a tempo indeterminato) fruendo del beneficio per massimo 12 mesi (a cui se ne aggiungono altri 12 in caso di trasformazione) oppure procedere sin dall’inizio con un’assunzione a tempo indeterminato beneficiando dello sconto contributivo per 18 mesi.

In sintesi

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Bulgaria – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese agricole

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La Bulgaria è in fase di superamento della fase critica della crisi economica e finanziaria. Gli esperti del Centro non governativo per lo Sviluppo Economico prevedono infatti che il Pil nei primi tre mesi del corrente anno sarà tra lo 0.5 e l’1%. Questa crescita è prevista in ulteriore aumento nel secondo trimestre. Durante l’anno non sarà al di sotto del 2.5%. Nel 2011 si prevede che gli investimenti diretti stranieri arriveranno a 1.5-2 milioni di euro, mentre l’inflazione potrebbe arrivare al 5% a meno che non ci sia un incremento significativo del prezzo del petrolio.
In base alle indicazioni del Ministero delle Finanze il deficit di bilancio e le spese di bilancio sono in diminuzione per i primi tre mesi del 2011; in dettaglio si afferma che "la posizione di bilancio della Bulgaria, nel primo trimestre del 2011 è notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo del 2010, e il disavanzo di cassa nel programma fiscale consolidato si è ridotto a 741,9 milioni di leva rispetto ai 1.669 milioni di leva a marzo 2010". Ciò significa che il deficit per il primo trimestre del 2011 ammonta all’1,0% del Pil rispetto al 2,4% dello stesso periodo del 2010. Il miglioramento del saldo di bilancio si deve alle migliori performance, sia per le entrate che per le uscite.
A tal proposito assume particolare interesse, nell’ambito del Programma Operativo Sviluppo Rurale 2007-2013, il bando relativo a Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese, Misura 3.1.2., Qualità della vita nelle aree rurali e diversificazione dell’economia Rurale, Asse 3.
La modalità di partecipazione è a sportello aperto (sempre aperto, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili). Lo strumento finanziario è il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Lo stanziamento per l’intero Asse 3 è complessivamente pari a 923.859.667,50 euro per il periodo di programmazione.
Si riportano nel seguito le caratteristiche dello strumento.

Obiettivi. Incoraggiare la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro in micro imprese non agricole nelle aree rurali; promuovere l’imprenditoria nelle aree rurali; sviluppar attività di turismo rurale integrato

Settori. Tutti i settori di attività tranne le attività agricole (produzione e trasformazione) e quelle espressamente escluse. In particolare sono ammissibili le micro imprese operanti in diversi settori come lavorazione del legno, produzione di mobili, metalmeccanica leggera, trattamento di biomassa, produzione di energia da fonti rinnovabili; servizi come turismo, ricreazione e sport, formazione, servizi di consulenza e business, servizi sociali e sanitari, servizi pubblici. Non sono ammissibili i settori come produzione di prodotti primari agricoli e forestali, pesca, industria alimentare e altri.

Area territoriale: I 231 comuni rurali della Bulgaria L’elenco Comuni è consultabile alle pagine 95-99 del Documento “Fondi europei in Bulgaria 2007-2013, Manuale, Ice, Sezione Promozione degli scambi dell’Ambasciata d’Italia” (fonte internet: http://confindustriabulgaria.bg/wp-content/uploads/2010/07/manualefondi.pdf).

Beneficiari. Persone fisiche, commercianti unici, soggetti giuridici e artigiani registrati secondo la Legge sugli artigianati che sono registrati come microimprese ai sensi della legge bulgara. Non sono ammessi soggetti registrati come produttori agricoli. Possono partecipare imprese con capitale al 100% italiano. Per quanto riguarda le imprese italiane interessate a beneficiare dei contributi per il periodo di programmazione 2007-2013, ci sono due possibilità di partecipazione: diretta, in qualità di beneficiari diretti di finanziamenti a fondo perduto (per le imprese di diritto bulgaro); indiretta, in qualità di esecutori di opere, servizi, forniture attraverso la partecipazione alle gare d’appalto bandite nell’ambito del progetto approvato di un beneficiario diretto.

Attività previste. Le spese ritenute ammissibili riguardano:
a) spese per investimenti: Costruzione e/o ricostruzione o riparazione (lavori) di edifici, e/o locali ed altro bene immobile; Acquisto di mezzi di trasporto solo se strettamente legato all’attività di progetto; Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, ivi compreso hardware e software
b) spese per i servizi: spese generali di consulenza per marketing e management di micro imprese di nuova costituzione, micro imprese esistenti nelle aree rurali (compreso studio di fattibilità e rendicontazione legate alla pratica di finanziamento); implementazione di sistemi di gestione.  

Contributo previsto: fondo perduto. L’intensità del contributo è pari al 70 % delle spese ammissibili. Si applica il principio del de minimis (importo massimo di contributo pari a 200.000 di euro). Ammontare minimo delle spese totali ammissibili: 5.000 euro; ammontare massimo delle spese totali ammissibili: 400.000 euro. Nel caso d’investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: 1.000.000 euro. Fino al 70% delle spese ammissibili dell’investimento e fino al 50% delle spese ammissibili per servizi di consulenza esterni.

Modalità di partecipazione
La domande devono essere compilate secondo i moduli scaricabili dal sito internet:
http://www.dfz.bg/bg/programa-za-razvitie-na-selskite-raioni/merki/

Riferimenti utili
Ministero dell’Agricoltura e dell’Approvvigionamento
Direzione Sviluppo delle Aree Rurali
1040 Sofia
bul. Hristo Botev, 55
tel. 00359 2 98511428
fax 00359 2 9819423
e-mail: rdd@mzh.government.bg
sito internet: http://prsr.government.bg; http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Ulteriori riferimenti
Ufficio di Sofia dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Sezione per la promozione degli scambi dell’Ambasciata d’Italia
Ul. Parizh, 2 B Sofia 1000, Bulgaria
tel.:(00359 2) 9871087, 9861574, 9861618, 9861624
fax (+359 2) 981 73 46            
e-mail: sofia.sofia@ice.it www.ice.gov.it/estero2/sofia/default.htm

Scadenza: modalità a sportello aperto (senza scadenza)

Aspetti procedurali

Pro memoria per la presentazione progetti
Ammissibilità in qualità di beneficiario
Ammissibilità merceologica e territoriale
Ammissibilità delle voci di spesa
Ammissibilità del richiedente e del rispetto dei criteri di selezione dei progetti
Affidabilità del richiedente e rispetto delle priorità progetto (occupabilità, temi quali l’ambiente, la sicurezza..)
Documentazione da allegare
Dichiarazione di ammissibilità dei candidati (persone fisiche)
Dichiarazione sul rispetto dei criteri per le micro imprese
Dichiarazione di conformità con i criteri delle microimprese
Allegati riguardanti le informazioni del progetto

Specificità

Difficoltà. L’ingegneria progettuale per la predisposizione della domanda deve tenere conto dei criteri di priorità previsti dal bando, che ne determinano il punteggio, data l’ammissibilità. Le procedure comportano infatti la valutazione delle potenzialità di sviluppo derivanti dagli investimenti in innovazione e consulenza, come pure le capacità e la credibilità dei proponenti. Tempi.  La durata prevista per l’iter burocratico di valutazione dei progetti è pari a 60 giorni
Costi. I costi per la predisposizione del progetto sono indicativamente equiparabili a quelli previsti in Italia per procedure analoghe del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. , salvo le spese di traduzione e di verifica tecnica dell’adattamento alla normativa vigente in Bulgaria, sul piano finanziario, tecnologico, ambientale e contrattuale.
Probabilità. Per quanto riguarda la misura a finestra aperta, vale il principio della finanziabilità in base al numero di richieste pervenute e ammissibili e lo stanziamento ancora in essere la momento della valutazione periodica.

Riferimenti normativi: Documento: Fondi europei in Bulgaria 2007-2013, Manuale, Ice, Sezione Promozione degli scambi dell’Ambasciata d’Italia. L’elenco Comuni è consultabile alle pagine da 95 a 99 (fonte: http://confindustriabulgaria.bg/wp-content/uploads/2010/07/manualefondi.pdf).
Ordinanza n. 29 del 11 agosto 2008 sulle condizioni e sulla procedura di assegnazione delle sovvenzioni nell’ambito della misura "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese" del Psr per il periodo 2007 – 2013, modificato il SG. 45 del 15 giugno 2010.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Aggiornamento dal Fondo di Garanzia per le Pmi

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La normativa inerente il principale strumento di facilitazione all’accesso al credito, il Fondo di garanzia per le Pmi, è continuamente sottoposta a integrazioni e aggiornamenti, di rilevante interesse per il mondo imprenditoriale. Oltre all’incremento del tasso di riferimento comunitario, che passa dal 2,49% al 2,73% e che, a partire dal 1° maggio 2011, ha comportato la variazione delle griglie di calcolo dell’elemento di aiuto (Esl) relativo agli interventi del Fondo, il mese scorso è stato caratterizzato dall’adozione di nuovi criteri per la valutazione del rating dei confidi, dalla revisione a ribasso delle percentuali di copertura del fondo, dall’adeguamento della disciplina alle disposizioni di cui all’Accordo per il credito alle Pmi e dalle nuove modalità di comunicazione degli esiti delle domande di ammissione al Fondo.
Per quanto riguarda il rating dei confidi, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011 ha individuato i nuovi criteri oggettivi sulla determinazione della capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi, ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani e possono, pertanto, accedere ai benefici del fondo. Come chiarito dall’istituto gestore (Unicredit-Mediocredito centrale) nella relativa circolare n. 591 del 6 aprile 2011, sono stati riformati in parte gli indici di scoring ed è stato eliminato il requisito pregiudiziale delle 50 operazioni di controgaranzia accolte. In particolare, con riferimento a tale ultima condizione, il decreto ministeriale non ritiene più il requisito significativo ai fini della valutazione della capacità di selezione delle imprese e della rischiosità del portafoglio dei Confidi. È, inoltre, introdotto il monitoraggio periodico sul tasso medio di sofferenza di Confidi o altri Fondi di garanzia, prevedendo la revoca dell’autorizzazione per quei soggetti che presentino un tasso di sofferenza superiore del 75% a quello medio del Fondo. I soggetti già autorizzati a certificare il merito di credito, in virtù del precedente decreto del 14 luglio 2000, mantengono l’autorizzazione fino al 15 gennaio 2012 anche senza presentare domanda in base ai nuovi criteri. In ogni caso, si evidenzia, che l’obiettivo principale dell’intervento è rinvenibile nella necessità di omogeneizzare le caratteristiche che i Confidi e gli altri Fondi di Garanzia debbono presentare in termini di requisiti patrimoniali, adeguatezza organizzativa, adeguatezza strutturale, controlli interni, composizione e durata del portafoglio, nonché qualità delle operazioni controgarantite dal Fondo.
Ma la novità di maggiore interesse per le imprese destinatarie finale dell’intervento di garanzia riguarda, senz’altro, la revisione delle percentuali massime di copertura del Fondo. Il Comitato di Gestione del Fondo ha stabilito di rimodularle in via transitoria, a partire dalle operazioni presentate dal 20 aprile 2011, riducendole di 10 punti percentuali. Pertanto, per la garanzia diretta la quota passa dall’attuale 60% al 50% del finanziamento concesso. Valgono, in ogni caso, le maggiorazioni previste in presenza di imprese a prevalente partecipazione femminile, per i soggetti beneficiari finali ubicati nelle zone 87.3.a) e per le imprese che sottoscrivono Contratti d’area e Patti territoriali. Per tali soggetti la percentuale di copertura è del 70% (rispetto alla precedente dell’80%).
La controgaranzia del Fondo, inoltre, dal 90% passa all’80% della garanzia prestata in prima istanza dai Confidi e altri fondi di garanzia. Tuttavia, sia i Confidi che gli altri fondi di garanzia potranno continuare a coprire i finanziamenti con le attuali aliquote in vigore, fino ad un massimo del 60 o dell’80%, in base alla specifica situazione.
La rimodulazione delle percentuali, in ogni caso, non trova applicazione per gli interventi relativi alle risorse del Pon e del Poi e per quelli a favore delle imprese di trasporto merci su strada per conto terzi.
Il Fondo di Garanzia ha, inoltre, recepito le novità previste dall’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Abi e dalle Associazioni imprenditoriali. L’accordo, si ricorda, ha prorogato la moratoria sui debiti delle Pmi al 31 luglio 2011 e previsto l’allungamento della durata dei finanziamenti a medio e lungo termine che hanno beneficiato della sospensione dei debiti ai sensi dell’avviso comune del 3 agosto 2009.
Dall’applicazione dell’Accordo, scaturiscono tre casistiche rilevanti per l’operatività della garanzia pubblica, come chiarito dall’istituto gestore nella circolare n. 596 del 13 maggio 2011. In particolare:
• è prevista la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio della sospensione dei pagamenti in linea capitale ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009. Rimane invariata la procedura per la richiesta della proroga della garanzia, che è disciplinata con la circolare n. 560 del 2 ottobre 2009. Al riguardo, l’estensione della garanzia avviene in via automatica, previo invio dell’allegato 13 alle disposizioni operative all’istituto gestore;
• è possibile richiedere la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio dell’allungamento del periodo di ammortamento. Anche in questo caso, l’estensione è automatica, previa comunicazione dell’allungamento del finanziamento tramite l’invio dell’allegato 13-bis a Mcc. La richiesta deve essere inviata, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento della durata del prestito. La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non comporta alcun costo aggiuntivo da parte dei soggetti richiedenti;
• è possibile richiedere l’intervento del Fondo per i finanziamenti ammissibili al beneficio dell’allungamento e non ancora assistiti dalla garanzia. La garanzia potrà essere concessa limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo. La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti moduli di richiesta per garanzia, controgaranzia o cogaranzia allegati alle disposizioni operative, che sono stati appositamente modificati. Nel caso di ammissione alla garanzia, l’importo massimo garantito viene calcolato, secondo le percentuali di copertura determinate dal comitato di gestione del Fondo, sulla quota capitale del finanziamento in scadenza nel periodo di ammortamento aggiuntivo e l’intervento viene concesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.
Prevista, infine, la modalità telematica per la comunicazione degli esiti delle richieste di ammissione al Fondo di garanzia. In particolare, nella riunione del 28 aprile 2011, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato ulteriori modifiche alle Disposizioni Operative, integrando con la procedura web gli attuali metodi di comunicazione, rappresentati, fino ad oggi, dal solo invio per posta o fax. Per i soli utenti master, sarà così possibile stampare direttamente dalla piattaforma web il documento che attesta la concessione della garanzia del Fondo. A regime non saranno più inviate le lettere di esito via fax, ma sarà effettuata una comunicazione tramite e-mail per avvertire ciascun utente della disponibilità nella procedura telematica del file, con gli esiti relativi alle domande deliberate dall’ultimo comitato.
L’utilizzo della procedura telematica assicurerà, in questo modo, una maggiore tempestività nella comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione e una gestione più efficiente della documentazione anche in considerazione della continua crescita del numero delle domande pervenute.
In fase di prima applicazione, fino al perfezionamento della nuova procedura, l’inoltro e la stampa degli esiti di accoglimento via web sarà comunque affiancato dall’invio degli esiti via fax. I risultati delle operazioni non accolte, invece, continueranno ad essere comunicati con le modalità già in vigore.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”, bando 2011

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IN SINTESI

BENEFICIARI

• Soggetti giuridici del mondo industriale e della ricerca
costituiti in consorzio e aventi sede in uno degli Stati membri
dell’Unione europea o in un Paese associato, così
come previsto dal VII Programma Quadro

ATTIVITÀ
AGEVOLABILI

Le attività agevolabili sono riconducibili a quattro aree
principali di applicazione:
• Trasporti e infrastrutture di rifornimento
• Produzione di idrogeno, stoccaggio e distribuzione;
• Energia Stazionaria e cogenerazione;
• Early Markets

SPESE
AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle relative ai costi
diretti e indiretti, così come individuate nel contratto di
sovvenzione, che sarà definito e firmato al termine della
procedura istruttoria

AGEVOLAZIONE
Il finanziamento viene concesso nella forma dei progetti collaborativi
e delle azioni di coordinamento e sostegno previste dal VII programma
quadro per la ricerca e sviluppo

PROCEDURA
Le domande vanno presentate utilizzando esclusivamente la procedura
informatica presente sul sito www.cordis.eu entro il 18
agosto 2011 alle ore 17,00
.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ
La preparazione della domanda richiede un complesso sforzo per la
definizione del partenariato e per l’elaborazione di progetti
di elevatissima portata scientifica

TEMPI
Il bando prevede di dare comunicazione ai vincitori entro il mese di
gennaio 2012 e di procedere alla firma dei contratti di sovvenzione nel
mese di maggio 2012. Si tratta, quindi, di tempi piuttosto lunghi,
dovuti alla complessità delle proposte.

COSTI
Il costo di redazione della domanda di finanziamento è
elevato, in ragione della complessità progettuale.

PROBABILITÀ
109 milioni di euro, da ripartire tra i 4 filoni di attività
in maniera molto rigida. In alcuni casi, addirittura, la Commissione
dichiara di non voler finanziare più di 2 progetti per
filone. Ciò rende molto scarse le probabilità di
accedere al finanziamento.

IN DETTAGLIO

NORMATIVA
• Reg. (Ce) 521/2008 del Consiglio del 30.5.2008 che
istituisce l’impresa comune “Celle a combustibile e
idrogeno”, G.U.U.E. serie L n. 153 del 12 giugno 2008
• Bando 2011 FCU-JU-20112

MODULISTICA
E INFORMAZIONI



http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=401


http://www.fch-ju.eu/;
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Il bando 2011 dell’impresa congiunta
“Celle a combustibile e Idrogeno” è il
quarto invito a presentare proposte dal momento della sua costituzione.
Questa iniziativa contribuisce all’attuazione del VII Programma Quadro
per la ricerca e sviluppo, e in particolare dei temi
«Energia», «Nanoscienze, nanotecnologie,
materiali e nuove tecnologie di produzione»,
«Ambiente (cambiamenti climatici inclusi)» e
«Trasporti (aeronautica compresa)» del programma
specifico «Cooperazione»
.
L’obiettivo generale è quello di porre l’Europa
all’avanguardia mondiale nel settore delle celle a combustibile e
idrogeno e consentire la penetrazione commerciale di tali tecnologie,
favorendo il determinarsi di benefici pubblici su vasta scala.
La sfida per questo specifico campo di ricerca e innovazione
è di grande complessità e richiede ingenti
investimenti, oltre ad un elevato livello di competenze scientifiche,
tecnologiche e industriali.
Allo stesso tempo, il potenziale contributo di tali tecnologie alle
politiche comunitarie – in particolare quelle energetiche, il
cambiamento climatico, ambiente, trasporti e della
competitività industriale – è molto importante.
Non a caso, il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche
ha individuato le celle a combustibile e idrogeno tra le tecnologie
necessarie per l’Europa per raggiungere gli obiettivi per il 2020 –
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, 20% la quota di fonti
energetiche rinnovabili nel mix energetico, e riduzione del 20% di
energia primaria – così come per realizzare la visione a
lungo termine verso la decarbonizzazione.
Per attuare queste priorità e portare le tecnologie
energetiche pulite sul mercato, un elemento chiave della strategia
comunitaria è quello di combinare le risorse tra settore
pubblico e privato, consentendo all’industria di prendere l’iniziativa
e di individuare le lacune tecnologiche che devono essere affrontate.
L’impresa congiunta “Celle a combustibile e
idrogeno” (FCH JU), istituita con apposito regolamento del
Consiglio nel 2008 nell’ambito del VII Programma Quadro per
la ricerca e sviluppo, costituisce proprio una di queste iniziative
comuni e vuole dare un contributo di grande portata scientifica
all’affermazione di tali complesse tecnologie.

Beneficiari
La partecipazione al bando è riservata alle persone
giuridiche e alle organizzazioni internazionali
che
rispettano i seguenti requisiti:
a. si costituiscono in un consorzio composto da
almeno 3 soggetti
, ciascuno dei quali proviene da uno
Stato membro dell’Unione Europea o da un Paese associato;
b. ciascuno dei soggetti è
indipendente dall’altro dal punto di vista societario
;
c. almeno uno dei partecipanti al consorzio deve essere componente
del gruppo industriale o del gruppo di ricerca previsti
dall’impresa congiunta
per le celle a
combustibile e idrogeno.

I beneficiari nominano un coordinatore che sarà il
referente per l’intera durata del progetto.

Attività agevolabili
Le attività agevolabili sono riconducibili a quattro
aree principali
di applicazione:

1. Trasporti e infrastrutture di rifornimento
Le applicazioni di trasporto di celle a combustibile e tecnologia
dell’idrogeno , aprono la strada all’introduzione sul mercato
di veicoli a celle a combustibile. Si tratta di un filone di ricerca di
massima priorità in quanto la riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas serra resa possibile da tali
veicoli è significativamente superiore a qualsiasi altra
applicazione di celle a combustibile e tecnologia dell’idrogeno nel
settore dei trasporti. Rientra in questo campo il progetto
“NextHyLights” per la definizione di infrastrutture
ad hoc per le celle a combustibile e idrogeno.

2. Produzione di idrogeno, stoccaggio e
distribuzione

Quest’ambito di applicazione punta a sviluppare una
produzione di idrogeno sostenibile, processi di distribuzione in grado
di soddisfare la crescente domanda di idrogeno per le applicazioni
richieste da un’economia a basse emissioni di CO2.
L’obiettivo è essere pronti entro il 2013 per la
realizzazione di filiere energetiche a idrogeno da inserire sul mercato.

3. Energia stazionaria e cogenerazione
Tale area di attività punta a raggiungere i livelli tecnici
ed economici per competere con le tecnologie già esistenti
per la conversione di energia, come ad esempio rendimenti elettrici di
almeno il 45% per unità di potenza e dell’80% per
le unità di cogenerazione, in combinazione con minori
emissioni e l’uso di -idrocarburi non combustibili. Le
attività di ricerca di base sono indirizzate verso la nuova
generazione di “stack” e modelli di cella, mentre
le attività di ricerca applicata sono indirizzate verso lo
sviluppo di componenti e sotto-sistemi con migliori prestazioni, durata
e costi.

4.Early Markets
Questo ambito è finalizzato a sviluppare e testare una serie
di prodotti in grado di essere introdotti sul mercato a breve. Si
tratta di un importante elemento per sviluppare consapevolezza
nell’opinione pubblica e per generare storie commerciali di
successo. I settori interessati da questa area di azione sono:
a.
Trasporti:, con un’attenzione particolare ai
veicoli di movimentazione merci industriali.
b. Conservazione di energia ein particolare i sistemi
“Back-up-power” e quelli senza interruzione per le
telecomunicazioni.
c. Portatile, che copre un’ampia gamma di prodotti,
come ad esempio la ricarica di batterie per utensili industriali in
caso di emergenza

Sono state avviate anche delle attività
trasversali, al fine di rendere più visibile la
progettualità a idrogeno all’esterno. Il loro
scopo, in particolare, è quello di superare le barriere non
tecniche allo sviluppo della tecnologia a idrogeno. Tra queste
attività rientrano:

  • Studi di valutazione dei benefici derivanti
    dall’utilizzo dell’idrogeno come mezzo per lo
    stoccaggio di energia, oppure realizzazione di strumenti finanziari
    avanzati per accelerare l’introduzione sul mercato delle
    celle a combustibile e idrogeno.
  • Aspetti educativi, con lo sviluppo di percorsi di
    formazione sulla sicurezza dell’idrogeno, considerata un tema
    critico per l’introduzione sul mercato di prodotti finiti di
    successo.
  • Armonizzazione delle procedure di test e monitoraggio per
    avere uniformità di presentazione delle caratteristiche di
    tali tecnologie.

Spese ammissibili
Le spese ammissibili seguono la classificazione prevista
dal VII Programma Quadro e si dividono in costi diretti
– tra cui il personale, le attrezzature,
viaggi e soggiorni
– e indiretti.
In particolare, per quanto riguarda i costi indiretti, questi possono
essere identificati in vari modi:
1.
i partecipanti hanno un sistema analitico di
contabilità
in grado di identificare i costi
indiretti, in modo da poterli dichiarare. Tale opzione è
obbligatoria per i soggetti industriali;
2.
i costi indiretti possono essere identificati in misura
forfetaria
, ad un tasso del 20% dei costi
diretti ammissibili
, ad esclusione del subappalto e dei
contributi in natura da parte di altri partner.

È bene precisare che la quota di
costi indiretti ammissibile varia in base alla tipologia di azione
:

    • nel caso di progetti collaborativi
      i costi indiretti saranno rimborsati in misura massima del 20%
      dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti di
      subappalto.
    • nelle azioni di coordinamento e sostegno,
      i costi indiretti saranno rimborsati nella misura massima del 7%
      del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi
      diretti di subappalto.

Da non sottovalutare il fatto che la quota specifica di costi
indiretti ammissibili sarà definita nell’ambito
del contratto di sovvenzione.

Agevolazione
Le attività dei progetti selezionati saranno finanziati con
un contributo finanziario da parte
dell’impresa congiunta per le celle a combustibile e idrogeno
e con un contributo in natura dei
soggetti partecipanti. Tale contributo dovrà essere almeno
equivalente a quello finanziario.
Dal punto di vista della tipologia di agevolazione, questa va
ricondotta agli strumenti previsti dal VII Programma Quadro per la
ricerca e sviluppo, e in particolare ai progetti collaborativi e alle
azioni di coordinamento e sostegno, che prevedono tassi differenziati
di sostegno finanziario, così come riportati nella tavola
sotto.

Soggetti
beneficiari

Tipo di
attività e livello massimo di cofinanziamento

Ricerca
e Sviluppo Tecnologico

Dimostrazione

Altro
(compresa la gestione)

Industria

CP: max. 50%

CP: max. 50%

CP: max. 100%
CSA: max. 100%

Pmi

CP: max. 75%

CP: max. 50%

CP: max. 100%
CSA: max. 100%

Enti pubblici,
università, centri di ricerca, organizzazioni no profit

CP: max. 75%

CP: max. 50%

CP: max. 100%
CSA: max. 100%

CP:
Progetto Collaborativo.
CSA: Azione di coordinamento e
sostegno.

Non è individuato un limite massimo per singolo
progetto, in quanto i dettagli saranno discussi nell’ambito
di ogni specifico contratto di sovvenzione. Per tale ragione anche il
budget complessivo dell’iniziativa, stimato in 109 milioni di
euro, potrebbe subire delle variazioni fino ad un 10%.

Procedura
Per partecipare al quarto bando dell’impresa congiunta
“Celle a combustibile e idrogeno” è
necessario seguire la procedura informatica
presente nel sito www.cordis.eu.
Le domande devono essere inviate entro il 18 agosto 2011
alle ore 17
. Successivamente si apre la fase
di selezione dei progetti
, che porterà
all’individuazione dei beneficiari attorno al
mese di gennaio 2012
.
A quel punto avranno inizio le negoziazioni per la
definizione del contratto di sovvenzione
, che dovrebbe
essere sottoscritto nel mese di maggio 2012,
a un anno dall’uscita del bando.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Assunzione dei disoccupati: ecco come accedere agli incentivi

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La legge 191/2009, con l’art. 2, commi 134, 135 e 151, ha previsto in via sperimentale per il 2010, una serie di incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari. L’Inps, con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2011, ha illustrato le condizioni richieste per il relativo riconoscimento e le istruzioni operative finalizzate all’effettivo loro godimento con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2010, precisando che, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2011, sarà invece necessario attendere l’emanazione del relativo decreto interministeriale.

Datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età

La norma. Il comma 134, primo periodo, dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce la riduzione contributiva, prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età.

Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010, di lavoratori che, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. abbiano compiuto 50 anni;
b. siano titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall’art. 19, comma 1, del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
L’incentivo spetta, altresì, nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, sempre che il lavoratore:
a. fosse titolare dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell’assunzione a tempo determinato;
b. abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro già agevolato ai sensi della medesima norma instaurato con un lavoratore che era titolare dell’indennità.

Requisiti del datore di lavoro per il godimento dell’incentivo. Per poter beneficiare del suddetto incentivo, l’assunzione non deve essere effettuata in ottemperanza di un preesistente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale.
L’incentivo, inoltre, non spetta se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Ancora, l’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale nei sei mesi precedenti;
• abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

Riduzione contributiva. Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione della quota di contribuzione a suo carico nella misura prevista dalla normativa vigente per gli apprendisti, per la durata del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.
L’incentivo non si applica nei casi in cui il beneficio di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991, competa per la condizione di iscritto nelle liste di mobilità e, inoltre, lo stesso incentivo è cumulabile con quello previsto dal comma 151 del medesimo articolo 2 della legge 191/2009, se ne ricorrono i presupposti.

Dichiarazione di responsabilità del datore. Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.
L’inoltro dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Prolungamento della riduzione contributiva a favore di chi assuma lavoratori in mobilità, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva

La norma. In base al comma 134, secondo periodo, dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, è riconosciuto il prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dall’articolo 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della legge 223/1991, per chi assume lavoratori in mobilità, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
Le modalità di attuazione della suddetta norma sono state dettate nel citato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 53343 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze.

Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza; tale prosecuzione può essere attuata mediante:
• il mero proseguimento, durante il 2010, del rapporto di lavoro, per il quale sono scadute – il 31 dicembre 2009 o nel corso del 2010 – le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
• la proroga, nel corso del 2010, di un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall’art. 8, comma 2, della legge 223/1991.
Il caso di prolungamento della durata della riduzione contributiva per chi assume lavoratori che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è invece coperto dalle istruzioni dettate al punto 1.
I lavoratori coinvolti debbono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, valida ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

Misura e durata dell’incentivo. Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al datore di lavoro il prolungamento delle riduzioni contributive previste dall’art. 8, comma 2, e dall’art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, oltre la loro scadenza originaria e fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento (inteso qui come momento di decorrenza del diritto di fruire effettivamente del trattamento pensionistico, cioè il momento di decorrenza della cosiddetta “finestra di uscita”) e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.
L’incentivo decorre dalla proroga del rapporto di lavoro o, in caso di mera continuazione dello stesso, dal giorno successivo a quello in cui sia scaduta la precedente agevolazione. In ogni caso l’incentivo non si applica prima che sia maturato il requisito dell’anzianità contributiva.
L’incentivo spetta nel limite di 120 milioni di euro, complessivamente stanziati per finanziare i benefici di cui alla prima e seconda parte della presente circolare.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo illustrato nella parte terza della presente circolare, se ne ricorrono i presupposti.

Dichiarazione di responsabilità. Anche in questo caso, allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione denominata “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.

Contributo mensile a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile

La norma. ll comma 151 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 riconosce ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 53344 del 26 luglio 2010, assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha determinato le modalità di attuazione del comma 151.

Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2010.
L’incentivo spetta, altresì, nel caso in cui il datore di lavoro trasformi, nel corso dell’anno 2010 un rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Lavoratori per cui compete l’incentivo. I lavoratori devono essere titolari, alternativamente, dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, o del trattamento speciale di disoccupazione edile, di cui all’articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni.
Nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato, il lavoratore deve risultare titolare dell’indennità alla data dell’originaria assunzione a tempo determinato.

Misura e durata dell’incentivo. Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un incentivo mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.
L’incentivo spetta per un periodo pari alla durata residua del trattamento riconosciuto al lavoratore e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
L’importo dell’incentivo spettante al datore di lavoro può essere fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno.
L’incentivo spetta nel limite delle risorse stanziate – pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010 – ed è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’Inps verifica la disponibilità delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo stesso; nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di lavoro decorrenza dell’assunzione/trasformazione. Il controllo della sufficienza delle risorse disponibili dà luogo alla formazione di una graduatoria – unica a livello nazionale – contenente l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive spettanti in base alla normativa vigente, compreso l’incentivo di cui all’art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, illustrati nella parte A e B della presente circolare.

Dichiarazione di responsabilità. Anche in questo caso, allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare apposita domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione denominata “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.

I chiarimenti operativi da parte dell’Inps

Come anticipato, il recente messaggio dell’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità operative per l’attuazione della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e dei relativi decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010, in materia di incentivi concessi in via sperimentale per l’anno 2010 e connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati.
In particolare, sono state illustrate le procedure da seguire per la fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 2 commi 134, 135 e 151 che così dispongono:
1. Articolo 2, primo periodo, del comma 134 – Riduzione contributiva di cui all’art. 8, comma 2 e all’art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
2. Articolo 2, secondo periodo, del comma 134 – Prolungamento della durata della riduzione contributiva, prevista dall’art. 8, comma 2 e dall’art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991, per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Per le assunzioni effettuate nel corso del 2010, i datori di lavoro, ammessi a fruire dei benefici, possono recuperare la contribuzione versata in eccesso, utilizzando le nuove causali “L411” e “L412”, entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sulle somme dovute per i contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Articolo 2, comma 151 – Contributo mensile a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile. L’incentivo, pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel 2010, nel limite delle risorse stanziate dallo Stato nella misura di 12 milioni di euro.
Il contributo spettante ai datori di lavoro, in base dell’apposita graduatoria, è conguagliabile con le somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali attraverso la valorizzazione del codice “L414” del modello UniEmens.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Il Programma nazionale di ricerca: la strategia per il 2011-2013

0

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
su proposta del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, ha approvato il
23 marzo scorso il Programma nazionale della ricerca 2011-2013,
contenente gli obiettivi, le azioni e i “progetti
bandiera” finalizzati a migliorare l’efficienza e
l’efficacia del sistema nazionale della ricerca.
Il documento costituisce un’importante componente strutturale
di politica economica che punta sulla progressiva integrazione tra
offerta e domanda di ricerca, sulla costruzione di una rete di
piattaforme e infrastrutture tecnologiche aperte al contributo e alla
partecipazione del sistema produttivo, sull’incremento di
redditività degli investimenti in ricerca.
L’Italia dovrà contribuire in maniera
significativa al raggiungimento degli obiettivi delineati nel documento
di visione strategica Europa 2020, in linea anche con quanto previsto
dal Programma Nazionale di Riforma che si prefigge il miglioramento sia
qualitativo che quantitativo dell’apporto pubblico alla spesa
in Ricerca, attualmente pari allo 0,56% del Pil. L’attuazione
del Pnr 2011-2013 procederà per azioni strategiche,
interventi prioritari e Progetti Bandiera, grazie a una struttura di
governance che avrà l’obiettivo di coordinare e di
controllare l’avanzamento di tutti gli interventi contemplati.
Il nostro Paese presenta forti criticità se raffrontato con
gli altri Paesi Ue, con particolare riferimento ai fattori che
determinano la capacità di produrre e diffondere conoscenza.
Una sottodimensionata dotazione di capitale umano, una scarsa
attitudine del Sistema pubblico di Ricerca alla collaborazione con le
imprese, un sistema di valutazione della Ricerca non perfettamente
allineato alla prassi internazionale, sono solo alcuni degli aspetti
problematici. A ciò si aggiunge la composizione del sistema
produttivo che, con una forte prevalenza delle PMI, riduce ancor di
più la presenza di investimenti privati in ricerca. La quasi
totalità delle attività di Ricerca è
localizzata nelle Regioni centro-settentrionali, con un basso livello
di incentivazione ad investire in house, ma anche ad assegnare le
commesse da parte delle imprese alle strutture pubbliche di ricerca.
È evidente che la Ricerca pubblica deve saper intercettare
le linee di interesse per le imprese, ristrutturandosi e organizzandosi
in modo da rendere conveniente anche alle Pmi l’accesso alla
Ricerca e al trasferimento tecnologico.
Al fine di dare un indirizzo unitario alle azioni da porre in esser, il
PNR propone un ventaglio di interventi dedicati a favorire una
più efficace integrazione tra le politiche e gli strumenti
nazionali e territoriali per lo sviluppo della Ricerca, individuando
dei principi-guida declinati in pochi obiettivi strategici (v. box
sotto).

I principali
macro-obiettivi del PNR 2011-2013

• Crescita della
competitività del Paese in aree tecnologiche prioritarie;
• miglioramento della qualità e raggiungimento
della massa critica nella Ricerca pubblica e privata;
• consolidamento e crescita degli investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione;
• valorizzazione del capitale umano;
• rafforzamento della collaborazione tra Ricerca pubblica e
imprese e promozione del trasferimento dei risultati della Ricerca al
settore produttivo (technology transfer);
• sostegno all’internazionalizzazione delle imprese
che fanno innovazione e alla nascita e sviluppo di nuove imprese high
tech
;
• realizzazione e partecipazione alle infrastrutture di
Ricerca europea anche a supporto alle tematiche definite dalle JPI.

La strategia e le azioni
Dall’analisi delle criticità del sistema Paese
sono definite la strategia e le azioni attuabili
nell’immediato futuro. In un’economia basata sulla
conoscenza, la chiave di successo per garantire la crescita del Sistema
della Ricerca diventa l’interazione costante e profonda tra
imprese, Università e Istituzioni di governo.
Altro aspetto cruciale è la promozione della semplificazione
della normativa di settore e dei procedimenti amministrativi, anche ai
fini dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse. In particolare, oltre al potenziamento dello sportello unico
delle imprese, il documento contempla la semplificazione delle
procedure di presentazione e valutazione dei progetti al fine di
realizzare un’accelerazione delle procedure di erogazione dei
finanziamenti approvati. In tal senso, si propone di apportare delle
modifiche al Dm 593/2000 (agevolazioni a valere sul Far) con specifico
riguardo alla fase di valutazione economico finanziaria dei progetti
presentati. Le novità proposte dovrebbero, in particolare,
circoscrivere le fasi finali di tale valutazione ai soli progetti sui
quali si esprime favorevolmente il comitato tecnico scientifico.
Semplificazioni dovranno essere introdotte anche con riferimento alla
fase dell’erogazione dei finanziamenti, valutando
l’opportunità di erogazione dell’intero
anticipo sul finanziamento a fronte del potenziamento dei meccanismi di
garanzie fideiussorie e di garanzia richieste ai soggetti beneficiari
di agevolazioni, nonché introducendo un sistema premiale che
consenta di concedere risorse addizionali a quei progetti di maggior
valore realizzati nei tempi programmati.
Inoltre, vista l’importanza delle tecnologie dotate di
valenza abilitante (c.d. Tecnologie abilitanti) nei confronti
dell’attività umana, il MIUR,
nell’ambito delle competenze da sviluppare nel medio e lungo
periodo, ha evidenziato la necessità di concentrarsi su
precisi ambiti tecnologici i cui contenuti sono coerenti con la
programmazione del Mise relativamente al Programma “Industria
2015”.
Le azioni specifiche proposte nell’ambito del Pnr, per
l’attuazione in concreto della strategia appena espressa,
saranno integrate in un sistema organico di governance
condiviso dalle diverse Amministrazioni interessate.
Le azioni si svilupperanno secondo archi temporali variabili. Esse
vengono attuate nel medio e lungo periodo prioritariamente dal Miur,
con il concorso di altre Amministrazioni e di componenti private, se
necessario e strategicamente utile; nel breve periodo, coinvolgendo i
Ministeri competenti e le imprese private. A tal fine, è
previsto l’attivazione e il ricorso al Fondo per gli
Investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica (First).
In particolare, l’attuazione della strategia complessiva
avviene attraverso le seguenti azioni, dirette a sostenere e favorire:

  • la creatività e l’eccellenza in tutti
    i campi del sapere;
  • la ricerca di base orientata alle tecnologie abilitanti;
  • la ricerca per lo sviluppo di settori industriali
    innovativi;
  • i progetti integrati di Ricerca a sostegno
    dell’industria;
  • la creazione di nuove imprese ad alto contenuto
    tecnologico;
  • le piattaforme tecnologiche nazionali;
  • i distretti ad alta tecnologia;
  • i poli di eccellenza nazionale;
  • gli interventi finalizzati all’attrazione e
    qualificazione di giovani nel settore della Ricerca scientifica e
    tecnologica;
  • le scuole internazionali di dottorato;
  • il riorientamento e recupero di strutture di ricerca
    industriale, ancorati alla formazione del personale di ricerca;
  • i post-dottorati tramite forme di assunzione per periodi
    limitati e ripetuti;
  • le infrastrutture di ricerca;
  • le Regioni della Convergenza attraverso il Pon Ricerca e
    Competitività per le agevolazioni ai progetti di ricerca di
    tali aree;
  • l’estensione dei progetti Pon alle altre Regioni
    del Mezzogiorno e al Centro-Nord, per la realizzazioni di azioni di
    cooperazione;  
  • il miglioramento del Sistema della Ricerca Italiana
    attraverso l’internazionalizzazione;
  • le Università e gli enti di ricerca.

Sono, inoltre, definite le priorità di intervento
di interesse nazionale connesse allo sviluppo delle tecnologie chiavi
abilitanti. Si tratta dei settori ambiente, energia, agroalimentare,
Made in Italy, patrimonio culturale, Ict, mobilità
sostenibile, salute e scienza della vita, tecnologie sensoriali,
homeland security. Nell’ambito di tali comparti
dovrà essere attribuito particolare rilievo ai progetti di
ricerca tesi a valorizzare le eccellenze italiane.
In coerenza con le linee strategiche adottate, il Pnr individua un
primo gruppo di progetti di interesse strategico, denominati
“progetti bandiera” (v. tavola
sotto) che saranno avviati nell’ambito della programmazione
delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca competenti e
che daranno un immediata partenza al processo di cambiamento in atto e
al nuovo approccio inerente lo sviluppo della ricerca. A tal fine, il
Cipe ha stanziato 1.772 milioni di euro, una somma che potrà
generare un volume complessivo di investimenti di circa 2.522 milioni
di euro, grazie anche ai contributi privati coinvolti
nell’intero arco temporale di attuazione dei progetti. La
somma stanziata proviene dai bilanci degli enti interessati
(accantonamento dell’8% del Fondo Ordinario di finanziamento
degli Enti di Ricerca) e per una parte dal Far (Fondo agevolazione per
la ricerca).

I 14
“progetti bandiera”

Super B
Factory (Infn)

Nuovo e avanzatissimo
acceleratore per elettroni e positroni ad alta luminosità in
grado di rispondere a esigenze di ricerca di base e di fisica applicata

COSMO-SkyMed
II Generation (Asi)

Costellazione di due
satelliti con a bordo radar operanti in Banda X, per
l’osservazione della superficie terrestre, a elevata
risoluzione spaziale e temporale. Il progetto prevede anche una
stazione terrestre dedicata alla ricezione, elaborazione e
immagazzinamento dei dati di telerilevamento

EpiGen –
Epigenomica (Cnr)

Attività
attinente lo sviluppo della scienza della vita e riguardante
avanzamenti nella teoria di sequenziamento del Dna e Rna

Ritmare –
Ricerca italiana per il mare (Cnr)

Ricerca scientifica e
tecnologica dedicata al mare e a tutte le problematiche connesse.

L’ambito
nucleare (Enea – Nr – Infn)

Rafforzamento del sistema
energetico nazionale considerata la crescente e inevitabile richiesta
di energia attuale e nel futuro

La fabbrica
del futuro – Piattaforma manifatturiera italiana (Cnr)

Progetto orientato a un
nuovo sviluppo sostenibile dell’ambiente manifatturiero, per
promuovere, in particolare, più efficacemente il Made In
Italy. Gli ambiti di ricerca riguardano: beni strumentali, sistemi di
produzione avanzati, tipologie di fabbriche del futuro ad alto grado di
affidabilità per i prodotti e beni

Astri –
Astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana (Inaf)

Osservazioni da terra per
lo studio della più alta porzione di energia dei fotoni
gamma. La sfida è far funzionare i rilevatori a terra per
raggiungere competitività anche a livelli di energia fino ad
oggi appannaggio dei satelliti

Ricerca e
innovazione tecnologica nei processi di conoscenza, tutela,

valorizzazione e sicurezza dei beni culturali
(Miur, Cnr, Asi, Ingv)

Ricerca di alto valore
aggiunto con aspetti di forte validità intrinseca dal punto
di vista storico, culturale e architettonico del Paese e di notevole
impatto potenziale nei confronti del turismo culturale di nuova
generazione

Progetto
Sigma (Miur – Difesa – Asi)

Costruzione di un sistema
di comunicazione satellitare per scopi istituzionali

Satellite
ottico per il telerivamento (Miur – Difesa – Asi)

Mini satellite con
disponibilità a bordo di un sistema di osservazione ottico
ad altissima risoluzione da impiegare come integrazione alle
capacità di osservazione di Cosmo Skymed II Generation che,
invece, opera con radar a raggi X

Nanomax
(Lens, Politecnico Torino, Università di Genova, Iit,
Istituto

Tumori Milano, Università degli Studi
Milano e altri)

Sviluppo di una piattaforma
innovativa automatizzata a contenuto nanotecnologico, per la
diagnostica emergente molecolare multi-parametrica in vitro

InterOmics
(Cnr – Istituto tecnologie biomediche)

Sviluppo di una piattaforma
integrata di conoscenze pluridisciplinari per l’applicazione
delle scienze “omiche” alla definizione di
bio-marcatori e profili diagnostici, predittivi e teranostici

Progetto
Ignitor

Progetto da realizzare in
collaborazione con la Russia. Sarà aperto al coinvolgimento
di prestigiose istituzioni Usa per studiare e sperimentare, per la
prima volta, plasmi termonucleari in grado di accendersi, al fine di
dimostrare la fattibilità di un reattore a fusione in grado
di produrre energia

Elettra-Fermi-Eurofel
(Sincrotrone Trieste S.C.p.A.)

Sviluppo e costruzione di
impianti che consentano la realizzazione e l’avvio del
progetto Fermi-Elettra collegato al progetto di infrastrutture
Eu-Eurofel inserito nella roadmap Esfri

Sul fronte degli strumenti di incentivazione alle imprese, il
Pnr richiama l’attenzione sul fatto che la normativa italiana
di settore è tra quelle più generose in termini
di intensità dell’aiuto concesso. Ciò
ha probabilmente inciso negativamente sulla propensione al rischio
tipica delle economie avanzate, generando, purtroppo, atteggiamenti
conservativi e rendite di posizione. Le ipotesi di riforma che sono in
corso di elaborazione e richiamate dal documento sono dirette a
realizzare una migliore ripartizione tra investimenti pubblici e
privati, determinando, a parità di volumi di contributo, un
effettivo incremento della spesa globale.
Si evidenzia, pertanto, la necessità di diversificare gli
strumenti e semplificare le procedure, allineandosi alla prassi europea
che privilegia il contributo in conto interessi a quello in conto
capitale, facilitando, per il finanziamento della ricerca, il ricorso
al credito d’imposta e alla detassazione degli utili
reinvestiti.
Altra soluzione di interesse è l’intensificazione
del rapporto tra venture capital, trasferimento
tecnologico e innovazione produttiva. Il Miur prevede, al riguardo, un
intervento mirato della Cassa Depositi e Prestiti, destinato anche ad
accelerare l’impiego del Fondo di Rotazione per Innovazione e
Sviluppo, coordinato con la mission delle
Fondazioni Bancarie, che agisca da facilitatore nello sviluppo degli
investimenti in ricerca.
Il processo di riforma in corso, da quanto anticipato nel documento, si
dovrebbe completare con l’attuazione del “Contratto
di Ricerca e Sviluppo”, quale nuovo strumento negoziale
finalizzato all’attrazione e all’attuazione di
investimenti strategici.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Progress, lo strumento europeo di microfinanza

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La Commissione europea ha istituito uno strumento
di microfinanza
denominato “Strumento europeo
Progress di microfinanza” (Decisione 283/2010/Ue del
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010, pubblicata in
Guue L 87/1 del 7 aprile 2010) per agevolare l’accesso
ai finanziamenti per chi vuole avviare una nuova impresa o sviluppare
l’attività già esistente
,
pur avendo difficoltà ad accedere al credito bancario. Lo
strumento intende incrementare l’accessibilità e
la disponibilità di microfinanziamenti in modo da rispondere
all’elevata domanda dei soggetti che in questo periodo di
crisi ne hanno più bisogno, ovvero coloro che hanno perso il
lavoro, che sono a rischio di esclusione sociale, che si trovano in una
posizione svantaggiata rispetto all’accesso al mercato del
credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare
ulteriormente la loro microimpresa.
Il “Progress Microfinance” è inserito
nella strategia Europa 2020 per la
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Nei piani per sostenere
la ripresa economica varati a livello europeo e dai singoli Paesi
dell’Ue è stato ribadito l’impegno a promuovere
l’imprenditoria e il lavoro autonomo quali strumenti per creare un
maggior numero di posti di lavoro più qualificati e per
combattere l’emarginazione.
Sono attualmente in corso accordi con Istituti di microcredito in
diversi Paesi dell’Ue. L’impresa belga
“microStart”, ad esempio, costituita recentemente,
aiuta gli imprenditori nella regione di Bruxelles, mentre la bulgara
“Mikrofond” si rivolge alle persone che vivono
nelle zone rurali, comprese le comunità rom. Un risultato
significativo è stato realizzato, più di recente,
anche in Olanda, con l’accordo per facilitare i prestiti per
oltre 20 milioni di euro a vantaggio delle piccole imprese e di coloro
che hanno perso il lavoro e vogliono creare una propria
attività. Anche il nostro Governo ha riconosciuto
l’importanza del microcredito assumendosi l’impegno
di sostenere la microfinanza, affinché questa diventi uno
degli strumenti principali della politica economica del Paese.
L’iniziativa Progress Microfinance è gestita dalla
Commissione europea in collaborazione con il Fondo europeo degli
investimenti (Fei). Il contributo finanziario del bilancio
dell’Unione per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31
dicembre 2013 è pari a 100 milioni di euro. La dotazione
iniziale di 100 milioni di euro dovrebbe tradursi, in collaborazione
con il gruppo della Bei, in microcrediti per un importo totale di 500
milioni, corrispondenti a circa 45.000 prestiti per un periodo massimo
di otto anni.

Strumento europeo di
microfinanza progress

Lo strumento europeo di microfinanza Progress

Beneficiari. L’Unione
europea pur non concedendo direttamente microcrediti alle
persone fisiche o imprese, fornisce garanzie, prestiti e
capitali agli intermediari
che possono,
conseguentemente, concedere prestiti alle piccole imprese o mettere a
loro disposizione capitali.
Lo strumento “Progress” è rivolto, in
tale direzione, agli Organismi pubblici e privati
stabiliti negli Stati membri
, a livello nazionale,
regionale e locale, che concedono finanziamenti a persone e
microimprese.
Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese
competitive e sostenibili, gli Organismi pubblici e privati di cui
sopra cooperano con le organizzazioni che rappresentano gli interessi
dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in
particolare, quelle sostenute dal Fondo sociale europeo (Fse), che
offrono programmi di tutoraggio e di formazione a detti beneficiari
finali.
Per accedere ai prestiti promossi da “Progress”,
imprenditori e proprietari di piccole imprese devono disporre di un
piano aziendale valido. I candidati devono contattare un erogatore di
microfinanziamenti che partecipa al Programma, ovvero un intermediario.
Gli imprenditori possono ottenere
informazioni più dettagliate in merito, contattando un
erogatore di microfinanziamenti del proprio Paese, selezionato come
intermediario dal Fondo europeo per gli investimenti (l’elenco degli
intermediari selezionati è presente sul sito del Fei).

Interventi ammissibili.
Lo strumento “Progress” (v. box
sotto) consente agli Istituti di microfinanziamento dei
paesi dell’Ue di aumentare il volume dei crediti concessi in due modi:
emettendo garanzie a favore degli
erogatori di microfinanziamenti per coprire il rischio di eventuali
perdite, nonché incrementando il volume del microcredito
mediante strumenti di finanziamento (come
prestiti e capitale azionario).
L’Unione europea ha incaricato il Fondo europeo per gli investimenti
(Fei) di attuare un’azione di garanzia a norma dello strumento in
commento, mediante l’emissione di garanzie,
a nome proprio ma per conto e rischio dell’Unione europea, a sostegno
dei microcrediti o delle garanzie ai microcrediti. Sulla Guue e sul
sito internet del Fei, è presente un invito a manifestare
interesse rivolto agli erogatori di microfinanziamenti. Per la
selezione dei candidati, si valuterà il rispetto dei
requisiti bancari standard e l’esperienza nel campo dei
microfinanziamenti.
Per gli strumenti di finanziamento, uno
speciale fondo d’investimento, costituito dalla Commissione europea e
dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), concede prestiti e
capitale azionario agli Istituti di microfinanziamento per consentire
loro di aumentare il volume dei crediti concessi agli imprenditori
attuali e futuri.

Interventi
ammissibili

Lo strumento non prevede
finanziamenti diretti alle start-up, ma aiuta gli Istituti di
microcredito ad erogare piccoli prestiti, inferiori a
25.000
euro alle imprese con
meno di 10 dipendenti.

Lo strumento di microfinanza è attuato utilizzando i
seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:
• garanzie e strumenti di condivisione del rischio;
• strumenti rappresentativi di capitale;
• titoli di debito;
• misure di sostegno, quali attività di
comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione,
direttamente necessarie per l’efficiente e efficace attuazione dello
strumento e per il conseguimento dei suoi obiettivi.

Operatività
Lo sportello per l’erogazione dei fondi diretti alle
Istituzioni di microfinanza opererà attraverso linee di
credito, prestiti subordinati, strumenti di condivisione del rischio e
partecipazioni nel capitale degli intermediari.
Lo strumento di garanzia sui microcrediti è stato attivato
con una dotazione finanziaria complessiva di 100 milioni
di euro ed una durata di 4 anni, fino al 2013
(o fino
all’esaurimento delle risorse disponibili). Come nella
consuetudine operativa del Fei, le risorse non saranno erogate
direttamente ai beneficiari finali: essi dovranno rivolgersi agli
intermediari finanziari selezionati dal Fondo a livello locale (nei
prossimi mesi, sul sito del Fei saranno pubblicate le liste degli
Istituti selezionati per ciascun Paese). Spetterà agli
Istituti, quindi, fornire informazioni sui criteri per la concessione
dei finanziamenti.

Per saperne
di più

http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm;
e-mail: info@eif.org
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=it
• Guue L 87 del 7.4.2010 (Decisione istitutiva): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:087:0001:0005:IT:PDF
• Guue C 202 del 24.7.2010 (Comunicazione) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:202:0002:0002:IT:PDF

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Rischio di credito nelle operazioni con l’estero: perché coprirlo e come gestirlo

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Negli scorsi interventi abbiamo affrontato un problema
fondamentale nelle operazioni con l’estero, il rischio di
credito (rischio paese e rischio commerciale), che racchiude in
sé gran parte degli altri pericoli che una nostra impresa
affronta quando opera con l’estero, e abbiamo visto come
valutare il rischio paese e il rischio commerciale quando si effettuano
delle esportazioni o degli Ide. Prima di affrontare il tema di quali
strumenti finanziari ed assicurativi usare per coprirsi da questi
rischi, ci dobbiamo chiedere: come comportarci di fronte a rischi
diversi, per intensità (rischio alto, medio, basso), importo
e durata? In altri termini è veramente indispensabile una
copertura estesa di questo rischio, ed è necessaria in tutte
le operazioni con l’estero? Quali vantaggi possono avere le
aziende nel coprire i propri rischi con l’estero? E infine,
come impostare una politica coerente di gestione di questo rischio?

Perché coprire il rischio di credito
Due fra le esigenze fondamentali di qualsiasi impresa esportatrice sono
quelle di:

  • finanziare la fornitura. Ogni
    fornitura, in qualsiasi settore merceologico, ha un “lag
    time
    ” (intervallo di tempo) fra quando si generano
    i costi e quando si realizzano i ricavi. In questo periodo
    l’azienda sostiene ulteriori costi per il finanziamento del
    capitale circolante, e dunque ha bisogno di finanziamenti,
    particolarmente dopo l’emissione della fattura;
  • coprire il rischio di credito,
    se questo viene valutato negativamente.

Queste esigenze vengono soddisfatte con strumenti di tipo
finanziario e assicurativo, o con una combinazione di entrambi.
Certamente questi strumenti (operazioni bancarie e polizze
assicurative) costano, e in un periodo in cui tutte le spese vengono
considerate con il bilancino, molte imprese si chiedono se valga la
pena di sostenere questi costi. Probabilmente, per mancanza di
conoscenza o per mancanza di volontà, molte imprese italiane
danno a questa domanda una risposta negativa, e preferiscono non
coprire i rischi politici e commerciali delle operazioni con
l’estero. Infatti la copertura dei rischi del credito in
Italia riguarda una percentuale delle esportazioni tre volte inferiore
di quelle di Germania e Francia.
Tutto costa, anche il “non fare”. Quante spese
subiscono le imprese italiane per le insolvenze, per le azioni di
recupero, per gli oneri finanziari che ne derivano? Riferendosi alla
Libia, la Sace rilevava recentemente che su 2,4 miliardi di euro di
esportazioni annue italiane verso quel paese, a fine 2010 solo 13
milioni erano stati assicurati. E questo caso – fra tanti
simili – è sintomatico di quali pericoli si
corrono nell’operare con l’estero.
Cerchiamo quindi di evidenziare quali sono i vantaggi della copertura
del rischio di credito:

  • diminuzione del working capital e
    maggiore accessibilità al credito
    . Le
    operazioni finanziarie pro soluto di copertura del credito lo eliminano
    dal bilancio liquidandolo a pronti, e costituiscono un mezzo per
    “pulire” l’attivo e diminuire gli
    utilizzi delle linee di credito. Le garanzie assicurative sul rischio
    di credito aumentano la possibilità di accesso
    dell’impresa che le ottiene a finanziamenti bancari;
  • maggiore informazione.
    Chiedendo ad un assicurazione un parere preliminare o una copertura,
    l’azienda esportatrice aggiunge alle proprie esperienze
    quella dell’assicuratore. Il network di molte compagnie di
    assicurazioni di questo ramo ha un’estensione mondiale, e
    tutti gli eventi negativi diventano subito noti. La percezione del
    pericolo e del rischio da parte delle assicurazioni è
    massima;
  • maggiore pressione sul debitore.
    Quando si realizza una copertura assicurativa su un credito fornitore,
    viene effettuata una comunicazione in tal senso al debitore ceduto.
    Quest’ultimo quindi sa che, se non pagherà il
    proprio debito, avrà un accesso futuro a finanziamenti e
    possibilità di importazioni estremamente difficile, in
    quanto l’esperienza negativa di un’assicurazione
    diviene subito conoscenza comune del mercato. L’intervento di
    Sace sul rischio politico ha poi una cassa di risonanza internazionale,
    il Club di Parigi, dove vengono concordati i riscadenziamenti dei
    crediti insoluti assicurati dalle varie Eca (Export credit agencies)
    dei paesi aderenti. L’esperienza degli ultimi anni ci insegna
    che molti di questi rifinanziamenti sono stati pagati in anticipo (la
    Russia rimborsò a Sace 3,6 miliardi di euro nel 2006, ma
    anche paesi “difficili” come Angola, Libano ed
    altri hanno rimborsato in anticipo i loro debiti). Inoltre è
    statisticamente dimostrato che i crediti assicurati presentano una
    percentuale notevolmente minore di incidenti di pagamento (insolvenze e
    pesanti ritardi);
  • maggiore capacità di recupero.
    Tutte le imprese sanno quanto sia difficile il recupero crediti in
    certi paesi, in termini di costi e di tempi. Avere al fianco dei legali
    d’impresa anche tutto il network legale e professionale di
    un’assicurazione (che magari ha già esperienze
    analoghe in loco) aumenta notevolmente le capacità di
    recupero dei crediti insoluti
  • maggiore possibilità di
    differenziazione nelle condizioni di pagamento
    .
    Concedere all’acquirente migliori condizioni di pagamento
    vuol dire non solo aumentare i costi finanziari, ma anche i rischi di
    un’operazione di esportazione. Ma se l’operazione
    è coperta dal rischio di credito, il problema di una
    diversificazione di queste condizioni (ad esempio, pagamento a 120,
    180, 360 giorni con copertura al 90%) è solo quello della
    valutazione dei costi delle varie alternative.

In conclusione, la copertura del rischio è un
costo, ma può essere interpretata anche come
un’arma competitiva nei confronti dei mercati esteri.

La gestione del rischio di credito
Come va impostata una politica aziendale di gestione del rischio di
credito?
Il Credit risk management (Crm) internazionale
consiste nella gestione operativa del
rischio di credito
, cioè nella sua
valutazione, controllo e risoluzione attraverso operazioni assicurative
e finanziarie. Il rischio viene gestito in alcune fasi successive, che
vanno definite e seguite in ogni impresa che operi con
l’estero, e che possono essere così riepilogate:

  • valutazione
    del rischio di credito
    per ciascun paese e ciascuna
    contropartita estera.
  • definizione della politica
    di gestione del rischio di credito e delle procedure
    da
    seguire a fronte di ogni operazione con l’estero. Politica e
    procedure che devono essere seguite ed osservate da ogni reparto
    interessato dell’azienda (produzione, commerciale estero,
    legale, amministrazione e finanza).
  • applicazione
    del CRM nei confronti della singola operazione
    con l’estero, secondo le politiche e procedure stabilite.
  • definizione delle
    procedure da seguire per i casi particolari
    (quelli in cui, per motivi di mercato o concorrenza, non è
    possibile seguire la policy aziendale di base) e di chi debba
    autorizzare le necessarie eccezioni.
  • controllo
    dell’andamento dei rischi di credito con l’estero.
  • definizione delle procedure
    di sollecito, ingiunzione di pagamento e recupero crediti

    per ogni singola operazione che evidenzi ritardi o insoluti.

La prima copertura del rischio di credito avviene proprio
nella fase iniziale della negoziazione fornitore – cliente. Condizioni
e termini di pagamento, se adeguati, possono a volte eliminare quasi
totalmente il rischio, se inadeguati, renderlo un problema
irresolubile. Si tenga presente che per ogni tipologia di
«trade finance» o «export
finance» è necessaria una formulazione apposita
del contratto commerciale e che la fase della contrattualistica
è una delle fasi fondamentali dello stesso Crm. Nella
maggior parte dei casi, tuttavia, rimarrà comunque una quota
di rischio di credito a carico del fornitore. Ci si dovrà,
pertanto, porre il quesito di come eliminarne la maggior percentuale
possibile. Eliminare il rischio di credito vuol dire in molti casi
innanzitutto cercare di trasferirlo, se necessario, su una
contropartita il cui rischio sia «copribile» con
una garanzia assicurativa o sia «vendibile» sul
mercato finanziario. Successivamente, se una banca è
disponibile ad acquistare il credito (ad esempio con
un’operazione di forfaiting) o a concederlo direttamente (con
la conferma di un credito documentario nel breve periodo, o con un
credito acquirente nel medio termine) entrambi i problemi vengono
risolti con una sola operazione. Se questo non è possibile
(perché comunque il debitore, o il suo garante, sono
ritenuti troppo rischiosi per un’operazione di finanziamento
bancario), si deve tentare di coprire il rischio
sull’acquirente o sul garante con una polizza assicurativa,
cercando in seguito di smobilizzare tale credito in quanto coperto da
un’assicurazione che ne migliora il profilo di rischio.
Per realizzare l’obiettivo di una corretta gestione del
rischio credito occorre, in primo luogo, definire in via preventiva il
livello di rischio relativo a ciascuna operazione con
l’estero e successivamente quali strumenti di pagamento
possano esserle adattati.
Senza ricorrere a formule troppo complicate e astratte, ma per
adattarci molto pragmaticamente alla realtà di una Pmi,
riteniamo che si possa proporre uno schema di questo genere:

  • stabilire una differenziazione, a livello di rischio
    sovrano, fra paesi a rischio basso, intermedio ed elevato. Per i primi
    non si considerano necessarie coperture del rischio politico; per i
    secondi esse vanno valutate caso per caso; per i terzi sono
    indispensabili per la chiusura dell’operazione commerciale.
    Un termine di riferimento per questa scelta possono essere i rating di
    rischio paese attribuiti dalla Sace, che sono continuamente aggiornati;
  • stabilire, con analoghi criteri (rischio basso, intermedio
    ed elevato) tre categorie, all’interno delle precedenti,
    relative al rischio commerciale con la singola contropartita;
  • definire, per ciascuna delle 9 categorie così
    determinate, quali siano gli strumenti di pagamento e di copertura del
    rischio di credito più opportuni per il regolamento del
    prezzo di compravendita, a seconda delle scadenze (breve termine fino a
    24 mesi meno un giorno, medio termine da 24 mesi in su).

Nella Tavola seguente è riportato un esempio molto
schematico di come può essere effettuata tale scelta (per
semplicità si sono considerate solo polizze del gruppo
Sace). Naturalmente esso va adattato alla singola realtà
aziendale, alla sua attitudine al rischio ed anche alla tipologia di
merci vendute all’estero da ciascuna impresa.

Strumenti di pagamento ed assicurazione a fronte
di determinati livelli di rischio politico e commerciale

Rischio
politico

Copertura
rischio politico

Rischio
commerciale

Strumenti
di pagamento/assicurazione

Breve
termine

Medio
termine

Basso

Nessuna

Basso

Bonifico bancario

Bonifico bancario

Intermedio

Rimessa documentata

Rimessa documentata

Elevato

  • Credito documentario non
    confermato;
  • bonifico bancario +
    copertura con polizza Sace BT multiexport o Sace credito fornitore Basic
  • Credito documentario non
    confermato;
  • titoli di credito +
    copertura con polizza Sace credito fornitore

Intermedio

caso per caso

Basso

  • Credito documentario
    confermato;
  • bonifico bancario +
    copertura con polizza Sace BT multiexport o Sace credito fornitore Basic

titoli di credito +

  • copertura con polizza
    Sace credito fornitore

oppure

  • forfaiting

Intermedio

  • Credito documentario
    confermato;
  • bonifico bancario +
    copertura con polizza Sace BT multiexport o Sace credito fornitore Basic

titoli di credito con
avallo bancario+

  • copertura con polizza
    Sace credito fornitore

oppure

  • forfaiting

Elevato

  • Credito documentario
    confermato;
  • bonifico bancario +
    copertura con polizza Sace BT multiexport o Sace credito fornitore Basic

titoli di credito con
avallo bancario+

  • copertura con polizza
    Sace credito fornitore

oppure

  • forfaiting

Elevato

Indispensabile

Basso

Sempre credito documentario
confermato

Sempre titoli di credito
con avallo bancario solo se è possibile:

  • copertura con polizza
    Sace credito fornitore

oppure

  • forfaiting

Intermedio

Elevato

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

*Consulente di finanza e internazionalizzazione, professore a contratto di Finanza Aziendale Internazionale all’Università di Padova e docente del Master in Commercio Internazionale

Lavoro parasubordinato (parte III)

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Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
L’art. 1, c. 1202 segg., L. n. 296/2006, ha introdotto la possibilità per i committenti-datori di lavoro di trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, in rapporti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi, sulla base di accordi sindacali di stabilizzazione che dovevano essere stipulati entro il 30 settembre 2008 (termine stabilito dall’art. 7, c. 2-bis, D.L. n. 248/2007 conv. L. n. 31/2008). Dopo la stipulazione dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione erano tenuti a sottoscrivere atti di conciliazione individuale con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.
I datori di lavoro dovevano versare alla Gestione separata Inps, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro (per le modalità di rateazione: Inps mess. n. 24715/2007).
Il versamento dei contributi dovuti comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia contributi e di imposte sui redditi, nonché delle connesse sanzioni amministrative. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori in questione.
Il Ministero del lavoro, con la nota n. 11899/2007, ha illustrato i criteri per la valutazione degli accordi volti a promuovere la stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative; ulteriori istruzioni per la corretta applicazione della norma che ha stabilito la proroga al 30 settembre 2008 del termine per aderire alla procedura di trasformazione sono state fornite con la circolare n. 8/2008.

Contenuto degli accordi
L’art. 1, comma 1203, L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali "promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato". Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad individuare la platea dei destinatari del processo di trasformazione che le tipologie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, cui è possibile fare ricorso.
Quanto all’individuazione delle tipologie contrattuali mediante le quali è possibile procedere alla trasformazione, le stesse devono essere tutte riconducibili a rapporti di natura subordinata. In proposito va considerato che la tipologia di contratto utilizzato non può non incidere sui criteri di approvazione dell’accordo da parte del Ministero in considerazione del meccanismo di cofinanziamento statale del contributo straordinario integrativo. Va infatti osservato che, stante il contingentamento delle risorse pubbliche stanziate, appaiono meritevoli di una miglior considerazione e di una valutazione preferenziale quegli accordi che prevedono criteri prioritari di trasformazione mediante:
– contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– contratti part-time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali;
– contratti a tempo determinato;
– contratti di apprendistato.
Fra le tipologie contrattuali ammissibili alla procedura si ritiene invece che vada esclusa l’ipotesi del contratto di inserimento che ha una durata massima di 18 mesi; le ipotesi di lavoro part-time con prestazione inferiore alle 25 ore settimanali potranno essere ritenute ammissibili ove il limite minimo settimanale non sia inferiore alle 12 ore.
Quanto alla platea dei destinatari dell’accordo, la previsione secondo cui "l’accordo sindacale (…) comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi", impone alle parti stipulanti di definire compiutamente i criteri di individuazione dei collaboratori ammessi alla trasformazione, tenendo presenti gli elementi ed i presupposti oggettivi risultanti dalla verbalizzazione.
La procedura di trasformazione trova applicazione anche nei confronti di rapporti di collaborazione già oggetto di accertamento in sede amministrativa o giudiziale, purché non sussistano provvedimenti o sentenze di natura "definitiva", che abbiano già ricondotto i predetti rapporti nell’ambito del lavoro subordinato con i conseguenti effetti sia sul piano contributivo e sanzionatorio. Ciò comporta che il limite alla possibilità di trasformazione è rappresentato da titoli esecutivi non impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) ovvero da sentenze passate in giudicato che accertino l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato.

Preclusione degli accertamenti ispettivi
L’art. 1, comma 1207, della L. n. 296/2006 stabilisce che "per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni".
Sotto il profilo soggettivo, la formulazione normativa va riferita ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di attività denunciata. Sotto il profilo oggettivo, invece, sembrano esclusi dall’accertamento i soli aspetti "di natura fiscale e contributiva" legati a detti rapporti con la possibilità, quindi, che il personale ispettivo possa verificare, ad esempio, eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non riconducibili in alcun modo alle predette materie.

Limiti al risarcimento del danno per assunzioni a tempo indeterminato
L’art. 50, L. n. 183/2010, determina la misura del risarcimento spettante al prestatore di lavoro nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrante nella procedura di stabilizzazione di cui all’art. 1, commi 1202 segg., L. n. 296/2006.
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, nel caso richiamato il datore di lavoro che abbia già offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, ai sensi della disciplina sulla stabilizzazione dell’occupazione, ed abbia ulteriormente offerto dopo il 24 novembre 2010 la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto precedentemente in essere, è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con la corresponsione di un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, L. n. 604/1966 (dimensioni dell’impresa, numero dei dipendenti, comportamento e condizioni delle parti, anzianità di servizio del lavoratore).

Trasformazione dei rapporti nelle attività di call center
La riapertura dei termini per aderire alla procedura di trasformazione disciplinata dall’art. 1, commi 1202 e ss., della L. n. 296/2006, trova applicazione anche per le imprese che operano nelle attività di call center le quali hanno già avviato da tempo tale percorso di trasformazione.
Ciò comporta che, sia le imprese che ad oggi non hanno aderito alla procedura che quelle che hanno sottoscritto accordi parziali o carenti – in quanto non riferiti a tutti i collaboratori oggetto di possibile trasformazione ovvero accordi non in linea con i requisiti minimi di legge – possono attivare il percorso di trasformazione dei rapporti ovvero ampliare la platea dei collaboratori oggetto dei precedenti accordi sindacali.
Nel richiamare l’esperienza maturata nel corso degli accertamenti ispettivi effettuati durante il primo periodo di attivazione della procedura, il Ministero precisa, nella circolare n. 8/2008, che la prestazione di attività out bound non può essere correttamente qualificata autonoma ma subordinata qualora si riscontri anche una sola delle seguenti criticità:
a) il progetto o programma di lavoro non individui la specifica campagna promozionale cui l’operatore è assegnato;
b) la prestazione di lavoro non sia circoscritta alle sole attività out bound e contempli, sia pur parzialmente, anche attività in bound;
c) la prestazione di lavoro non sia resa nell’ambito di un fascia oraria con possibilità per il collaboratore di gestire comunque la quantità e la collocazione temporale della stessa;
d) le concrete modalità di effettuazione della prestazione siano vincolate all’utilizzo di sistemi informatici che non consentono l’autodeterminazione dei ritmi lavorativi;
e) la postazione non sia dotata di apposito dispositivo "break" che consenta al collaboratore di interrompere in qualsiasi momento lo svolgimento della prestazione;
f) il committente eserciti il potere direttivo o disciplinare nei confronti dell’operatore.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Lavoro parasubordinato (parte II)

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Casistica
Nel nostro ordinamento, per consolidato principio giurisprudenziale (vedi ad es. Cass. 10 maggio 2003, n. 7171), qualunque attività lavorativa economicamente apprezzabile può essere astrattamente riconducibile allo schema contrattuale del lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) o del lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.). Ne consegue che l’ascrivibilità del concreto rapporto all’uno o all’altro schema negoziale dipende, nelle singole fattispecie, dall’accertamento dell’effettiva natura e del reale contenuto del rapporto stesso oltre che dalle concrete modalità di espletamento della prestazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, l’elemento peculiare che distingue il primo dal secondo tipo di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, esercitato attraverso l’emanazione di ordini specifici sulle modalità di realizzazione dell’attività lavorativa offerta e verificata in concreto mediante l’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo.
Non assumono invece rilievo determinante – essendo spesso compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con il lavoro autonomo parasubordinato – altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità della prestazione, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo, le modalità di erogazione del compenso, l’assenza del rischio e l’osservanza di un orario.
Si evidenziano di seguito le valutazioni espresse in sede amministrativa o giudiziaria in ordine alla qualificazione di specifiche attività che possono presentare caratteristiche riconducibili sia allo schema contrattuale del lavoro autonomo che subordinato.

Addetti alle pulizie
Indici sintomatici del vincolo della subordinazione insito nel rapporto sono la predeterminazione dell’orario di lavoro, l’esecuzione della attività lavorativa con strumenti e materiali del committente, il divieto di farsi sostituire da terzi, la natura principale dell’attività.
La Cassazione ha formulato le seguenti argomentazioni in un caso di affidamento ad un lavoratore, nella forma dell’appalto, di semplici lavori di pulizia ed in cui si chiedeva il riconoscimento del carattere subordinato e non autonomo della prestazione anche in assenza di evidenti manifestazioni del potere direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro (sentenza 5 maggio 2004, n. 8569).
Premesso che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito, in ipotesi di prestazioni di carattere elementare, ripetitive e puntualmente determinate quanto a modalità esecutive è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito.
L’attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è di solito riscontrata in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), tuttavia un analogo strumento discretivo può validamente adottarsi, all’opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l’esercizio di quel potere gerarchico. Si vuol dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e routinaria e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro potrebbe non avere occasione di manifestarsi (come del resto affermato da Cass. n. 3674 del 2000, secondo cui l’esistenza del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro "è sicuro indice di subordinazione, mentre la relativa assenza non è sicuro indice di autonomia").
Versando in una di quelle ipotesi in cui l’appartenenza di un rapporto all’area dell’autonomia ovvero della subordinazione non può ragionevolmente essere apprezzata con esclusivo riferimento all’esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, è necessario far ricorso ai criteri distintivi sussidiari elaborati dalla giurisprudenza e verificare se possano o meno assumere valore significativo: la continuità e la durata del rapporto; le modalità del pagamento del corrispettivo; la circostanza che gli strumenti di lavoro utilizzati nel servizio di pulizia sono a carico del datore di lavoro; la disciplina dell’orario di lavoro, che si assume stabilito discrezionalmente ma che doveva coincidere, nella fattispecie esaminata, con la chiusura degli uffici.
In correlazione a tale ultimo elemento la Corte sottolinea la necessità di accertare se il prestatore intrattenesse nel contempo altri rapporti di lavoro (non importa se autonomo o subordinato, se di pulizia o di altra natura) in favore di altri committenti e per renderli compatibili individuasse a suo piacimento le ore da impiegare nell’attività di pulizia ovvero se la sua libertà si manifestasse nella mera facoltà di svolgere il suo lavoro in fasce oscillanti (iniziando, ad esempio, talvolta alle 15, talaltra alle 16 e così via), ma sempre nei limiti prefissati dall’altro contraente e con l’obbligo, ad ogni modo, di espletare pur sempre quotidianamente l’incarico assegnato nell’arco  di circa quattro ore giornaliere.

Addetti alla ricezione scommesse
La Corte di cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in svariate ipotesi concernenti rapporti tra agenzie ippiche e addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli, retribuiti a seconda delle ore prestate nei diversi turni predisposti, che i lavoratori erano tuttavia liberi di accettare.
In queste decisioni si è pervenuti generalmente alla affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro e ciò non solo con riguardo ai lavoratori a tempo pieno ed a quelli stabilmente occupati a tempo parziale, ma anche rispetto a quelli cui era riconosciuta la facoltà, ogni volta, di accettare o meno il turno predisposto e, in caso di impossibilità sopravvenuta, di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare un sostituto nell’ambito del gruppo dei lavoratori a disposizione, in quanto – in quest’ultimo caso – non veniva meno la personalità della prestazione, essendo la retribuzione corrisposta all’effettivo erogatore della prestazione lavorativa (Cass. 1° luglio 1999, n. 6761).

Autotrasportatori (padroncini)
Il Ministero del lavoro ha espresso le proprie valutazioni n ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra "padroncini" e imprese di trasporti (Inps circ. n. 218/1996).
Al riguardo il Ministero, dopo aver chiarito che la concreta qualificazione giuridica dei singoli rapporti dei c. d. "padroncini" – come del resto di tutti gli altri rapporti di lavoro nei diversi settori produttivi – nelle specifiche situazioni di fatto in cui essi concretamente operano non si presta ad aprioristiche soluzioni interpretative di carattere generale, riconosce in via generale natura autonoma al rapporto di lavoro in presenza di elementi quali:
– la constatazione che l’organizzazione del lavoro di questo tipo di attività non comporta un rapporto di subordinazione e di eterodirezione, ma richiede invece di avvalersi di una pluralità di unità organizzative con rischio di impresa a loro carico;
– la mancanza di interventi delle aziende di spedizione e trasporto a favore di trasportatori che, nell’ambito della loro attività imprenditoriale, subiscano eventi negativi, quale ad esempio la rottura del mezzo di trasporto di loro proprietà;
– la natura degli accordi tra le rappresentanze associative degli spedizionieri vettori e quelle dei cosiddetti "padroncini"  (non si tratta di contratti collettivi di lavoro ma di accordi tra imprese);
– la non attinenza delle direttive per l’esecuzione del trasporto ai concetti di subordinazione ed eterodirezione, ma la loro stretta correlazione al tipo di contratto stipulato; il contratto di trasporto è infatti soggetto a specifiche condizioni di tempo e di luogo di esecuzione.

Professionisti incaricati di elaborazioni contabili
In relazione all’inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista (incaricato di curare determinate elaborazioni contabili nell’ambito di uno studio professionale) – ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini dello studio professionale siano organizzate in maniera tale da non richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico, concretizzantesi in ordini specifici e nell’esercizio del potere disciplinare – non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo e disciplinare; né possono considerarsi indicativi della natura del rapporto elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione, o eventuali controlli nell’adempimento della stessa, se non si traducono nell’espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione, proprio del datore di lavoro.
In tale ipotesi, secondo Cass. 11 maggio 2005, n. 9894, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della eteroorganizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento dell’attività del professionista con quella dello studio professionale, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere, direttamente e continuativamente, dall’interesse dello studio professionale.

Insegnanti di scuole private
Il rapporto di lavoro degli insegnanti che prestano la loro attività lavorativa presso istituti scolastici privati, è qualificato normalmente subordinato, per il fatto che gli insegnanti sono comunque funzionalmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa scolastica.
Secondo l’Inps (circ. n. 218/1996, n. 210/1997, n. 108/2000) deve peraltro escludersi il carattere della subordinazione e configurarsi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in presenza dei seguenti elementi obiettivi:
– mancata imposizione al docente di un orario prestabilito;
– compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni;
– assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari;
– piena autonomia, da parte del docente, nella scelta delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti;
– volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.
L’elemento  dell’inserimento nell’organizzazione scolastica di per se non è sufficiente a qualificare il rapporto come subordinato. Perchè ciò avvenga è necessario che l’inserimento sia ulteriormente caratterizzato dall’assenza di autonomia dell’insegnante, avuto anche riguardo al concreto esercizio del potere gerarchico e di controllo da parte dei gestori della scuola.

Lettura di contatori
L’attività dell’addetto alla rilevazione periodica dei consumi elettrici ed alla trascrizione dei dati sui supporti forniti dal committente ha caratteristiche di autonoma collaborazione in presenza di: modalità di corresponsione del compenso sulla base dei risultati delle verifiche, assenza di vincoli di orario, organizzazione autonoma dell’attività e totale libertà delle "letture" giornaliere, possibilità del lavoratore rimessa esclusivamente alla sua scelta (salvo l’onere di comunicazione del nominativo dell’incaricato ma senz’alcun intervento del committente) di farsi sostituire. A tal fine non sono state ritenute particolarmente significative le comparazioni fra le prestazioni dei "letturisti" subordinati, dipendenti dallo stesso committente, rispetto a quelli che organizzano in modo autonomo "le modalità dell’adempimento dell’obbligazione di lavoro, seppure vincolate a tempi ristrettissimi" (Cass. 10 maggio 2003, n. 7171).

Medici, biologi, paramedici, terapisti
Per l’accertamento della natura autonoma o subordinata dei rapporti di lavoro instaurati da strutture sanitarie private con medici, biologi, paramedici, tecnici, terapisti della riabilitazione, particolare rilievo assumono, secondo l’Inps (circ. n. 159/1993), le clausole contrattuali che riguardano l’autonomia, anche tecnica, di espletamento delle prestazioni rese dai collaboratori professionali operanti nelle strutture, concernenti:
a) la libera determinazione dei modi e tempi di svolgimento dell’incarico professionale, con particolare riguardo alla scelta degli orari e dei giorni lavorativi da concordarsi con il committente compatibilmente con alcuni orari "fisiologicamente" obbligati o prestabiliti;
b) la possibilità di farsi sostituire da altri professionisti, indipendentemente da ogni direttiva del committente;
c) la non obbligatorietà di fornire giustificazioni in caso di assenza ma, solamente, una semplice comunicazione dell’impedimento.
Inoltre, non è – di massima – considerata rilevante ai fini dell’accertamento della natura subordinata del rapporto, l’utilizzazione da parte del collaboratore professionale delle attrezzature, degli strumenti e dei materiali di proprietà della struttura sanitaria, laddove l’uso di essi necessiti di specifica autorizzazione da parte delle autorità competenti e/o di collaudo periodico a tutela e garanzia dei requisiti di legge.

Promoters e merchandisers
Secondo una decisione della magistratura di merito (App. Bologna 28 dicembre 2007, n. 560) l’attività svolta all’interno di supermercati e ipermercati da promoters (incaricati di eseguire in spazi di facile accesso la presentazione e la tentata vendita di determinati prodotti) e da merchandisers (incaricati di eseguire il caricamento dei prodotti nel bancale di magazzino e da questo alla linea di esposizione) cui venivano richieste prestazioni di natura occasionale, assume carattere di collaborazione autonoma in presenza di elementi quali:
– la possibilità per gli interessati, che collaboravano anche per altri committenti, di rifiutare l’offerta senza dover giustificare la propria indisponibilità;
– la determinazione del compenso non in quote orarie ma per giornata di lavoro;
– l’assenza di direttive/controlli sui tempi e sui modi di svolgimento della prestazione di lavoro (le modalità attuative delle promozioni erano decise da ciascun promoter in base all’esperienza maturata e all’afflusso della clientela nel supermercato);
– non era previsto alcun obbligo di orario (quando terminava la merce da promuovere, i promoters erano liberi di lasciare il supermercato in qualsiasi momento);
– non risultava mai esercitato alcun potere disciplinare.

Strillonaggio
In una fattispecie in cui la distribuzione del quotidiano non era basata su di un numero fisso di venditori, né sussisteva un obbligo di presenza giornaliera, la Cassazione (sentenza 23 dicembre 2004, n. 23897) ha considerato l’attività di vendita ambulante di giornali rientrare nell’area della parasubordinazione, pur essendo gli "strilloni" completamente liberi di determinare il numero dei giorni e la cadenza dell’impegno nella settimana, o anche quella di poter mancare per propri impegni diversi per una intera settimana. La continuità dell’impegno emergeva infatti da varie circostanze: la copertura delle postazioni migliori per la vendita ambulante del giornale avveniva sulla base della priorità acquisita nel tempo dal singolo collaboratore; in media, gli addetti alla distribuzione avevano mostrato una cadenza di presenza settimanale notevole; il committente predisponeva ogni settimana uno schema delle postazioni e dei nominativi che le avrebbero coperte.
La presenza di una programmazione (elastica indubbiamente) faceva logica assegnazione sulla continuità di presenze che si riscontra per queste tipologie contrattuali – ad avviso dei giudici d’appello – sulla base di una disamina ex post, nella prosecuzione nel tempo di prestazioni che fossero tutte riconducibili al contratto inizialmente stipulato. In una sorta di reductio ad unum legittimata dall’implicito elemento volitivo espresso dal collaboratore mediante la reiterazione comunque ravvicinata dell’attività giornaliera, dette prestazioni risultavano ricostruibili, pertanto, come esplicazione nel tempo dell’elastica (non per questo aleatoria, appunto) obbligazione di lavoro assunta dai vari venditori ambulanti.

Steward negli stadi di calcio
Secondo il Ministero del lavoro (lettera circ. n. 6544/2009), le prestazioni rese dagli steward, a norma del D.M. 8 agosto 2007 che regola l’organizzazione di tale tipo di servizio negli impianti sportivi, devono considerarsi – in linea generale e salvo il riscontro in concreto di diverse modalità organizzative – quali prestazioni rese in regime di subordinazione.
Numerosi sono, infatti, gli indici di subordinazione rinvenibili nel citato decreto che denotano la totale assenza di autonomia operativa e organizzativa, fra i quali l’assoggettamento degli steward al potere direttivo e di controllo altrui con inserimento nell’ambito di una struttura rigidamente e gerarchicamente organizzata.
Analoga considerazione deve essere effettuata con riferimento al requisito della occasionalità delle prestazioni, difficilmente riscontrabile in tale tipologia di attività, dovendo il servizio di stewarding essere garantito con continuità e in coordinamento con le Autorità pubbliche preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, come risulta, in particolare, dall’art. 5 del decreto che detta specifiche disposizioni operative per la predisposizione dell’organigramma (approvazione del piano almeno tre giorni prima della gara da parte del Gruppo operativo sicurezza, redazione dell’elenco del personale impiegato, associazione a ciascun nominativo di un numero progressivo, specificazione dell’area o settore di impiego e delle mansioni assegnate a ciascuna unità operativa) e dall’art. 6 che individua in maniera dettagliata le modalità operative del servizio da svolgere (attività di prefiltraggio degli spettatori nelle aree antistanti lo stadio, filtraggi all’ingresso, verifica dei titoli di accesso, instradamento del pubblico verso i posti designati e controllo sugli impianti).
A conferma di tale impostazione il Ministero evidenzia infine che le stesse organizzazioni sportive, pur riconoscendo la liceità del ricorso all’appalto esterno ed alla somministrazione, hanno individuato (in un "documento condiviso" da CONI, FIGC-Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti serie C), come tipologie contrattuali applicabili alla figura professionale in esame il contratto di lavoro part-time, il lavoro intermittente e quello accessorio.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Lavoro parasubordinato (parte I)

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Fonti
Il lavoro autonomo si differenzia dal lavoro dipendente in quanto svolto, come recita l’art. 2222 cod. civ., “con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. La personalità della prestazione accomuna la figura del lavoratore autonomo a quella del piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) e la differenzia da quella dell’imprenditore che organizza il lavoro altrui (art. 2082 cod. civ.).
In questo quadro sistematico il legislatore ha delineato nel tempo, con interventi successivi e non sempre coordinati, una categoria di attività (c.d. lavoro parasubordinato) che si colloca nell’area di confine tra lavoro subordinato e autonomo pur appartenendo per intrinseca natura a quest’ultima tipologia (cfr. Corte Cost. 24 luglio 1995, n. 365)
Il lavoro parasubordinato trova le sue fonti normative:
– nell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 1, L. n. 533/1973, che rende applicabile il rito del lavoro ai “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”;
– nell’art. 50, c. 1, lett. c-bis, inserita nel D.P.R. n. 917/1986 dall’art. 34, L. n. 342/2000 (*), che fa rientrare tra i redditi “assimilati” a quelli di lavoro dipendente, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta …, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino … nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente … o nell’oggetto dell’arte o professione … esercitate dal contribuente”;
– nell’art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, che ha istituito una specifica forma di tutela previdenziale per “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo … nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa …”, di cui al t.u. delle imposte sui redditi;
– nell’art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003, che individua la nuova figura del contratto di lavoro a progetto nell’ambito dei “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione” di cui al citato art. 409 cod. proc. civ.
Come può rilevarsi dall’elencazione che precede, la fisionomia del lavoro parasubordinato non ha ancora raggiunto una configurazione unitaria, valida sia per la disciplina del rapporto che per il trattamento previdenziale e fiscale. Le attività che vi sono comprese presentano comunque proprie caratteristiche comuni che vengono esaminate in questo capitolo.

(*) Fino al 31 dicembre 2000 i redditi derivanti da rapporti di collaborazione erano inquadrati tra gli altri redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Nozione
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono essere classificati in due grandi categorie: i rapporti tipici in quanto espressamente individuati dal legislatore (contratti di lavoro a progetto; uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazione e altri enti; collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; partecipazioni a collegi e commissioni) ed i rapporti non tipizzati.
In ogni caso i rapporti in questione sono qualificati dalla presenza dei seguenti requisiti comuni:
– la necessaria collaborazione tra prestatore e committente, che costituisce il perno di questa figura in contrapposizione con il vincolo della subordinazione al datore di lavoro (e con il conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale) che connota il lavoro subordinato;
– il coordinamento: inteso come connessione funzionale con la struttura organizzativa del committente o, più in generale, con le finalità perseguite dal committente. Ferma restando l’autonomia del collaboratore, il coordinamento assume rilevanza determinante ai fini della qualificazione del rapporto sotto il profilo dell’interazione tra le parti (e in particolare dell’ingerenza del committente) in ordine al raggiungimento del risultato concordato;
– la continuità della prestazione: che ricorre quando la prestazione non sia meramente occasionale, ma sia destinata a protrarsi in un arco di tempo apprezzabilmente lungo e implicante una reiterazione delle prestazioni; la continuità può realizzarsi anche mediante prestazioni istantanee purché funzionalmente collegate tra di loro e concorrenti al soddisfacimento dell’interesse del committente; non è invece richiesta una molteplicità ininterrotta di incarichi. Esulano, pertanto, dalla tipologia di rapporti in esame, quelli che sono determinati da una relazione occasionale con il committente e sono destinati ad esaurirsi con il compimento di un’unica prestazione. Non si ravvisa infatti il requisito della continuità e della coordinazione nell’ipotesi di prestazione unica ad esecuzione istantanea, occasionale e destinata, quindi, a non ripetersi nel tempo. In sintesi, secondo l’Inail (circ. n. 32/2000), il requisito della continuità risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale effettuata in modo regolare e sistematico;
– la personalità della prestazione o almeno la prevalenza del lavoro personale del collaboratore rispetto all’utilizzo di mezzi materiali o all’impiego di altri soggetti dei quali pure il collaboratore può avvalersi. In via esemplificativa, sempre secondo l’Inail, il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburante, con l’obbligo per quest’ultimo dell’acquisto dei prodotti petroliferi forniti dal concedente, rientra nella parasubordinazione se il gestore sia in concreto obbligato ad una continua e coordinata collaborazione con il concedente nell’esercizio di un’attività prevalente personale. Tale rapporto non sussiste invece se il gestore ha organizzato la sua attività con criteri imprenditoriali tali da far ritenere che egli si sia limitato a coordinare e a dirigere l’opera dei suoi collaboratori, senza alcun coinvolgimento personale nella distribuzione del carburante.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

Decreto Sviluppo, credito d’imposta per la ricerca e per le nuove assunzioni

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Nel contesto del decreto Sviluppo (Dl 13 maggio 2001, Gu 13 maggio 2011, n. 110), il Governo ha varato due misure, sotto forma di credito d’imposta, destinate proprio e rifinanziare gli investimenti delle imprese in due importanti ambienti aziendali: quello della ricerca e quello dell’occupazione.

Finanziata la ricerca “incrementale”
Il primo provvedimento contemplato dal decreto Sviluppo dispone l’attribuzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che, negli anni 2011 e 2012, si impegnino in attività di ricerca commissionata all’esterno ad Università ovvero ad enti pubblici di ricerca.
Si tratta, come lo stesso decreto puntualizza, di:

  • Università, statali e non statali, e Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;
  • enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché dell’Asi (Agenzia spaziale italiana);
  • organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2.

Quello previsto dal decreto in commento sostituisce, pertanto, il credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
È evidente, dal tenore della legge, che il Governo abbia voluto garantirsi una sorta di “certificazione” della qualità dei progetti di ricerca implementati. Tant’è che la norma ha circoscritto alle sole attività affidate in outsourcing alle Università ed agli enti pubblici di ricerca il premio fiscale. Come si legge dalla relazione illustrativa al decreto, la quota di ricerca affidata ai predetti enti rappresenta circa il 20% degli investimenti in R&S sostenuti dalle imprese che, in genere, commissionano lavori finalizzati ad obiettivi conoscitivi di nuove metodiche o di nuovi mercati. Anche tale dato, comunque, testimonia come in effetti la ricerca esternalizzata corrisponda solo ad una parte marginale delle attività implementate dalle imprese che, in genere, preferiscono utilizzare strutture e ricercatori interni, anche per garantirsi il necessario know how abbinato alla conoscenza specifica delle peculiarità dell’impresa. A conti fatti, invece, i laboratori interni realizzati dalle poche imprese virtuose del nostro Paese sono lasciati a bocca asciutta dal provvedimento in esame.
Va, comunque, sottolineato che Università ed enti pubblici di ricerca potranno sviluppare le attività commissionategli anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre strutture di ricerca, anche private, che posseggano, però, un equivalente livello scientifico di qualifica. Sarà, poi, cura di un prossimo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze individuare altre strutture cui poter commissionare i progetti di ricerca premiabili col credito di imposta.
Come detto, il nuovo bonus è inizialmente limitato ai soli investimenti realizzati nel biennio 2011-2012. L’incentivo, però, copre la sola quota di spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Non è ben chiaro, al momento, se il confronto debba essere operato esclusivamente con le spese in ricerca “esternalizzate” a favore di Università e Centri pubblici di ricerca effettuate nel triennio o con l’intera spesa sostenuta. In quest’ultimo caso, la norma risulterebbe sostanzialmente iniqua in quanto rapporterebbe due valori oggettivamente non comparabili.
La fruizione dell’incentivo, come spiega il decreto, sarà consentita in tre tranche annuali e andrà ad aggiungersi alla già ordinaria deduzione delle spese sostenute dal reddito d’impresa conseguito nell’esercizio.
Quanto all’importo dell’agevolazione riconosciuta, essa è di sicuro appeal. Il contributo, infatti, è attribuito nella misura del 90% della spesa incrementale di investimento.
Valgono le medesime regole ordinarie che riguardavano le precedenti agevolazioni riconosciute sotto tale forma:

  • il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
  • il contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’agevolazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;
  • non è soggetto al limite annuale di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (si ricorda, al riguardo, che la norma indicata stabilisce che l’importo dei crediti d’imposta utilizzabile in compensazione dal contribuente non può superare il limite annuale di € 250.000. La stessa norma prevede che l’importo non utilizzato in un determinato anno, poiché eccedente il predetto limite, può essere riportato in avanti ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il limite specificamente previsto per tali crediti si cumula con il limite di carattere generale per le compensazioni orizzontali fissato in euro 516.456,90 dall’art. 17 del Dlgs n. 241/1997).

Per le specifiche modalità operative dell’agevolazione in commento bisognerà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Alla misura il decreto garantisce:

  • 55 milioni di euro per l’anno 2011;
  • 180,8 milioni di euro per l’anno 2012;
  • 157,2 milioni di euro per l’anno 2013;
  • 91 milioni di euro per l’anno 2014.

Nuova chance per le assunzioni nel Mezzogiorno
Al via anche la nuova versione del bonus assunzioni. Il decreto sviluppo, infatti, reintroduce una misura storica di incentivo all’innalzamento dei livelli occupazionali nelle aree depresse per tutte quelle assunzioni operate nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto.
La misura è, ovviamente, armonizzata con i requisiti previsti dalla Commissione europea in materia e, pertanto, è riconosciuta nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce.
In sostanza, ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con l’assunzione di nuovi lavoratori è riconosciuto, per ogni nuovo lavoratore assunto, un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali per lo stesso sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.
L’incentivo è, però, concesso per le sole assunzioni di soggetti definiti dalla Commissione europea “svantaggiati”ai sensi del numero 18 dell’art. 2 del predetto Regolamento. Si tratta, come lo stesso Regolamento chiarisce, di lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ovvero membri di una minoranza nazionale.
Nel caso, poi, di assunzioni di lavoratori “molto svantaggiati”, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
A tal riguardo, il decreto ricorda che per lavoratori molto svantaggiati si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
In entrambi i casi, l’agevolazione è attribuita anche per le assunzioni a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
L’incentivo è operativo nelle sole regioni del Mezzogiorno e, quindi, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo del bonus, il decreto ha riproposto l’usuale criterio “incrementale”, che stabilisce la misura dell’agevolazione spettante sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. Ovviamente, l’incremento dovrà essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Si decade dal diritto all’agevolazione concessa:

  • se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti all’arco temporale di cui al comma 1;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
  • nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Anche per il credito di imposta assunzioni sono applicabili le regole ordinariamente previste per i bonus fiscali:

  • il credito di imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi;
  • il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • l’agevolazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con vincolo di utilizzo entro i tre anni successivi la data di assunzione.

Per conoscere le risorse attribuite al bonus in argomento e le modalità attuative, bisognerà attendere un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale e con il Ministro della Gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. In ogni caso, le risorse necessarie all’attivazione della misura agevolativa sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Fondo italiano d’investimento, prime operazioni in strumenti indiretti di intervento

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Il Fondo italiano di investimento dà avvio alle operazioni indirette. Con tre accordi, siglati il 28 aprile scorso, sono stati destinati 65 milioni di euro nella cosiddetta attività di “fondo di fondi”, finalizzata a sviluppare la partecipazione in imprese di piccole e medie dimensioni anche attraverso altri investitori che operano con particolare attenzione al territorio, in linea con gli obiettivi e la strategia del Fondo italiano (v. box sotto).
Gli operatori coinvolti in questa fase del Fondo sono Gradiente Sgr, Futurimpresa Sgr e Progressio Sgr. Oggetto dell’intervento, i tre rispettivi fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

Fondo italiano di investimento

Il “Fondo Italiano di Investimento per le Piccole e Medie Imprese” è stato presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16 dicembre 2009. Il Mef, la Cassa Depositi e Prestiti, l’ Intesa-Sanpaolo, l’UniCredit Group, la Banca Monte dei Paschi di Siena, l’Abi e Confindustria, si sono posti l’obiettivo di costruire una Società di Gestione del Risparmio (Sgr) che collochi quote di un fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati.
 Il Fondo è stato costituito per sostenere, a condizioni di mercato, lo sviluppo delle imprese e per effettuare investimenti nel capitale di rischio delle Pmi.
Il principale scopo perseguito dal Fondo è quello di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese e promuoverne i processi di aggregazione, al fine di favorire la nascita di player nazionali che abbiano gli strumenti per poter competere a livello internazionale.

Destinatari del Fondo
Il Fondo si rivolge alle imprese italiane in fase di sviluppo, con ambizioni di crescita, vocazione all’internazionalizzazione e fatturato indicativamente compreso tra 10-100 milioni di Euro.
Le imprese oggetto dell’investimento vengono selezionate in base ai seguenti requisiti:
• se presentano interessanti prospettive di sviluppo (nazionale e internazionale);
• se intendono intraprendere concreti progetti di aggregazione;
• se hanno prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti o know-how;
• se sono a gestione familiare, ovvero se in esse si sta avviando un processo di ricambio generazionale o imprenditoriale;
• se presentano una seria ed affidabile qualità imprenditoriale.
Il Fondo non investe in società di nuova costituzione (start-up), ad eccezione delle nuove iniziative sviluppate, in un’ottica di diversificazione, da imprenditori, società o gruppi imprenditoriali già operanti, e nelle imprese in crisi, soggette a procedure concorsuali od in esecuzione di piani di risanamento.


Investimenti indiretti
Il Fondo, oltre che attraverso investimenti diretti in imprese, opera attraverso investimenti in altri fondi chiusi di investimento, effettuando operazioni di investimento indiretto (“fondo di fondi”, investendo, cioè, in altri fondi che condividano la politica di investimento e gli obiettivi del Fondo)  in strumenti finanziari non quotati rappresentativi di quote di fondi di private equity (Oicr) o di società finanziarie (ex artt. 106 e 107 Tub) con vocazione in prevalenza territoriale.
Tale forma d’intervento a sostegno del capitale delle Pmi si caratterizza per il fatto che l’investimento non avviene direttamente nell’impresa beneficiaria, ma fornendo capitale, prestiti o garanzie ai fondi di private equity, purché specializzati in investimenti nel capitale di rischio delle Pmi ad alto potenziale di crescita, orientate all’internazionalizzazione del proprio business.
Gli investimenti effettuati in qualità di “fondo di fondi” devono possedere le seguenti caratteristiche: non superare, singolarmente, il 50% del commitment complessivo di ciascuno dei fondi oggetto di investimento e presentare un valore unitario compreso tra i 15 e i 50 milioni di Euro.
Gli operatori destinatari dei committenti del Fondo italiano, già approvati, sono Gradiente Sgr, Futurimpresa Sgr e Progressio Sgr. I fondi oggetto dell’intervento del Fondo Italiano  di Investimento sono, rispettivamente, Gradiente I, Finanza e Sviluppo Impresa e Progressio Investimenti II.

Gradiente I.Gradiente I”, è un fondo comune di investimento mobiliare chiuso gestito da Gradiente Sgr, società nata su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di Sinloc Spa e del team di gestione, con l’intento di mettere a disposizione del territorio di riferimento delle fondazioni sottoscrittrici, parte del patrimonio finanziario delle stesse e, di conseguenza, alimentare lo sviluppo delle imprese locali attraverso processi di aggregazione industriale in Italia e all’estero.
L’intervento di “Gradiente” è finalizzato a sostenere imprenditori che vogliono crescere, in maniera organica o attraverso operazioni straordinarie, consolidando il proprio settore, oppure entrando in nuovi mercati.
 La partecipazione avviene, solitamente, attraverso un aumento di capitale al fine di fornire all’azienda la liquidità necessaria per sostenere il piano di sviluppo. È ammissibile anche l’acquisto, se pur parziale ed in concomitanza ad un aumento di capitale, di quote di pertinenza di terzi.
“Gradiente” valuta con interesse, le aziende che posseggano almeno alcune delle seguenti caratteristiche:
• operatività in un settore in crescita ove l’essere localizzati  in Italia rappresenti un punto di forza;
• presenza di un management forte;
• modello di business scalabile ed esportabile in altri contesti internazionali, anche attraverso l’aggregazione con altri soggetti;
• forte radicamento territoriale.
Il fondo non investe in operazioni di turnaround o ristrutturazione di aziende in difficoltà, né opera nel Venture Capital.

Finanza e Sviluppo Impresa.Finanza e Sviluppo Impresa” è un fondo comune di investimento mobiliare chiuso gestito da Futurimpresa Sgr, società nata su iniziativa delle Camere di Commercio di Milano, Brescia, Bergamo e Como, per sostenere i piani di sviluppo delle PMI locali attraverso investimenti nel capitale di rischio.
Il Fondo premia le “eccellenze” aziendali con validi piani di sviluppo e con particolare propensione all’Innovazione e all’Internazionalizzazione.
Il fondo acquisisce partecipazioni di minoranza in Società di Capitali con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di Euro che hanno sede in Lombardia.
La scelta delle iniziative di investimento avviene selezionando le aziende caratterizzate da concreti piani di sviluppo, a gestione familiare ed in presenza di ricambio generazionale o imprenditoriale, che posseggano marchi o know-how distintivi, che offrano prodotti tipici del “Made in Italy” o che introducano innovazioni tecnologiche.
Il Fondo prevede di detenere le partecipazioni per un periodo medio di 5 anni e mezzo. Esso compie i propri investimenti senza leva finanziaria.

Progressio Investimenti II. “Progressio Investimenti II”, è il secondo fondo comune di investimento mobiliare chiuso lanciato da Progressio Sgr, società indipendente nata nel 2004 su iniziativa del Gruppo Mittel, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Istituto Atesino di Sviluppo Spa., oggi controllata dal management team.
Gli investimenti di Progressio si caratterizzano per l’approccio fortemente operativo e industriale mirato alla crescita delle aziende e per l’attenzione particolare a supportare i passaggi generazionali, anche creando l’opportunità per il management team delle aziende di diventare a loro volta imprenditori.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Definita la misura della detassazione per le imprese del tessile

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Con il Provvedimento Protocollo n. 46743/2011, emesso dal direttore dell’Agenzia delle entrate, è stata fissata nella misura del 25,1903 per cento l’ammontare percentuale della detassazione spettante, ai sensi dell’articolo 4, commi da 2 a 4, del Dl 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. Tremonti-quater), sul totale degli investimenti eseguiti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo – finalizzate alla realizzazione di campionari – da imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco 2007.
Considerando il numero delle imprese istanti, la percentuale comunicata dal Ministero deve ritenersi alquanto soddisfacente. Il valore dell’agevolazione, richiesta attraverso la procedura telematica, per il tramite del modello informatico Crt, infatti, è stato determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto.

Cenni sulla detassazione
L’agevolazione è stata introdotta con l’art. 4, commi da 2 a 4, del Dl 25 marzo 2010, n. 40 sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, a favore delle imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco 2007.
La legge 22 maggio 2010, n. 73 (di conversione del decreto) ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime agevolativo in esame, che riguardano in particolare:

  • l’ambito soggettivo, esteso alle imprese che svolgono attività produttive classificabili anche in altre divisioni della tabella Ateco 2007;
  • l’ambito territoriale, delimitato agli investimenti effettuati nell’Unione europea;
  • il diverso quadro di riferimento comunitario in cui è applicata l’agevolazione, fruibile nel rispetto dei limiti previsti dal Dpcm 3 giugno 2009 per gli “aiuti di importo limitato”, in luogo dei limiti previsti per gli “aiuti di importanza minore”, c.d. de minimis.

Le predette modifiche sono state tutte esaurientemente trattate nella circolare 57/E/10.
Quanto al primo dei summenzionati aspetti, è bene ricordare che, nella versione originaria, il bonus era limitato alle sole attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007. Successivamente, nel contesto della legge di conversione del Dl 40/2010 (legge 73/2010), il beneficio fiscale è stato esteso anche imprese le cui attività siano classificabili nella divisione 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20 (fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini) della divisione 32, limitatamente alla “fabbricazione di bottoni”.
Tali soggetti potranno avere accesso all’incentivo per gli investimenti operati dal 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Passando ai territori di vigenza dell’incentivo, la legge 73/2010 ha chiarito che le attività di ricerca e sviluppo – comprese quelle per la realizzazione di prototipi – sono agevolabili dovunque queste siano condotte, anche al di fuori della Ue. Diversamente, invece, per la materiale realizzazione del campionario che, come attività, non potrà essere eseguita al di fuori dell’Unione europea. Tale principio, spiega la circolare in commento, si applica sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizzi in proprio il campionario, sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario commissioni la fase di realizzazione del campionario a terzi. Tuttavia, tale limitazione è operativa per i soli investimenti operati a decorrere dallo scorso 26 maggio per i soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007, mentre, per i restanti soggetti ammessi la limitazione è generale. La realizzazione all’interno della Ue del campionario dovrà risultare da adeguata documentazione probatoria.
Per quanto riguarda, invece, la compatibilità dell’agevolazione con la normativa europea, la circolare spiega che, diversamente da quanto previsto all’inizio, al bonus devono applicarsi i limiti e le condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”, di cui all’articolo 3 della Direttiva emanata con il Dpcm 3 giugno 2009. Si tratta, come noto, della normativa che consente agli Stati membri la possibilità di accordare particolari categorie di “aiuti temporanei” in conseguenza delle difficoltà provocate all’economia reale dalla situazione di crisi finanziaria ed economica.
In merito al periodo di applicabilità dell’agevolazione, la circolare ha chiarito che bisogna distinguere tra le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2010, agevolabili in base al regime vigente, e quelle sostenute dai soggetti con periodo di imposta “a cavallo” dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest’ultima data, agevolabili solo dopo il recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e l’autorizzazione della Commissione europea.
Particolare attenzione, poi, va posta a proposito del rispetto dei vincoli di cumulo dell’agevolazione. Anche in questo caso la circolare si è soffermata sul:

  • divieto di cumulo con gli aiuti concessi in base al regime c.d. de minimis;
  • limite quantitativo di cumulo di 500.000 euro, determinato tenendo conto dell’importo degli aiuti complessivamente ricevuti nell’arco temporale 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, considerando sia gli aiuti c.d. “de minimis”, sia gli “aiuti di importo limitato”;
  • divieto di cumulo con altri incentivi costituenti “aiuti di Stato” e, in particolare col credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Misura dell’agevolazione fruibile
Il valore dell’agevolazione, richiesta attraverso la procedura telematica, per il tramite del modello informatico Crt, è determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto.
Con il Provvedimento Protocollo 46743/2011, l’Agenzia delle entrate ha fissato nella misura pari al 25,1903 per cento l’ammontare percentuale della detassazione rispetto al totale degli investimenti eseguiti.
Quanto alle ipotesi agevolabili, ovverosia la base su cui applicare la percentuale determinata, la circolare n. 22/E/2010 ha ricordato che sono classificabili nella “ricerca industriale” le attività di:

  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  • creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Sono, invece, classificabili nello “sviluppo precompetitivo” (o sviluppo sperimentale) le attività di:

  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Segnatamente al settore tessile, il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi:

  1. ricerca ed ideazione estetica;
  2. realizzazione dei prototipi;
  3. preparazione del campionario o delle collezioni;
  4. promozione del campionario;
  5. gestione del magazzino campioni”.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame, le attività sub 1) e 2) sono sempre agevolabili, mentre le altre sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.
Per le finalità di cui sopra, sono ammissibili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

  • il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
  • i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
  • la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  • i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese generali.
  • i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Lazio, fondi alle imprese che conciliano lavoro e famiglia

IN SINTESI

BENEFICIARI
Datori di lavoro privati in forma singola o associata con almeno 15
lavoratori

ATTIVITÀ AGEVOLABILI
• Introduzione o potenziamento di modelli organizzativi
flessibili
• Erogazione di servizi di conciliazione

SPESE AMMISSIBILI
• Risorse umane (costo delle risorse umane interne ed esterne
per la gestione dei servizi, spese di consulenza e progettazione);
• Spese di funzionamento e di gestione;
• Altre spese, tra le quali: – acquisto di materiale
didattico,cancelleria e materiale di consumo; – spese di assicurazione
connesse all’intervento; – fideiussione.

AGEVOLAZIONI
Finanziamento a fondo perduto fino a 300.000 euro a progetto

PROCEDURA
La domanda deve essere presentata, utilizzando la modulistica
predisposta dalla Regione, mediante raccomandata A/R, nei termini
indicati dall’Avviso pubblico

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ
Le difficoltà di compilazione della modulistica e stesura
dei progetto sono temperate dalla possibilità di rivolgere
quesiti online sul sito portalavoro Regione Lazio e dal fatto che il
finanziamento può essere in parte utilizzato per spese di
consulenza e progettazione

TEMPI
La valutazione dell’ammissibilità o meno dei
singoli progetti presentati ha come spartiacque la successiva scadenza
per la presentazione dei progetti.
L’intervento finanziato ha una durata massima di 24 mesi

COSTI
Le spese postali per presentare la domanda (le spese di consulenza e
progettazione rientrano tra le spese ammisibili)

PROBABILITÀ
I fondi complessivamente messi a disposizione sono 9.500.000 euro; le
probabilità di accedere al finanziamento sono maggiori,
presentando il progetto entro le prime scadenze

IN DETTAGLIO

NORMATIVA
Avviso pubblico “Lavoro formato famiglia – Interventi di Flessicurezza
per favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa”
Il testo dell’Avviso e della Determinazione sono disponibili
sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it

MODULISTICA
La modulistica è disponibile sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it,

Contemperare gli impegni del lavoro con la cura della propria
famiglia è un’esigenza avvertita sempre di
più dai lavoratori, ma che ha inevitabilmente un impatto
sulle imprese.
Si tratta di una realtà evidente, alla quale sul piano
normativo si fa fronte prevedendo e incentivando le cosiddette azioni
positive, ossia misure per favorire, nei fatti, un miglior equilibrio
tra vita familiare e vita lavorativa.
Il meccanismo viene reso operativo con gli avvisi pubblici, dove sono
indicate di volta in volta le specifiche misure che si intendono
promuovere, mediante il finanziamento dei progetti finalizzati alla
loro attivazione.
In questo contesto si colloca il nuovo bando flexicurity
(v. box sotto) – “Lavoro formato
famiglia” – della Regione Lazio,
che finanzia, con 9.500.000 di euro,
l’introduzione o il potenziamento di modelli
flessibili di organizzazione del lavoro,
accompagnati
dall’attivazione di servizi di conciliazione in
favore dei lavoratori e delle lavoratrici con carichi di cura.
Per consentire alle imprese di valutare più agevolmente
l’opportunità offerta da questo avviso pubblico,
si fa seguire una scheda che riepiloga (v. tavola
sotto) i punti principali del bando. Si ricorda, inoltre, che tutta la
documentazione utile alla presentazione dei progetti è
disponibile sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it, al quale si
rinvia. I progetti possono essere presntati ad una delle seguenti
scadenze: 31 maggio 2011; 30
settembre 2011
e 31 gennaio 2012.

Modello flexicurity

Il modello flexicurity
Intende coinvolgere, attraverso politiche attive del lavoro, le persone
inattive, i disoccupati, occupati per garantire un più
facile accesso o la permanenza nell’ambito del lavoro allo
scopo prioritario di bilanciare la sicurezza e la
flessibilità.

Scheda
riepilogativa

Chi
può presentare i progetti

Sono ammessi al
finanziamento i datori di lavoro privato, in
forma singola o associata
(Ati/Ats). Possono quindi
presentare i progetti: le imprese, gli imprenditori individuali, le
società, le società cooperative, i consorzi, le
onlus e le associazioni.
Al momento della presentazione del progetto i datori di lavoro devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • numero di
    lavoratori
    registrati nel libro unico con contratto in
    corso non inferiore a 15 (sia per il
    soggetto proponente singolo sia per Ati/Ats nel suo complesso);
  • sede legale
    e/o operativa nella regione
    Lazio
    ;
  • regolarità
    contributiva;
  • non
    risultare in stato di fallimento
    , liquidazioni o
    situazioni similari;
  • rispettare
    le norme vigenti in materie di:
    edilizia e urbanistica;
    tutela dell’ambiente; igiene e sicurezza; pari
    opportunità; rispetto del contratto collettivo nazionale o
    territoriale..

I progetti
possono essere presentati anche in partenariato con enti pubblici
,
che assumeranno il ruolo di partner esterni e devono corrispondere un
ulteriore finanziamento non inferiore al 10% (reso anche attraverso
fornitura di servizi)
Non è ammessa, a pena di esclusione, la
partecipazione di un medesimo soggetto a più di un intervento
nell’ambito
del bando in esame.

Per quale
importo è concesso il finanziamento

Tetto massimo di
finanziamento è paria a 300.000 € a
progetto, così suddivisi:

• una quota non superiore al 30% del
finanziamento,
per i modelli organizzativi flessibili
• una quota non inferiore al 70% del
finanziamento,
per i servizi di conciliazione.
Il finanziamento non è cumulabile con altri benefici
percepiti per la stessa finalità e va coordinato con le
regole del de minimis

Quali sono le
misure finanziabili

I progetti
presentati dalle imprese devono fornire risposte concrete alle esigenze
di conciliazione
tra i tempi di vita e di lavoro e
prevedere tutte e due le tipologie di azioni
positive indicate dal bando
, ossia:
• azioni per introdurre o potenziare modelli organizzativi
flessibili;
• erogazione di servizi di conciliazione.

In cosa
consistono le azioni positive per introdurre o potenziare modelli
flessibili di organizzazione del lavoro

A titolo
meramente indicativo nel bando sono indicate
le seguenti
misure:
telelavoro (domiciliare,
presso tele centri, prestazioni mobili ecc.);
• formule più flessibili e reversibili di part-time;

job sharing
(lavoro ripartito tra più lavorati/lavoratrici) e job
rotation

formule organizzative family-friendly
piani di carriera.

(rotazione o sostituzione tra lavoratori o lavoratrici); come ad
esempio: la flessibilità oraria, la banca ore, permessi
straordinari, forme di tutoring per i lavoratori/lavoratrici che
rientrano da periodi di prolungata assenza (es. congedo parentale);

In cosa
consistono i servizi di conciliazione

A titolo
meramente indicativo nel bando sono indicate
le seguenti
misure:
asili nido e servizi similari
(es. baby parking, ludoteche, spazi studio e gioco);
servizi di trasporto/accompagnamento
servizi di assistenza ad
anziani, malati e disabili;
servizi di doposcuola
per i bambini che frequentano le elementari.

I servizi di conciliazione
possono essere gestiti in proprio dal proponente o in outsourcing, anche
attraverso buoni per la conciliazione individuali.

Quale
è la durata massima del progetto

L’intervento
finanziato ha una durata massima di 24 mesi.

Quali sono i
lavoratori destinatari dell’intervento finanziato

Gli interventi finanziati
sono destinati ai lavoratori o alle lavoratrici
obbligatoriamente registrati nel Libro
unico.
I beneficiari delle misure attivate dal progetto devono necessariamente
avere un rapporto di lavoro in atto con il soggetto
proponente
e il contratto deve avere durata almeno pari
al loro coinvolgimento nel progetto, al momento dell’avvio
del progetto stesso. Nel caso di Ati/Ats, almeno un lavoratore
appartenente a ciascun soggetto partecipante al raggruppamento,
dovrà essere destinatario di almeno una delle azioni
progettuali
Si tratta di:
• Lavoratori subordinati (tutti);
• Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
• Associati in partecipazione (con solo apporto di lavoro o
con apporto di capitale e lavoro).
• Collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
• Coadiuvanti delle imprese commerciali;
• Soci lavoratori (che non abbiano ub contratto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con la
società);
• Lavoratori occasionali autonomi;
• Tirocinanti;
• Stagisti;
• Titolari di partita Iva.

Quando va
presentato il progetto

Le scadenze previste per la
presentazione dei progetti sono le seguenti:
• 31 maggio 2011;
• 30 settembre 2011;
• 31 gennaio 2012

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

*Avvocato e content manager di www.dottorlex.it

La Lombardia favorisce lo start up di impresa

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IN SINTESI

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese start up condotte da giovani, donne e
soggetti svantaggiati

ATTIVITÀ
AGEVOLABILI

Saranno agevolabili i progetti di sviluppo di start up imprenditoriali
realizzate dai soggetti ammissibili

SPESE
AMMISSIBILI

Adeguamenti tecnici e impiantistici della sede, acquisto di beni
strumentali e arredi; avvio attività in Franchising;
progettazione e realizzazione di un sito internet aziendale; affitto
dei locali; automezzi nuovi; acquisto di attività
preesistente; licenze e brevetti industriali; garanzie; spese generali
in misura forfetaria nel limite massimo del 5%

AGEVOLAZIONE
Cofinanziamento a medio termine o locazione finanziaria di beni
strumentali da un minimo di 15.000 a un massimo di 200.000 euro.
L’intervento finanziario copre il 100%
dell’investimento ammissibile di cui il 70% quota Fondo
Regionale ed il restante 30% quota Intermediari bancari e finanziari
convenzionati. Il tasso nominale annuo di interesse a valere sulla
quota di Fondo Regionale è pari al 0,50 %

PROCEDURA
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere
presentata esclusivamente on line a partire dalle ore 9.30 di
lunedì 30 maggio 2011 con modalità ”a
sportello” e fino ad esaurimento dei fondi disponibili al
seguente indirizzo telematico https://gefo.servizirl.it/

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ
Non si riscontrano particolari difficoltà
nell’elaborazione delle domande di finanziamento

TEMPI
Trattandosi di un bando a sportello, l’istruttoria si svolge
in tempi abbastanza rapidi

COSTI
Molto contenuti, in quanto tutto si svolge tramite procedura
informatizzata

PROBABILITÀ
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30 milioni di
euro. Considerata l’entità del finanziamento, le
probabilità di accedere all’agevolazione sono buone

IN DETTAGLIO

NORMATIVA
• Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n°
5190 del 2007 che istituisce il fondo di rotazione per
l’imprenditorialità FRIM
• Bando – Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia
n° IX/50 del 30 marzo 2011
• Decreto Dirigenziale della Direzione Generale industria,
artigianato, edilizia e cooperazione n° 3678 del 21 aprile 2011

MODULISTICA E
INFORMAZIONI
http://www.giovaneimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=559&Itemid=374
startup_frim@regione.lombardia.it

Con questo bando la Regione ha deciso di puntare su quelle
categorie sociali che sono allo stesso tempo garanzia per il futuro, ma
anche soggetti svantaggiati della nostra società: giovani e
donne. Questo è il senso della linea di intervento n. 8 del Fondo
di rotazione per l’imprenditoria denominata “Start
up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limite di
età) e soggetti svantaggiati (senza limite di
età). Questi ultimi comprendono, in particolare, coloro che
sono disoccupati oppure in cassa integrazione
.
Lo scopo principale è quello di sostenere, favorire ed
incentivare l’avvio di nuove
attività imprenditoriali sul territorio regionale
,
attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.
In pratica, si tratta di un tentativo di dare uno scrollone
all’economia regionale, investendo in energie fresche per
generare maggiore competitività.
In particolare, il bando – che è stato aperto il 30 maggio secondo la modalità a sportello –
intende favorire la nascita di nuove imprese attraverso il sostegno, la
valorizzazione e l’individuazione delle capacità e
potenzialità imprenditoriali dei soggetti con maggiore
rischio occupazionale e di esclusione dal mercato del lavoro,
favorendone il consolidamento e radicamento sul territorio lombardo.
Intende inoltre sostenere e valorizzare il capitale umano e le pari
opportunità mediante la creazione di nuove leve
imprenditoriali all’interno dei diversi settori di
attività e ridurre il tasso di mortalità delle
nuove imprese correlato alla carenza dei fattori di conoscenza del
tessuto produttivo, di stabilità e di continuità
delle nuove iniziative imprenditoriali.
Un tentativo di rilancio dell’economia e una ventata di
ottimismo per uscire da una crisi economica e finanziaria che ormai
attanaglia da troppo tempo il tessuto imprenditoriale lombardo.

Beneficiari
Possono presentare domanda di accesso al bando le micro
e piccole medie imprese
che alla data di presentazione
on line della domanda sono in possesso di uno dei seguenti requisiti in
alternativa:

  • essere impresa individuale
    con titolare giovane, o donna o soggetto svantaggiato;
  • essere impresa familiare
    (art. 230-bis del codice civile) con titolare giovane o donna o
    soggetto svantaggiato;
  • essere società di persone
    con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani
    e/o donne e/o soggetti svantaggiati;
  • essere società di capitali
    con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani
    e/o donne e/o soggetti svantaggiati. Tali soggetti devono detenere,
    inoltre, almeno i due terzi delle quote di capitale.

Le suddette tipologia di impresa devono inoltre essere
iscritte al registro delle imprese da non più di 12 mesi o
esclusivamente per le società di persone e di capitali,
completare l’iscrizione entro e non oltre 90 gg. dalla
presentazione on line della domanda ed avere sede operativa in
Lombardia.
I titolari delle imprese di cui alla lettera a) e b) ed i 2/3 dei soci
delle imprese di cui alle lettere c) e d) dovranno essere residenti
in Lombardia da non meno di 5 anni
antecedenti la data
di presentazione on line della domanda.
Sono esclusi i settori di attività Cod. Ateco
2007
di seguito elencati:

  • G 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati
    di alimentari vari;
  • G 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati
    di alimentari vari;
  • G 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti
    (sexy shop);
  • G 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non
    alimentari nca;
  • I 56.10.4 Ristorazione ambulante e geleteria ambulanti;
  • I 56.10.5 Ristorazione su treni e navi;
  • J 61.9 altre attività di telecomunicazione;
  • N 77.22 Noleggio di videocassette e dischi;
  • R 92 attività riguardanti le lotterie, le
    scommesse, le case da gioco;
  • S 94 attività di organizzazioni associative;
  • U 99 organizzazioni ed organismi extraterritoriali;
  • Sono esclusi i settori previsti dal Regolamento Ce
    1998/2006 relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88
    del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Attività agevolabili
Sono agevolabili i programmi di sviluppo di
attività imprenditoriali start up volti a valorizzare le
capacità e potenzialità imprenditoriali dei
soggetti con maggiore rischio occupazionale
e di
esclusione dal mercato del lavoro.
Il programma di investimento deve essere realizzato
nell’ambito del territorio di Regione Lombardia.

Spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto di Iva, le seguenti tipologie di spesa
sostenute successivamente alla data di presentazione on-line della
domanda:

  • costi per adeguamenti tecnici e impiantistici
    dell’immobile sede dell’attività nel limite
    massimo del
    30% del
    programma di investimento ammissibile;
  • acquisto di beni strumentali nuovi di
    fabbrica
    finalizzati all’avvio
    dell’attività quali attrezzature, macchinari,
    impianti specifici (esempio impianti per telelavoro), arredi;
  • costi di avvio attività in
    Franchising
    (fee di ingresso). Tali costi non potranno superare
    il 60%
    dei costi totali dell’investimento
    programmato e ammesso;
  • spese progettazione e realizzazione di un
    sito internet
    aziendale;
  • affitto dei locali sede
    dell’iniziativa per il primo anno di attività e
    sino a un importo massimo del 20%
    dell’investimento ammissibile;
  • acquisto di automezzi nuovi di fabbrica
    e strettamente necessari allo svolgimento del ciclo produttivo (sono
    esclusi mezzi per l’esercizio di attività di
    autotrasporto merci c/to terzi);
  • acquisto di attività
    preesistente nel limite dell’80%
    del programma
    d’investimento;
  • acquisto di attività preesistente
    condotta da impresa familiare fino al 100%
    del programma
    di investimento (l’impresa familiare acquisita deve risultare
    in attività da almeno 5 anni);
  • licenze di sfruttamento economico, brevetti
    industriali, licenze di software
    ;
  • costi sostenuti per garanzie nel limite
    massimo del 3%
    del programma di investimento ammissibile
  • spese generali in misura forfetaria
    nel limite massimo del 5% del
    programma di investimento ammissibile.

Agevolazione
Gli interventi finanziari saranno concessi nei limiti del Regolamento
Ce 1998/2006 relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato, cioè entro il de minimis.
La durata del programma di investimento
deve essere di 12 mesi dalla data del decreto di
concessione dell’agevolazione
, che consiste in
un co-finanziamento a medio termine o locazione finanziaria di beni
strumentali con gli intermediari bancari e finanziari convenzionati con
il Soggetto Gestore (Finlombarda).
L’intervento finanziario concedibile può variare
come segue:

  • da un minimo di euro 15.000 a un massimo di
    euro 40.000
    per imprese individuali o
    familiari
    condotte da giovani o donne;
  • da un minimo di euro 15.000 a un massimo di
    euro 200.000
    per le società di
    persone o di capitali
    ;

L’intervento finanziario copre il 100%
dell’investimento ammissibile
di cui il 70%
quota Fondo regionale ed il restante 30%
quota intermediari bancari e finanziari convenzionati. Il tasso
nominale annuo di interesse
a valere sulla quota Fondo
regionale è pari allo 0,50%.
La durata dell’intervento finanziario varia da un minimo
di 3 a un massimo di 7 anni
, di cui al massimo 2 anni di
preammortamento.
A supporto del finanziamento saranno richieste idonee garanzie.

Procedura
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere
presentata esclusivamente on line a
partire dalle ore 9.30 di lunedì 30 maggio 2011 con modalità
”a sportello” e fino ad esaurimento dei fondi
disponibili
al seguente indirizzo telematico https://gefo.servizirl.it/.
La gestione della linea di intervento n. 8 è affidata a
Finlombarda Spa-società finanziaria della Regione Lombardia.
In caso di necessità di assistenza tecnica
alla compilazione on line delle domande è possibile
contattare

Lombardia Informatica Spa
– tel. 800131151 dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Una volta completata l’istruttoria, a cura di
Finlombarda, la Regione emana un decreto di concessione
dell’agevolazione. L’erogazione del finanziamento
può avvenire quindi in una o due tranche.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Dall’ottimizzazione della produzione alla gestione integrata della Supply Chain

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La gestione della produzione riguarda non solo la risoluzione di tutti i problemi di ottimizzazione connessi con i processi produttivi, ma coinvolge trasversalmente la maggior parte delle funzioni aziendali come gli Acquisti, la Logistica, il Personale, la Qualità e le Vendite.
Allo stato attuale, appare ancora marginale il coinvolgimento della produzione nella Supply Chain aziendale. Una maggiore integrazione comporterebbe vantaggi competitivi soprattutto nell’attuale contesto in cui operano le imprese che concorrono in mercati globali caratterizzati da un’estensione della filiera e da esigenze di rapidità di adattamento pur mantenendo costi di produzione e livello di servizio ottimali.
Partendo dal presupposto che la Supply Chain, per essere orientata al successo, debba essere coerente con le strategie di business, Strategic Management Partners propone un approccio coordinato e integrato di gestione di tutta la filiera logisticoproduttiva che si articola in cinque passi principali:

  1. Comprensione del mercato e della domanda: comprensione delle esigenze del mercato e delle caratteristiche della domanda per capire gli impatti sull’orientamento strategico della supply chain;
  2. Valutazione asis della supply chain: esplicitazione delle caratteristiche distintive della supply chain allo stato attuale identificandone l’orientamento verso reattività o efficienza;
  3. Verifica corrispondenza tra supply chain e mercato: allineamento tra le proprietà intrinseche che la supply chian dovrà avere e le caratteristiche del mercato e della domanda a cui dovrà indirizzarsi;
  4. Integrazione e coordinamento dei processi: reingegnerizzazione dei processi logistico‐produttivi per intervenire sulle aree di criticità che non sono allineate alle priorità strategiche identificate;
  5. Misurazione prestazioni: definizione di un adeguato set di indicatori di prestazione per diagnosticare eventuali criticità e risalire ai principali fattori causali.

Strategic Management Partners – 01net

Le facilitazioni per l’accesso al credito per le Pmi

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Il 16 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i vertici dell’Abi e delle associazioni imprenditoriali hanno firmato l’Accordo per il credito alle piccole e medie imprese che si sostanzia in quattro importanti interventi:

  • proroga di sei mesi (fino al 31 luglio 2011) della moratoria per le Pmi che non ne abbiano già beneficiato;
  • allungamento della durata del mutuo per le Pmi che hanno già beneficiato della moratoria, potendo eventualmente usufruire della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o dell’Ismea, o di un finanziamento della Cassa depositi e prestiti;
  • copertura dal rischio di tasso con strumenti semplici e facilmente comprensibili;
  • disponibilità di un finanziamento proporzionale all’aumento di capitale per le Pmi che rafforzano il patrimonio.

La ratio del sistema di azioni approvato dagli stessi attori che avevano già dato vita, il 3 agosto del 2009, alla sospensione dei debiti delle Pmi verso il sistema creditizio è rinvenibile nel fatto che l’attuale andamento dell’economia nazionale presenta, purtroppo, ancora segni deboli di ripresa che fanno presagire inevitabili problemi di liquidità per tutte le imprese. Soprattutto, si ravvede la necessità di offrire un sostegno alle aziende sane, che hanno superato la fase più acuta della crisi e che sono nelle condizioni di riprendere il proprio percorso di sviluppo. A tal fine, sono stati previsti ulteriori strumenti, finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria e all’ampliamento delle opportunità di accesso al credito.
La circolare Abi del 23 febbraio 2011 ha fornito, inoltre, alcuni importanti chiarimenti per la corretta applicazione, da parte delle banche, delle misure previste dall’accordo, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2011. Destinatarie degli interventi contemplati sono esclusivamente le piccole e medie imprese, così qualificabili in conformità alla normativa comunitaria, operanti in Italia in qualsiasi settore di attività.

Proroga dei termini della moratoria
La prima tipologia di intervento prevista dall’Accordo consiste nella proroga dei termini dell’Avviso comune del 3 agosto 2009, relativamente alla richiesta della sospensione dei debiti delle Pmi verso il sistema creditizio. Si è, quindi, deciso di replicare l’esperienza positiva della moratoria che ha registrato, sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre 2010, un ammontare di debiti sospesi di circa 190.000 imprese, per un controvalore di finanziamento pari a 56 miliardi di euro.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 31 luglio 2011. Sono fatte salve tutte le disposizioni dell’Avviso comune del 3 agosto 2009 e del relativo addendum del 23 dicembre 2009, inclusa la previsione che l’impresa richiedente debba avere esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” alla data del 30 settembre 2008 (ossia non avere debiti in sofferenza o incagliati). In ogni caso, potranno essere ammessi alla sospensione solo i finanziamenti che non hanno già fruito del beneficio in base al richiamato Avviso.
I mutui in preammortamento potranno essere ammessi alla sospensione qualora il periodo di preammortamento termini prima del 31 luglio 2011 ed entro tale data è presentata domanda di sospensione da parte dell’impresa interessata.
Le banche che hanno aderito all’Avviso Comune accettano di prorogare automaticamente l’operatività dell’intervento fino al 31 luglio 2011, a meno che non abbiano comunicato alla Segreteria Generale dell’Abi diversa volontà, entro 20 giorni dall’invio, da parte dell’ABI, della lettera circolare del 23 febbraio scorso.

Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine
La banca aderente all’accordo potrà, inoltre, allungare la durata del piano di ammortamento del mutuo a fronte del quale l’impresa ha fruito della moratoria. Non è, invece, prevista (come chiarito dall’Abi nella relativa circolare) la possibilità di richiedere l’allungamento di un’operazione di leasing, sebbene abbia beneficiato della sospensione.
Al fine dell’accesso all’allungamento della durata del prestito, è necessario che l’impresa richiedente abbia provveduto a pagare con regolarità gli interessi per tutta la durata della sospensione e, al termine di tale periodo, abbia ripreso il rimborso delle relative rate di ammortamento.
Il periodo massimo di allungamento ottenibile è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento e, in ogni caso, non potrà essere superiore a 2 anni per i finanziamenti chirografari  e a 3 anni per quelli ipotecari.
Il tasso di interesse applicabile per la dilazione del prestito è in via generale quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti. Per le imprese che presentano “tensioni sul fronte della liquidità”, è prevista la possibilità di applicare un tasso pari a quello contrattuale, qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le Pmi o del Fondo Ismea o dell’intervento della Cassa Depositi e prestiti. Inoltre, se il finanziamento originario è assistito da garanzie, sarà necessario provvedere all’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo.
Al momento della presentazione della domanda, l’impresa richiedente deve essere qualificabile come “sana”. Deve trattarsi, quindi, di impresa che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, né deve avere procedure esecutive in corso.
Le domande di allungamento potranno essere presentate solo al termine del periodo di sospensione, accordato ai sensi dell’Avviso Comune, e non oltre sei mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l’operazione di allungamento può, comunque, essere richiesta entro il 30 aprile 2011.
Possono essere oggetto di allungamento ai sensi dell’Accordo in esame anche i finanziamenti che abbiano beneficiato della sospensione secondo quanto previsto dall’addendum all’Avviso Comune, sottoscritto il 23 dicembre 2009. Si tratta dei mutui a fronte dei quali è stato riconosciuto un contributo pubblico. A tal proposito, si sottolinea la necessità che l’Ente che ha concesso l’agevolazione dichiari che anche l’operazione di allungamento (oltre quella di sospensione già realizzata) è ammissibile e che la stessa non comporta la modifica del piano originario di erogazione dei contributi. Nel caso contrario, l’operazione di allungamento non verrà ammessa ai nuovi benefici dell’Accordo.
Come chiarito anche dalla circolare Abi, le imprese che fruiscono dell’allungamento della durata del piano di ammortamento continuano ad essere rilevate, ai fini di vigilanza, tra le esposizioni classificate come “in bonis”. Il prolungamento del prestito, infatti, non determina un cambiamento della qualità creditizia dell’impresa che rimarrà nelle esposizioni in bonis, salvo che non intervengano elementi obbiettivi nuovi che inducano la banca a rivedere il suo giudizio.
Data la finalità dell’intervento, per la realizzazione delle operazioni in commento, le banche si impegnano a non gravare le imprese con spese o altri oneri, oltre a quelli eventualmente sostenuti nei confronti di terzi, che possano essere adeguatamente documentati.

Copertura del rischio di tasso
Le imprese che beneficiano dell’allungamento del periodo di ammortamento del mutuo e che ne facciano specifica richiesta possono aderire a strumenti di gestione del rischio di tasso. Si tratta di strumenti semplici, di immediata comprensione e strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti (per quanto riguarda la durata, il valore e il parametro di indicizzazione), che consentiranno alle imprese di proteggersi efficientemente da andamenti non favorevoli dei tassi di mercato. I dettagli di tali operazioni, con riferimento alle caratteristiche e agli effetti economici delle stesse, sono esplicitati nell’allegato all’Accordo.
In particolare, gli strumenti di gestione del rischio di tasso che le banche aderenti metteranno a disposizione sono rappresentati da:

  • conversione del tasso di interesse dei mutui a medio e lungo termine da variabile a fisso;
  • fissazione di un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile.

Nel primo caso, l’impresa si protegge dal rischio di dover sostenere oneri di volta in volta crescenti in uno scenario di rialzo dei tassi di mercato. L’adesione a tale strumento permetterà di stabilizzare i flussi di interesse a carico del soggetto finanziato e, quindi, pur in presenza di un contratto di mutuo a tasso variabile si pagherà una rata di ammontare fisso, come se si fosse concluso fin dall’inizio il prestito a tale condizione.
Nel secondo caso, le imprese continuano a pagare il tasso variabile del proprio finanziamento. Solo se i tassi di mercato aumentano fino a superare il tetto indicato in contratto, la banca verserà all’impresa, alle scadenze prestabilite, la differenza tra la quota di interessi calcolata a tasso di mercato e quella determinata al tasso soglia.
In entrambe le ipotesi di protezione dal rischio di tasso, l’impresa dovrà sostenere un costo per l’attivazione dello strumento di tutela (margine aggiuntivo che la banca applica sul tasso fisso o  il premio per attivare il tasso tetto). Pertanto, l’effettiva convenienza dell’operazione potrà essere valutata solo a posteriori, ossia al termine dell’operazione stessa quando sono noti i reali valori assunti dai tassi di interesse di mercato.

Finanziamenti concessi a fronte di aumenti di capitale
Le banche aderenti all’accordo assumeranno, altresì, l’impegno a concedere finanziamenti alle imprese costituite sotto forma di società di capitali, che attuano una procedura di rafforzamento patrimoniale.
Si tratta di una misura che era già stata prevista nell’Avviso comune del 3 agosto 2009 ed ora riproposta in veste più elastica. Infatti, come sottolineato anche dall’Abi, l’importo del finanziamento, che potrà essere concesso, sarà proporzionale (e non più multiplo come nella versione dell’Avviso) all’aumento di capitale versato dai soci.

Iter istruttorio
Come stabilito per il passato, anche per le azioni contemplate nell’Accordo, le banche provvederanno a impostare le varie operazioni su base individuale, senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento. In ogni caso, le stesse possono prevedere interventi migliorativi rispetto all’Accordo.
Le banche dovranno effettuare le istruttorie attendendosi al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e fermo restante la loro autonoma valutazione.
Dal canto loro, le imprese dovranno comunicare, all’istituto prescelto, tutte le informazioni economiche, finanziarie, patrimoniale o organizzative che saranno richieste al fine di valutare la loro capacità di continuità aziendale, condizione fondamentale per accedere alle misure in commento.
La valutazione delle domande dovrà concludersi entro 40 giorni lavorativi dalla relativa presentazione o dall’invio delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.
Fatta eccezione per la proroga della moratoria, le banche potranno aderire all’Accordo inviando all’Abi l’apposito modulo (Allegato n. 2 all’Accordo), debitamente compilato, impegnandosi a renderlo operativo entro i successivi 30 giorni e a fornire i dati necessari a realizzare un sistema di monitoraggio della sua applicazione conforme a quello previsto nell’Avviso comune.
Nelle more dell’adesione all’Accordo e dell’avvio della relativa operatività, le banche sono state invitate a ricevere, comunque, le domande di allungamento. Ciò al fine di non penalizzare le imprese che hanno tempo 6 mesi dalla fine della sospensione del loro finanziamento (o fino al 30 aprile 2011 se la sospensione del finanziamento è terminata prima del 31 agosto 2010) per presentare istanza di allungamento.

Sintesi delle misure di intervento

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Prospetto paga

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Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione, al
termine di ciascun periodo di paga, nella misura determinata dai
contratti collettivi o dagli accordi individuali, con le
modalità in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
I contratti collettivi dispongono generalmente il pagamento con cadenza
mensile.
A norma dell’art. 1277 cod. civ. i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale. Il pagamento della
retribuzione può avvenire anche con mezzi diversi (assegni
circolari, bonifici bancari) con il consenso del lavoratore.
In caso di ritardo nel pagamento è previsto a carico del
datore di lavoro l’obbligo di corrispondere gli interessi
nella misura legale sulla somma dovuta ed il risarcimento del maggior
danno derivante dalla diminuzione del valore del credito in relazione
all’andamento dell’inflazione.
I contratti collettivi prevedono con frequenza a carico del datore di
lavoro che ritardi il pagamento, l’obbligo di corrispondere
un interesse più elevato di quello legale.

Requisiti del prospetto
Il datore di lavoro deve consegnare ai propri dipendenti – ad
esclusione dei dirigenti e del personale addetto esclusivamente ai
servizi familiari – all’atto della corresponsione della
retribuzione, un prospetto paga o busta paga. La legge non impone
l’adozione di un modello specifico ma elenca come segue gli
elementi minimi che devono essere contenuti nel prospetto:
– nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore;
– il periodo cui la retribuzione si riferisce;
– le voci componenti della retribuzione;
– le trattenute.
Il prospetto deve riportare la firma, sigla o timbro del datore di
lavoro.
I dati contenuti nel prospetto devono corrispondere alle registrazioni
eseguite sul Libro unico del lavoro.

Modalità alternative di consegna
L’obbligo di consegna del prospetto paga può
essere assolto anche:
– mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate
sul Libro unico (art. 39, c. 5, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008).
Il Ministero del lavoro ha chiarito che l’adempimento si
intende assolto anche se la copia delle registrazioni consegnata al
lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze
(ML circ. n. 20/2008);
– in via telematica, mediante trasmissione del prospetto come file
allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica inviato ad un
indirizzo intestato al lavoratore e provvisto di password personale.
E’ richiesto l’utilizzo del servizio di posta
elettronica certificata per disporre della prova legale
dell’effettiva consegna del prospetto alla scadenza prevista
per il pagamento della retribuzione. L’unica ulteriore
incombenza a carico del datore di lavoro riguarda la
necessità di mettere a disposizione del lavoratore idonee
tecnologie e attrezzature per la ricezione e stampa del documento
inviato (ML risposta a interpello n. 1/2008).
Con la risposta a interpello n. 8/2010 il Ministero del lavoro ha ora
chiarito:
– che l’invio del prospetto può avvenire anche a
mezzo posta elettronica non certificata;
– che tale adempimento può essere svolto, su delega del
datore di lavoro, dai consulenti del lavoro e dagli altri
professionisti abilitati.

Corrispondenza tra importi percepiti e
risultanze dei prospetti

La retribuzione deve essere corrisposta contestualmente alla busta paga
al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della
rispondenza tra quanto riportato sul prospetto e la somma
effettivamente percepita e rilasciare al datore di lavoro eventuale
quietanza.
Poiché non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza
della retribuzione percepita rispetto all’importo risultante
dal prospetto paga è sempre possibile
l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza
della sottoscrizione eventualmente apposta dal lavoratore sulla busta
paga (Cass. 14 luglio 2001, n. 9588). Anche la sottoscrizione apposta
dal dipendente sulla busta paga accanto alla dicitura “per
ricevuta” non costituisce di per sé quietanza di
pagamento, ma deve essere interpretata dal giudice alla luce dei
criteri posti dagli artt. 1362 segg. cod. civ. (Cass. 24 giugno 1998,
n. 6267).
Più in generale, si ritiene che la quietanza liberatoria
rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro non possa
integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al
rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in mancanza
del presupposto che il lavoratore abbia avuto l’esatta
rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore del
proprio datore di lavoro, ma possa avere solo il valore di
dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del
convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato
soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del
tutto inidonea a precludere l’azione giudiziaria volta a far
valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente (Cass. 14
ottobre 2003, n. 15271). Neppure le quietanze a saldo o liberatorie che
il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto,
accettando senza riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli,
implicano di per sé l’accettazione del recesso
datoriale e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, i predetti
comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza
di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti,
che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare
l’atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da
parte del giudice di merito (Cass. 12 luglio 2002, n. 10193).
Le risultanze dei libri contabili obbligatori dell’azienda,
in quanto atti precostituiti dall’imprenditore (art. 2709
cod. civ.), costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha
formati e solo in quanto siano prova di fatti (quali
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) dai quali
non discenda esclusione o limitazione dell’obbligazione che
grava su di lui (Cass. 1° ottobre 2003, n. 14658).

Sanzioni

Fattispecie

Sanzione

Mancata o ritardata
consegna al lavoratore del prospetto paga, omissione o inesattezza
delle registrazioni
(artt. 1 e segg. L. n. 4/1953)

*Sanzione amministrativa
da € 125 a € 770
(art. 5, L. n. 4/1953)
Estinzione mediante diffida/prescrizione:
€ 125

* Importi sanzionatori quintuplicati ex art. 1, c. 11

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale
lavoro
, Novecento Media)

Piemonte, incentivi alle imprese tessili per progetti transnazionali di Rsi

0

IN SINTESI

BENEFICIARI
Pmi, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale, attive con
uno specifico codice di attività Ateco 2007, raggruppati in
consorzi, Ati o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di
provenienza delle imprese.

ATTIVITÀ AGEVOLABILI
Nuovi materiali tessili, compresi i nuovi prodotti funzionali, Nuove
tecnologie per la produzione di tessili multifunzionali ad alto valore
aggiunto, Nuove lavorazioni tessili, nuove tecnologie di produzione e
nuovi macchinari tessili

SPESE AMMISSIBILI
Personale, strumentazione e attrezzature, servizi di consulenza e
servizi equivalenti, spese di viaggio e altre spese strettamente legate
alla partecipazione al progetto congiunto, spese generali supplementari
direttamente imputabili al progetto di ricerca, altri costi
d’esercizio, costi connessi con l’ottenimento e la
validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà
industriale, costi per l’attivazione delle garanzie
fideiussorie finalizzate all’erogazione degli anticipi

AGEVOLAZIONE
Contributo in c/capitale, a fondo perduto, in
misura variabile, in funzione dell’importo ammesso

PROCEDURA
Le domande di ammissione devono essere redatte in lingua inglese
utilizzando, esclusivamente, la modulistica disponibile sul sito
internet della rete CROSSTEXNET nella pagina dedicata
alla call 2011.
La proposta deve essere presentata, esclusivamente,
dal coordinatore del progetto, tramite l’applicativo Epps
di CROSSTEXNET
, entro le ore
17,00 del 31 maggio 2011
.
Inoltre, ogni impresa piemontese, sia essa coordinatrice o partner di
progetto, deve inviare a Finpiemonte Spa, Galleria San Federico n. 54
10121 Torino, la documentazione richiesta, entro il 6
giugno 2011

DIFFICOLTÀ
Articolata e complessa, anche se organizzata in formulario e con
specifiche note esplicative

TEMPI
Il termine per la valutazione della ricevibilità e
ammissibilità è fissato tra il 1° e il 27
giugno, quello per la valutazione dei progetti tra l’8 luglio
e il 30 settembre, mentre quello concernente la decisione
sull’ammissibilità a finanziamento dei progetti
è stabilito per la fine del mese di ottobre 2011

COSTI
I costi sono certamente più elevati, soprattutto nella fase
di predisposizione e avvio del progetto, poiché si deve
tener conto delle spese per la documentazione di supporto, sia qualora
sia necessario ricorrere a consulenti esterni

PROBABILITÀ
Le probabilità sono buone per le risorse disponibili,
ammontanti a 1.100.000,00 euro

IN DETTAGLIO

NORMATIVA

  • Reg. (Ce) 5.7.2006, n.1080; 11.7.2006, n. 1083; 8.12.2006,
    n. 1828; 18.12.2006, n. 1906
  • Disciplina comunitaria 30.12.2006, n. 2006/C 323/01
  • Dec. (Ce) 7.12.2007, n. (C2007) 6338
  • Legge 23.12.1996, n. 662 e s.m.i.
  • Lr 22.11.2004, n. 34, art. 6, comma 1
  • Dpr 3.10.2008, n. 196
  • Dm 18.4.2005
  • Dgr 28.12.2005, n. 121874; 26.3.2007, n. 5-5553;
    16.3.2010, n. 4013536
  • Det. 14.12.2007, n. 111/16; 29.3.2011, n. 129

MODULISTICA
Disponibile sul sito internet della rete Crosstexnet www.crosstexnet.eu,
nella pagina dedicata alla call 2011, mentre il modulo di domanda per
le imprese piemontesi è scaricabile dal sito di Finpiemonte
Spa www.finpiemonte.it

PER INFORMAZIONI
• Finpiemonte Spa (http://www.finpiemonte.it)
Email crosstexnet@finpiemonte.it – Tel. 011 57 17 711 (dal
lunedì al venerdì – ore 9,0013,00);
Fax 011 53 29 88
• Polo di Innovazione per il Tessile Tessile Biella – Paola
Fontana – Tel. 0158551148; Fax 0158551190, E-mail polo.tessile@cittastudi.org
www.crosstexnet.eu,
nella pagina dedicata alla call 2011
Contatto regionale: Tel. 0114324285

In data 31 marzo 2011
è stato pubblicato, sul n. 13 del Bollettino Ufficiale della
Regione, la Determinazione Dirigenziale 29 marzo 2011, n. 129, a cura
del Responsabile della Direzione regionale attività
produttive, con la quale è stato approvato il bando 2011 per
l’accesso alle agevolazioni a favore di Piccole e medie
imprese (Pmi) a sostegno di progetti transnazionali di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito
tessile
– azione comunitaria di coordinamento
Crosstexnet, progetto europeo per il
rilancio del settore tessile nell’Unione europea.
Il bando in esame trova parziale copertura finanziaria
nell’Attività I.1.3 “Innovazione e
Pmi”, compresa nell’Asse 1 “innovazione e
transizione produttiva” facente parte del Programma Operativo
Regionale (POR) Piemonte “Competitività Regionale
e Occupazione (CReO)”, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) 2007-2013.
La gestione dei procedimenti di concessione, erogazione, revoca e
recupero dell’agevolazione, nonché di tutte le
attività funzionali e connesse del suddetto bando,
è affidata a Finpiemonte S.p.A. a seguito di una convenzione
stipulata con la Regione.

Beneficiari
I beneficiari sono Pmi, iscritte al registro delle
imprese, in possesso dei parametri dimensionali richiesti dalla
normativa comunitaria e nazionale, attive con un codice di
attività Ateco 2007
riconducibile ad uno di
quelli elencati nell’allegato 1 del bando in esame:
• “A” Agricoltura, Silvicoltura, Pesca,
limitatamente ad alcune attività;
• “B” Estrazione di minerali da cave e
miniere;
• “C” Attività Manifatturiere,
ad esclusione di alcuni determinati codici e per il workpackages solo
alcune attività;
• “D” Fornitura di Energia Elettrica, Gas,
Vapore e Aria Condizionata, ad esclusione di alcuni determinati codici;
• “E” Fornitura di Acqua, Reti fognarie,
Attività di gestione dei rifiuti e risanamento,
limitatamente ad alcuni codici;
• “F” Costruzioni;
• “H” Trasporto e Magazzinaggio;
• “J” Servizi di Informazione e
Comunicazione, limitatamente ad alcuni codici;
• “M” Attività professionali,
Scientifiche e Tecniche, limitatamente ad alcuni codici;
• “Q” Sanità e Assistenza
Sociale, limitatamente ad un solo codice;
• “S” Altre Attività di
Servizi, limitatamente ad un solo codice.
Detti soggetti sono ammissibili a condizione che siano raggruppati in
consorzi, Ati o altre forme contrattuali in uso nei Paesi di
provenienza delle imprese.
Tali raggruppamenti devono essere costituiti da almeno due Pmi, di cui
almeno una ubicata in Piemonte ed almeno una ubicata in una delle
Regioni non italiane o in uno dei Paesi stranieri aderenti al bando
2011, il cui elenco è pubblicato sul sito internet di
Crosstexnet (www.crosstexnet.eu) della pagina dedicata al bando 2011.
Ciascuna delle imprese del raggruppamento non può avere
partecipazioni in imprese partner di progetto o essere partecipata
dalle stesse (v. box sotto).

Modalità
per la ricerca dei partner

1. All’interno
della rete Crosstexnet è stata realizzata
un’apposita “bacheca” online per
condividere le manifestazioni di interesse dei proponenti. È
disponibile all’indirizzo http://crosstexnet.eu/eoi.
Questa
“bacheca” online consente agli utenti registrati di
inserire delle manifestazioni di interesse relative a potenziali
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da presentare
nell’ambito del bando Crosstexnet e di prendere visione delle
idee per potenziali progetti formulate da altri proponenti. La Regione
raccomanda l’uso di tale strumento;

2. Polo di Innovazione per
il Tessile: Paola Fontana, tel. 0158551148, fax 0158551190, email polo.tessile@cittastudi.org;

3. La rete Enterprise
Europe Network-EEN, promossa dalla Commissione Europea – Direzione
Imprese e Industria, offre assistenza alle imprese nella ricerca di
partner, anche esteri, per lo sviluppo in comune di progetti di
ricerca. Per informazioni e supporto si possono contattare direttamente
i seguenti partner piemontesi della rete

• Unioncamere
Piemonte: Ufficio Innovazione e Trasferimento Tecnologico
innovazione@pie.camcom.it, numero verde 848 800 348;
• Confindustria Piemonte: een@confindustria.piemonte.it,
tel. 011 549246 (int. 205);
• Camera di Commercio di Torino – Settore Innovazione
Tecnologica, innovazione.tecnologica@to.camcom.it,
tel. 0115716321-2-3-6;


4. Il motore di ricerca Cordis http://cordis.europa.eu/partners-service/home_it.html
è un servizio della Commissione europea che permette di
avere accesso a un elevato numero di richieste di partenariato
provenienti da aziende, istituti di ricerca e Università.
È importante notare che il motore di ricerca non
è limitato al territorio delle Regioni/Stati che partecipano
al bando Crosstexnet 2011; può però essere
interrogato su base geografica

Qualora l’impresa capofila del progetto sia
un’impresa piemontese, deve essere ubicata nel territorio
regionale e deve essere iscritta al registro delle
imprese con uno dei seguenti codici Ateco 2007
,
risultanti da visura camerale come codice primario:
• 13 Industrie tessili;
• 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di
articoli in pelle e pelliccia;
• 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le
industrie tessili e del cuoio;
• 20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
• 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di
impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per
cucire e per maglieria (incluse parti e accessori);
• 32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e
protettivi di sicurezza.
Il progetto di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale deve
essere sviluppato in collaborazione tra imprese, di cui almeno due
partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla
sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.
L’accordo contrattuale fra i partner, da stipularsi entro la
prima erogazione del contributo, deve prevedere che tutti i diritti di
proprietà industriale sui risultati delle
attività di ricerca e sviluppo, così come quelli
di accesso a tali risultati, siano attribuiti ai partner del
raggruppamento in modo da rispecchiare, adeguatamente, i loro
rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e ai contributi
finanziari e di altro tipo al progetto, al fine di evitare sovra
incentivazioni.
È fatto, altresì, obbligo fornire
all’Ente finanziatore notizie sulle iniziative intraprese per
pervenire alla regolamentazione ed alla tutela di tali diritti
industriali.
Ciascuna impresa piemontese, sia essa coordinatore o partner di
progetto, può presentare una sola proposta a valere sul
bando in esame.
La quota del progetto transnazionale di ricerca realizzata
dall’impresa piemontese non può essere inferiore
al 20%, mentre in caso di presenza di due o più imprese
piemontesi nel medesimo progetto, il requisito del 20% deve essere
rispettato da almeno un’impresa piemontese, fermo restando
che sarà ammessa a beneficiare dell’agevolazione,
esclusivamente, la componente regionale di progetto realizzata da
imprese piemontesi.
La componente regionale di progetto realizzata da imprese piemontesi
deve essere di importo non inferiore a 50.000,00 €, calcolato
con riferimento alle spese ammissibili.
Nessuna impresa dello Stato membro o della Regione che concede
l’aiuto può sostenere da sola più del
70% dei costi ammissibili del progetto transnazionale di ricerca.

Attività agevolabili
Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo
sperimentale (v. box sotto) nel campo tessile,
riferibili ai seguenti ambiti tecnologici:

  • Nuovi materiali tessili, compresi i nuovi prodotti
    funzionali (bio-fibre, prodotti chimici a base biologica, materiali
    compositi, ecc.);
  • Nuove tecnologie per la produzione di tessili
    multifunzionali ad alto valore aggiunto (nanotecnologie, biotecnologie,
    nano-biotecnologie, tecnologie di trattamento di superficie,
    elettronica integrata nelle strutture tessili, ecc.);
  • Nuove lavorazioni tessili, nuove tecnologie di produzione e
    nuovi macchinari tessili (filatura, tessitura, tintoria e fissaggio,
    laminazione, rivestimento, ecc.).

I progetti dovranno promuovere nuove applicazioni per i
materiali tessili e la sostituzione di tessuti tradizionali e
non-tessuti, attualmente in uso, con avanzati materiali tessili. Le
applicazioni possono includere, ma non sono limitati a ciò,
protezione personale, della sanità e dello sport,
l’edilizia, sistemi di trasporto, agricoltura, energia,
imballaggio ed attrezzature industriali.
Gli interventi dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di
concessione del contributo.

Per “ricerca
industriale
” si intende la ricerca pianificata
o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi
esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi
necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la
validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi

Per “attività
di sviluppo sperimentale
” s’intende
l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e
l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti
di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre
attività destinate alla definizione concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi. Tali attività possono comprendere
l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale. Sono, inoltre, ammissibili aiuti alla produzione e al
collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano
essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o
per finalità commerciali.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Non sono, altresì, riconducibili allo sviluppo sperimentale
le attività, di progettazione, prototipazione e
sperimentazione per la realizzazione di campionatura anche qualora
vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi

Spese ammissibili
Sono ammessi ai contributi i costi sostenuti dopo la presentazione
della proposta di progetto, generalmente al netto dell’Iva,
relativi a:

a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca).
Tali costi sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 50%
del totale dei costi ammissibili relativi alla quota di progetto della
singola impresa piemontese;

b) strumentazione e attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la sua durata. Se la strumentazione e le
attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di
vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili
solo i costi dell’ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del
progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche
contabili. Inoltre, nell’ambito temporale di durata del
progetto, il costo da addebitare al progetto deve tenere conto della
percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto
stesso;

c) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati,
esclusivamente, ai fini dell’attività di ricerca,
compresi quelli di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di
mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata
alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di
collusione. Tali costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza
del 70% del totale dei costi ammissibili relativi alla quota di
progetto della singola impresa piemontese;

d) spese di viaggio e altre spese strettamente legate alla
partecipazione al progetto congiunto;

e) spese generali supplementari direttamente imputabili al
progetto di ricerca, a condizione che configurino costi effettivi
relativi all’esecuzione delle attività progettuali
e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un
metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente
giustificato. Esse sono ammissibili nella misura massima del 10% delle
spese ammissibili relative alla quota di progetto della singola impresa
piemontese e fanno riferimento, a titolo esemplificativo, a

• spese per affitto immobili
• spese per manutenzioni ordinarie
• spese di cancelleria
• spese postali e telefoniche
• spese di pulizia, riscaldamento, energia, acqua, ecc.
• spese per servizi generali;

f) altri costi d’esercizio, inclusi i costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili
all’attività di ricerca;

g) costi connessi con l’ottenimento e la validazione di
brevetti e di altri diritti di proprietà industriale. A tal
fine sono ritenuti ammissibili
• tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto
nella prima giurisdizione, ivi compresi quelli per la preparazione, la
presentazione e il trattamento della domanda, nonché i costi
per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto
• i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di
ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre
giurisdizioni
• i costi sostenuti per dimostrare la validità del
diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di
eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora detti costi siano
sostenuti dopo la concessione del diritto;

h) costi per l’attivazione delle garanzie fideiussorie
finalizzate all’erogazione degli anticipi.

Agevolazione
Il contributo a fondo perduto, erogato in due soluzioni, non
potrà eccedere il 40% dei costi ammessi a finanziamento che,
in ogni caso, non potrà superare 400.000,00 euro per
progetto.
Nell’ipotesi di presenza di più imprese piemontesi
nel medesimo progetto, tale massimale deve intendersi con riferimento
alla parte piemontese del progetto nel suo complesso e non alla singola
impresa piemontese.
In caso di partecipazione al progetto di organismi di ricerca:

a) quando la realizzazione di progetti di ricerca è
affidata ad un organismo di ricerca per conto di un’impresa,
al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti
all’impresa stessa l’organismo di ricerca,
quest’ultimo fornirà il servizio al prezzo di
mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che
rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di
utile ragionevole;

b)nel caso di progetti di collaborazione realizzati,
congiuntamente, da imprese e da organismi di ricerca, al fine di
evitare la trasmissione indiretta di aiuti all’impresa
attraverso l’organismo di ricerca, l’accordo di
collaborazione dovrà prevedere almeno una delle seguenti
condizioni:

    • i costi del progetto sono integralmente a carico delle
      imprese partecipanti;
    • i risultati che non fanno sorgere diritti di
      proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e
      l’organismo di ricerca è titolare di tutti i
      diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti
      dalla sua attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Rsi);
    • l’organismo di ricerca riceve dalle imprese
      partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti
      di proprietà intellettuale derivanti
      dall’attività svolta dall’organismo di ricerca
      nell’ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese
      partecipanti. Il contributo delle imprese partecipanti ai costi
      dell’organismo di ricerca sarà dedotto da tale
      compenso.

Si potrà, comunque, escludere l’aiuto
indiretto se dall’esame dell’accordo contrattuale fra i
partner si evince che tutti i diritti di proprietà
intellettuale sui risultati delle attività di Rsi,
così come i diritti di accesso a tali risultati, sono
attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano,
adeguatamente, i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e
contributi finanziari e di altro tipo al progetto.
L’agevolazione è alternativa a qualsiasi altra
agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali,
regionali o di Enti locali. Essa è tuttavia cumulabile,
entro le intensità d’aiuto massime previste dalla
Disciplina comunitaria in materia di Rsi, con le agevolazioni fiscali
(crediti d’imposta) concesse a sostegno degli investimenti in
R.S.I. e con le agevolazioni concesse a valere sul Fondo di Garanzia di
cui all’art. 2 comma 100 lett. a) della legge 23 dicembre1996
n. 662 e s.m.i., nonché su altri fondi di garanzia
finanziati dalla Regione o dallo Stato.
Gli aiuti alla ricerca sviluppo e innovazione non sono cumulabili con
il sostegno “de minimis” a
favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le
intensità massime di aiuto stabilite dal bando in esame.

Presentazione delle domande. Le
domande di ammissione all’agevolazione devono essere redatte,
pena la non ricevibilità delle stesse, obbligatoriamente in
lingua inglese utilizzando, esclusivamente, la modulistica disponibile
sul sito internet della rete Crosstexnet www.crosstexnet.eu, nella
pagina dedicata alla call 2011.
La proposta di progetto deve essere presentata, esclusivamente, dal
coordinatore del progetto tramite l’applicativo Epps di
Crosstexnet www.crosstexnet.eu, tramite il
collegamento alla pagina dedicata alla call 2011, entro le ore
17,00 del 31 maggio 2011
.
Inoltre, ogni impresa piemontese, sia essa coordinatrice o partner di
progetto, deve inviare a Finpiemonte Spa, Galleria San Federico n. 54
10121 Torino, mediante Raccomandata A/R o corriere espresso, entro il 6
giugno 2011
la seguente documentazione:
• modulo di domanda, così come pubblicato sul sito
di Finpiemonte S.p.A., con apposizione di una marca da bollo da 14,62
euro ogni 4 pagine, compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto
con firma autografa ed originale;
• stampa del progetto (Pdf) caricato sul sito Crosstexnet;
• copia leggibile di un documento di identità in
corso di validità del firmatario del modulo di domanda.
Qualora si renda necessario, Finpiemonte Spa potrà
richiedere l’inserimento, su apposito applicativo web, di
dati/informazioni attinenti l’impresa e il progetto.

Valutazione delle domande. La
proposta è valutata nella ricevibilità e nella
legittimità a livello transnazionale dal coordinatore del
Transnational coordination team (Tct), il quale, in caso di esito
positivo, la trasmetterà a Finpiemonte Spa che
provvederà a valutarne la ricevibilità e
l’ammissibilità secondo i termini previsti dal
presente bando.
Le proposte che supereranno la verifica di ricevibilità e
ammissibilità saranno valutate nel merito da un panel di
valutatori (evaluation panel), composto da un valutatore per ogni
regione/stato partecipante e coordinato da uno esterno, nominato dal
Tct.
In particolare, l’evaluation panel esaminerà:

  • i contenuti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
    del progetto;
  • la rispondenza del progetto ai criteri di valutazione
    concordati fra le Regioni e i Paesi partecipanti alla call 2011;
  • la congruità e pertinenza dei costi indicati per
    la realizzazione del progetto;
  • la rispondenza del progetto di ricerca industriale e/o di
    sviluppo sperimentale nel campo tessile con gli ambiti tecnologici;
  • l’idoneità tecnica e la
    capacità finanziaria dei soggetti attrattori a realizzare il
    progetto.

La valutazione di merito, effettuata dall’evaluation
panel, sarà trasmessa a Finpiemonte Spa che
stilerà una lista dei progetti finanziabili e la
trasmetterà al coordinatore del Tct. Il Tct,
nell’Evaluation Committee, stilerà la lista finale
dei progetti selezionati.
In base all’elenco dei progetti approvati verrà
adottato il provvedimento di concessione del contributo, acquisita la
documentazione prevista dalla legge, che Finpiemonte Spa
provvederà a richiedere.
Le imprese saranno, tempestivamente, informate circa l’esito
della valutazione e con successivo provvedimento formale saranno
individuate le spese ritenute ammissibili e verrà
quantificato correlativamente il contributo concesso.

Risorse
finanziarie

1.100.000,00 euro

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

Per gli investimenti in Italia arriva il regime di attrazione

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Attraverso il c.d. “Regime di attrazione europea”, previsto dall’art. 41 del Dl n. 78/2010 e convertito dalla legge n. 122/2010, l’attuale Esecutivo ha ipotizzato la possibilità, per le imprese estere che attivino insediamenti produttivi in Italia, di applicare agli utili prodotti uno qualsiasi, a scelta, fra i regimi fiscali utilizzati in un altro Paese europeo. L’opzione è estensibile anche alla fiscalità applicabile ai lavoratori dipendenti impiegati nella medesima attività.
Si tratta, per espressa ammissione dello stesso Ministero dell’Economia, di un progetto ancora in itinere. Sul sito del Ministero delle Finanze (www.tesoro.it) è, infatti, stata presentata solo la bozza del decreto attuativo del Regime, con una formula – davvero innovativa – che prevede l’apertura ad ogni suggerimento “esterno” per il miglioramento del decreto stesso. Sul sito, di fatti, si legge di quella proposta che «si tratta di una bozza aperta ad ogni proposta di miglioramento e/o di cambiamento. Le proposte andranno indirizzate all’email contributo@tesoro.it. Naturalmente si deve trattare di idee e/o proposte compatibili con il D.L. n. 78 citato. Se le idee e/o proposte sono davvero valide, si può anche pensare di cambiare la legge attualmente vigente».
Il decreto, in ogni caso, ha una sua ossatura ben precisa, che prevede, innanzitutto, un’applicabilità del regime limitata nel tempo (tre anni) ed una fase di controllo da parte del Fisco ben circostanziata.
Ad una prima lettura, comunque, restano alcuni punti oscuri che, si spera, saranno chiariti in interventi ministeriali successivi.
Vediamo, pertanto, quali sono, in sintesi, i capisaldi della proposta governativa per la norma in discussione.

Finalità ed ambito applicativo
Lo scopo del provvedimento dettato dal citato art. 41 è certamente quello di attrarre investimenti esteri nel nostro Paese, consentendo a soggetti residenti in altro Paese della Unione europea, di avviare un’attività economica in Italia adottando – limitatamente alle imposte sui redditi – il regime fiscale vigente in uno qualsiasi (non necessariamente quello proprio) di un altro Stato membro della Ue.
Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni in esame trovano applicazione a favore di persone fisiche, società e di qualsiasi altro ente considerato persona giuridica, che svolgano attività d’impresa ai sensi della normativa tributaria dello Stato membro dell’Unione europea di residenza e che avviano in Italia una nuova attività economica.
I soggetti esteri devono essere residenti – secondo la nozione di residenza recata dalla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni – da almeno 24 mesi in uno Stato membro dell’Unione europea e devono essere nello stesso effettivamente operativi.
Il Regime potrà applicarsi alle imprese che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, trasferiranno la propria residenza fiscale in Italia o costituiranno nel territorio dello Stato una o più stabili organizzazioni (v. box sotto) o società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Il requisito del controllo o del collegamento deve sussistere al momento della costituzione.

Il termine “stabile organizzazione” si intende riferito alla corrispondente nozione recata dalla specifica Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato membro dell’Unione europea di residenza dell’impresa che presenta istanza per l’applicazione del regime estero

Da un punto di vista oggettivo, l’iniziativa economica intrapresa deve consistere in un’attività di impresa svolta ai sensi dell’art. 55 del Tuir. Sono escluse le fattispecie per cui, anteriormente alla data del trasferimento della residenza fiscale o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata, risultino già costituite in Italia, dai medesimi soggetti, stabili organizzazioni o società controllate o collegate che svolgano o abbiano svolto nel territorio dello Stato analoghe attività.
Parimenti escluse sono le ipotesi di mera acquisizione di partecipazione di imprese preesistenti e le attività già svolte in Italia e acquisite attraverso operazioni straordinarie poste in essere.

I benefici previsti dalla norma
Passando alla descrizione dei benefici fiscali, la bozza del decreto specifica che, attraverso la presentazione di un interpello all’Agenzia delle Entrate, i soggetti esteri potranno richiedere, limitatamente al trattamento fiscale degli utili prodotti attraverso la nuova attività, l’applicazione della normativa tributaria vigente alla data di presentazione dell’istanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea (v. box sotto).
Fatta questa scelta, non sarà più applicabile l’istituto del consolidamento fiscale.
L’interpello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data del trasferimento della residenza fiscale o della costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata.
Ovviamente, non si potrà fruire di quelle normative fiscali oggetto di procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea o di giudicato della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea si intende l’insieme delle disposizioni relative alla determinazione della base imponibile e delle aliquote applicabili in materia di imposta sul reddito delle società e di imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione dei regimi di aiuti di Stato, delle disposizioni oggetto di valutazione negativa ai sensi del Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese adottato con risoluzione del Consiglio del 1° dicembre 1997 e delle specifiche agevolazioni concesse o previste dalla normativa tributaria di cui viene richiesta l’applicazione

Sono esclusi dall’applicazione del regime di attrazione europea i redditi prodotti dai soggetti al di fuori del territorio dello Stato o che siano stati trasferiti in Italia o da stabili organizzazioni o da società controllate o collegate.
Il regime impositivo si applicherà per tre periodi di imposta. A partire dal quarto periodo d’imposta si applicheranno le disposizioni della normativa tributaria statale italiana. A tal fine i valori patrimoniali e reddituali di partenza dell’azienda verranno assunti negli importi risultanti dalla normativa fiscale estera applicata nel precedente triennio.
Nonostante la scelta del regime sia irrevocabile nel triennio, i benefici vengono meno al venir meno di anche uno solo dei requisiti di accesso allo stesso sopra descritti.
Va poi ribadito che i soggetti esteri dovranno specificare nell’interpello l’opzione per l’applicazione del diverso regime fiscale anche per i dipendenti e collaboratori assunti in Italia, a meno che tali dipendenti e collaboratori non optino per l’applicazione della normativa tributaria statale italiana. Ovviamente, anche l’estensione del regime a dipendenti o collaboratori resterà valida fino al periodo d’imposta in cui termina o si interrompe il regime per il datore di lavoro.

I dubbi ancora da sciogliere
Proprio in riferimento al trattamento dei lavoratori dipendenti, ai quali risulta estensibile il regime fiscale di favore, emergono alcuni dubbi applicativi del decreto.
Si tratta, segnatamente a quest’ultimo, di un regime ulteriore ed opzionale previsto dalla bozza predisposta dal Ministero. L’opzione, però, nel caso di specie, non è esercitabile da parte dell’impresa, quanto piuttosto dai lavoratori. Tale fattispecie, in particolare – ed in misura tanto superiore quanto l’impresa estera sia di produzione labour intensive – limita fortemente l’appeal del provvedimento. Al di là degli aspetti penalizzanti del regime fiscale attualmente previsto per le imprese nazionali – quantomeno probabili, altrimenti lo stesso decreto non avrebbe senso – la mera scelta opzionale dell’estensione di un regime fiscale estero anche al trattamento salariale dei lavoratori trascura l’aspetto fondamentale che – secondo alcune stime – rende disincentivante investire in Italia e, cioè, l’elevato costo del lavoro in funzione del prelievo fiscale vigente a loro carico. Se, in effetti, mancasse una informazione adeguata alla forza lavoro sui benefici e sugli svantaggi di un diverso sistema fiscale applicabile ai propri redditi e questi, nell’ignoranza, preferissero optare per l’unico sistema conosciuto, ossia quello nazionale, tale scelta vanificherebbe non poco l’impatto della norma in discussione.
Di contro, poi, un diverso trattamento fiscale fra l’operaio dell’impresa italiana e quello dell’impresa estera “nazionalizzata”, per un lavoro del tutto speculare, potrebbe far sorgere qualche perplessità sul rispetto dei vincoli costituzionali di proporzionale (al reddito) partecipazione dei cittadini italiani al prelievo tributario nazionale.
Non è ben chiaro, inoltre, in che modo il regime fiscale estero andrà a conciliarsi con gli aspetti previdenziali e, soprattutto, contrattuali del lavoro dipendente svolto in Italia. Pur godendo di un trattamento fiscale agevolato, il reddito da lavoro dipendente sconterà i medesimi contributi previdenziali ed assistenziali previsti in Italia e, ancora, godrà delle medesime guarentigie assicurate dai contratti collettivi ai nostri lavoratori?
È proprio su tali aspetti, in definitiva, che si attendono i contribuiti migliorativi al decreto più sostanziali.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

Focus sul Fondo di garanzia per le Pmi: le recenti novità

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Il Fondo centrale di garanzia è stato istituito nel
nostro ordinamento dalla legge 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a),ed
è operativo dal 2000 con risultati sempre più
apprezzabili negli anni. In base ai dati diffusi
dall’istituto gestore (Unicredit-Mediocredito centrale),
circa il 99% delle imprese ha avuto accesso ai
finanziamenti
con la copertura del Fondo centrale in
assenza della presentazione di garanzie reali.
Le cifre non lasciano perplessità in merito
all’importanza dello strumento in questione. Nel corso del
2010, le domande di intervento ammesse sono state 50.076, un dato che
segna un 103,6% in più rispetto al 2009. In forte crescita,
anche se in misura leggermente minore, il volume dei finanziamenti
garantiti. Si tratta, infatti, di 9,1 miliardi di euro, pari
all’86,6% in più rispetto all’anno
precedente. L’importo garantito su tali finanziamenti ha
raggiunto i 5,2 miliardi di euro, con una crescita del 90,8% sul 2009.
I risultati appena riportati sono diretta conseguenza delle azioni
compiute, nel corso degli anni, per il rafforzamento
dell’ambito di intervento del Fondo.
Oltre all’estensione della platea dei soggetti beneficiari
finali (con l’inclusione delle imprese artigiane, cooperative
e imprese di trasporto) e a una maggiore dotazione di risorse (due
miliardi di euro stanziati per il periodo 2008-2012), il legislatore
è intervenuto con una serie di provvedimenti tesi a rendere
lo strumento sempre più attuale e coerente con le esigenze
espresse dal mondo imprenditoriale (innalzamento dell’importo
massimo garantito a 1,5 milioni di euro, revisione dei criteri di
accesso al Fondo per le PMI e per l’autorizzazione dei
Confidi a certificare il merito di credito). Non a caso, è
stato costituito tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni
un apposito Tavolo di concertazione per ottimizzare
l’operatività della garanzia pubblica e per
indirizzare in modo più efficace le risorse sul territorio,
intervenendo a favore delle aziende in maggiore sofferenza. Sono
quattro le linee direttrici seguite:

  • priorità all’impresa;
  • uso efficiente delle risorse;
  • utilizzo del Fondo come strumento di sviluppo;
  • controllo e monitoraggio dei risultati.

Non bisogna, inoltre, trascurare un elemento di forza
fondamentale che ha contribuito al successo del sistema agevolativo in
commento. La presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, che
opera in caso di inadempimento da parte del Fondo per tutti gli impegni
assunti a titolo di garante, controgarante e cogarante, attraverso il
meccanismo della ponderazione zero, il che consente alle banche di
ridurre l’importo degli accantonamenti a titolo di rischio,
con conseguente maggiore propensione alla concessione di finanziamenti
che saranno assistiti dal Fondo.

Richiamo all’ambito di intervento del
Fondo di garanzia

L’accesso al Fondo è riservato alle
sole imprese classificabili come “piccole e medie”
(v.
tavola sotto), in quanto è proprio per
questa categoria che si riscontrano le maggiori difficoltà
nell’ottenimento del credito. La determinazione della
dimensione imprenditoriale deve essere effettuata in
conformità ai parametri della normativa comunitaria recepiti
con Dm del 18 aprile 2005.
Le imprese devono essere presenti sul territorio
nazionale (ma possono effettuare investimenti all’estero)

ed essere economicamente e finanziariamente sane.
Rientrano tra i soggetti beneficiari anche i consorzi e
le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese

di cui agli artt. 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91, e le
società consortili miste di cui all’art. 27 della
medesima legge. Sono agevolabili la maggior parte dei settori
economici, con esclusione dei comparti c.d.
“sensibili” (ossia siderurgico, delle costruzioni
navali, automobilistico, delle fibre sintetiche).
I criteri per valutare che le Pmi siano finanziariamente ed
economicamente sane, modificati nel mese di novembre del 2009, sono
calcolati in modo da mantenere il tasso di default
basso (all’incirca il 2%) e permettere alle realtà
comunque sane, ma in difficoltà a causa del difficile
periodo congiunturale, di poter accedere allo strumento.
Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà
rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario (iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
Dlgs 1 settembre 1993, n. 385), una Società finanziaria per
l’innovazione e lo sviluppo (Sfis), un consorzio di garanzia
collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco generale di cui
all’art. 106 del Dlgs 1 settembre 1993, n. 385. Tali soggetti
sono, dal punto di vista operativo, gli unici che potranno effettuare
la richiesta di intervento del Fondo a fronte dei finanziamenti
concessi alle imprese da parte delle banche convenzionate con
l’istituto gestore. La garanzia pubblica potrà
essere attivata attraverso tre modalità:

  • Garanzia diretta: garanzia
    prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In
    questo caso, l’impresa che ha bisogno di un finanziamento
    può chiedere alla banca di assicurare l’operazione
    con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia
    è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza
    dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in ipotesi di
    eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente
    dallo Stato (garanzia di ultima istanza).
  • Controgaranzia: garanzia
    prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di
    Garanzia. In questo caso, l’impresa si rivolge a un Confidi o
    ad altro Fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di
    controgaranzia al Fondo. La controgaranzia può essere a
    “prima richiesta” o
    “sussidiaria”, a seconda se erogata o meno con le
    caratteristiche e le modalità della garanzia diretta. La
    distinzione assume rilevanza in sede di procedura di recupero del
    credito.
  • Cogaranzia: garanzia prestata
    dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
    congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi
    di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione
    Europea o da essa cofinanziati. La cogaranzia può essere
    richiesta dai Confidi e altri Fondi di garanzia che abbiano stipulato
    una convenzione con l’istituto gestore.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto
banca-impresa, pertanto, i tassi di interesse, le condizioni di
rimborso e l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla
parte non coperta dall’agevolazione pubblica sono stabiliti
attraverso la libera contrattazione tra le parti.
Per quanto riguarda la misura della
garanzia diretta, è necessario distinguere la copertura
massima delle operazioni dalla copertura massima
dell’ammontare dell’esposizione. La copertura
massima delle operazioni varia dal 60% a un massimo dell’85%
dell’importo del finanziamento concesso (si fa riferimento al
costo del bene nel caso di leasing), in relazione al soggetto
beneficiario e alla localizzazione dell’iniziativa o con
riferimento alla natura dell’operazione. Nel limite di tale
copertura massima, l’intervento del fondo garantisce
l’ammontare dell’esposizione per capitale,
interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti nei
confronti dei beneficiari finali sempre nella misura variabile tra il
60% e l’85%.
La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90%
dell’importo garantito dai soggetti richiedenti (Confidi o
altro Fondo di garanzia) e, in caso di insolvenza, copre fino al 90%
della somma liquidata (o versata a titolo definitivo) al soggetto
finanziatore dal Confidi o altro Fondo di garanzia. Questi ultimi
dovranno aver prestato garanzia per valori non superiori a quelli
previsti per la garanzia diretta (85%, 80% e 60% a seconda dei casi).
Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per
ogni tipo di esigenza finanziaria. Potrà essere garantita
qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente
finalizzata all’attività d’impresa:
operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine,
acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre
operazioni quali, per esempio, finanziamenti a breve termine,
consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per
liquidità.

Scheda
“Fondo centrale di garanzia per le Pmi”

Soggetti
beneficiari finali

Piccole e
medie imprese
valutate economicamente e finanziariamente
sane sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali)
degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata.
Le imprese agricole possono avvalersi della sola controgaranzia
rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo,
agroalimentare e della pesca.
Sono soggetti beneficiari anche i consorzi e le società
consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli
17, 18, 19 e 23 della legge 317/91 e le società consortili
miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
Esclusioni: trasporti (ad eccezione
dell’autotrasporto merci su strada per c/terzi),
cantieristica navale, industria automobilistica, industria siderurgica,
fibre sintetiche, estrazione di minerali entro limiti specificamente
determinati.
Disposizioni specifiche per le riserve PON Ricerca
e competitività e Poin Energia
: La garanzia
diretta è concedibile esclusivamente alle imprese che hanno
sede operativa nelle regioni Convergenza. Per la riserva Pon
l’operazione deve essere promossa da un pool
di imprese. Le disposizioni operative elencano in dettaglio i requisiti
richiesti.

Soggetti
richiedenti

La garanzia
diretta
può essere richiesta da:

  • Banche iscritte
    all’albo di cui all’art. 13 del Dlgs 385/93;
  • intermediari finanziari
    iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
    107 del Dlgs 385/93;
  • Sfis (società
    finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte
    all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della
    legge 317/91.

La controgaranzia
e la cogaranzia
possono essere richieste da:

  • consorzi di garanzia
    collettiva fidi (confidi) di cui all’art. 155, comma 4, del
    Dlgs 385/93;
  • altri fondi di garanzia
    gestiti da banche e intermediari artt.106207 del Dlgs 385/93.

Operazioni
ammissibili

Qualsiasi tipologia di
operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata
all’attività d’impresa:

  • finanziamenti a
    medio-lungo termine a fronte di investimenti;
  • acquisizione di
    partecipazioni a fronte di investimenti;
  • prestiti partecipativi a
    fronte di investimenti;
  • altre operazioni (breve
    termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo
    termine per liquidità, ecc.).

L’importo massimo
garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto
delle quote di capitale già rimborsate, non può
superare € 1.500.000,00 (limite ridotto a euro 750.000,00 nel
caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi).

Modalità
di intervento

  • Garanzia
    diretta
    : garanzia prestata dal Fondo direttamente a
    favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e
    Sfis);
  • Controgaranzia:
    garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di
    garanzia;
  • Cogaranzia:
    garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti
    finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia
    o a fondi di garanzia istituiti nell’ambito
    dell’Unione europea o da essa cofinanziati.

Percentuali
di copertura massima delle operazioni e misura dell’ammontare
dell’esposizione

Garanzia
diretta:

  • 85%
    dell’importo del finanziamento concesso, nel caso di imprese
    che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione
    straordinaria;
  • 80%
    dell’importo del finanziamento concesso per: imprese a
    prevalente partecipazione femminile; soggetti beneficiari finali
    ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo
    87.3.a) del Trattato Ce per gli aiuti a finalità regionale;
    soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti
    d’area o Patti territoriali; soggetti beneficiari di
    finanziamenti a valere sulla Riserva Pon R&S; soggetti
    beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva POI Energia e
    relative sottoriserve;
  • 60%
    dell’importo del finanziamento concesso per tutti gli altri
    soggetti beneficiari finali.

Controgaranzia:

  • 90%
    dell’importo garantito dal Confidi o altro Fondo di garanzia.
    Questi ultimi devono garantire una quota non superiore a quella
    prevista per la garanzia diretta (60%, 80% e 85%).
  • In caso di insolvenza,
    la controgaranzia copre fino al 90% della
    somma liquidata o versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore
    dal Confidi o altro fondo di garanzia.

Focus sulle recenti novità
Gli ultimi mesi del 2010 sono stati caratterizzati da una serie di
importanti interventi che hanno interessato il Fondo di Garanzia. Con decreto
del 15 ottobre 2010
(Gu n. 250 del 25 ottobre 2010)
è stata modificata la definizione di
“investimenti” prevista dalla disciplina che regola
la concessione di garanzie alle Pmi a valere sul Fondo
.
Sono stati ammessi, infatti, gli investimenti in mezzi di trasporto
(autoveicoli, imbarcazioni e velivoli) iscritti a un Pubblico Registro
per l’utilizzo in c/proprio. Tali investimenti, tuttavia,
restavano ancora esclusi per le imprese dell’autotrasporto
merci per conto terzi (codice Istat 60.25 della classificazione 1991,
ovvero 60.24 della classificazione 2002, ovvero 49.4 delle
classificazione 2007). Con il decreto 21 settembre 2010
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Gu n. 257 del 3
novembre 2010) sono state apportate importanti modifiche
al decreto 22 luglio 2009, istitutivo della sezione speciale del Fondo
di garanzia rivolta alle Pmi di autotrasporto merci per c/terzi
.
Viene stabilito che le imprese del settore possano utilizzare la
sezione speciale del Fondo anche per l’acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci di categoria N1 (veicoli a motore
destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a
3,5 t), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), N3 (veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t)
e di rimorchi con massa massima superiore a 10 t (di categoria O4) di
cui al vigente codice della strada. La garanzia è fruibile
nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Commissione europea e dal
Dpcm 3 giugno 2009 relativo agli aiuti temporanei di importo limitato
che, si ricorda, sono stati recentemente prorogati al 31 dicembre 2011.

Non va, poi, dimenticato che sono statti dettati, con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2010
(Gu n. 266 del 13 novembre 2010), i nuovi criteri per
calcolare l’Esl
(Equivalente sovvenzione
lordoi della garanzia, al fine di determinare l’effettiva
misura del beneficio.
Poiché ora l’elemento contributivo è
parametrato anche sulla durata dell’operazione finanziaria
garantita, i nuovi criteri di calcolo dell’aiuto sono
particolarmente vantaggiosi per le operazioni di breve – medio termine.
La metodologia adottata implica, in particolare, due conseguenze:

  • l’Esl non è
    più fissa
    (precedentemente era di aliquota
    fissa pari al 13% dell’importo garantito, a prescindere dalla
    durata dell’operazione) ma varia in base ad
    alcuni parametri prestabiliti
    ;
  • alcune tipologie di operazioni
    (partecipazioni, prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo
    termine) non sono più sottoposte al regime de
    minims
    (in attesa che venisse definita una
    metodologia di calcolo, tutte le operazioni erano soggette a de
    minimis
    ).

In relazione al primo punto, l’Esl della garanzia
dovrà essere determinata in base al alcuni criteri:
percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di
rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di
investimento e di liquidità), incidenza dei costi
amministrativi, remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal
regime di garanzia, valore del tasso di riferimento comunitario, durata
dell’operazione finanziaria da garantire.
Con riferimento alle operazioni non più sottoposte al regime
de minimis, il caso più rilevante
è quello degli interventi finanziari di durata compresa tra
18 mesi e 10 anni (finanziamenti a medio-lungo termine) destinati alla
realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data
di presentazione della domanda di finanziamento al soggetto
finanziatore. L’efficacia contributiva del Fondo
sarà espressa in misura percentuale sul costo del programma,
costituendo intensità di aiuto soggetta ai limiti stabiliti
dal Regolamento Ce 800/2008 determinati in base alla localizzazione
delle imprese (aree ex art. 87.3.a) e c) e altre aree). Il regime de
minimis
continuerà ad applicarsi alle operazioni
relative a programmi di investimento effettuate da PMI e consorzi
operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, alle operazioni di durata superiore a 10 anni, anche
se relative ad investimenti avviati successivamente alla data di
presentazione delle domande di finanziamenti e, infine, nei casi in
cui, pur essendo applicabile il regime
“autorizzato” ai sensi del regolamento Ce 800/2008,
il beneficiario opti per la concessione dell’aiuto in
applicazione della regola de minimis.
Al fine di facilitare la determinazione dell’Esl della
garanzia, le disposizioni operative del Fondo dedicano una apposita
sezione (parte VII) all’illustrazione della metodologia di
calcolo dell’Esl, individuando tutte le casistiche possibili.

Queste ultime sono elencate in due distinte tabelle, una per i
finanziamenti a fronte di investimenti e l’altra per i
finanziamenti per liquidità. In ciascuna tabella i valori
sono determinati da due elementi: la durata del finanziamento (colonna
verticale) e la commissione pagata per l’intervento del fondo
(linea orizzontale). Incrociando i due dati si individua la casella con
la percentuale da applicare all’importo garantito per
calcolare l’equivalente sovvenzione lordo.
Logicamente, i valori delle tabelle contenute in tale sezione
varieranno a seguito degli aggiornamenti del tasso di riferimento
comunitario e dei coefficienti di rischio. Al riguardo, si segnala che
attualmente il tasso di riferimento comunitario è, a partire
dal mese di gennaio 2011, 2,49% (rispetto al precedente 2,45%).
L’istituto gestore provvede, così, periodicamente
ad aggiornare le griglie di calcolo dell’elemento di aiuto
degli interventi del Fondo e a dare comunicazione di tutte le altre
variazioni che interverranno.
Si segnala che l’applicazione della disciplina del c.d.
“regime autorizzato” agli interventi del Fondo di
garanzia è, comunque, momentaneamente sospesa, in attesa
della definizione delle procedure di comunicazione alla Commissione
europea ai sensi del Regolamento Ce 800/2008 del nuovo metodo di
calcolo. Pertanto, nelle more dell’autorizzazione, tutti gli
interventi del Fondo sono ancora concessi in ambito de
minimis
, applicando i coefficienti aggiornati.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito,
Novecento Media)

Emilia Romagna, contributi per iniziative aggregate di internazionalizzazione

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IN SINTESI

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese

ATTIVITÀ
AGEVOLABILI

Il bando prevede il finanziamento di iniziative aggregate
rappresentative di filiera, finalizzate alla promozione, penetrazione
commerciale e cooperazione industriale

SPESE
AMMISSIBILI

Le spese ammissibili devono essere connesse alle attività
sopra indicate. Per esempio sono ammissibili le spese per promozione,
pubblicità, ecc.

AGEVOLAZIONE
Il contributo, in regime de minimis, è
concesso nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, per un
importo non inferiore a 25.000 euro né superiore a 200.000
euro

PROCEDURA
Le domande devono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna entro
il 21 giugno 2011.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

DIFFICOLTÀ
La redazione della domanda di finanziamento non è
particolarmente complessa, si consiglia comunque di essere supportati
da un esperto in finanza agevolata

TEMPI
L’istruttoria partirà dal giorno successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle domande e si
concluderà entro 90 giorni successivi

COSTI
I costi per la redazione della domanda possono variare in relazione
alla tipologia di progetto di internazionalizzazione che si intende
realizzare

PROBABILITÀ
Le disponibilità di risorse sono rilevanti e quindi
c’è la probabilità di vedere diversi
progetti finanziati

IN DETTAGLIO

NORMATIVA


  • Programma Regionale Triennale per lo sviluppo delle attività
    produttive 2003-2005 – Del. Cons. Reg. 5.11.2003, n. 526

  • Dgr 7.3.2011, n. 308; Bur 18.3.2011, n. 42 (bando 2011)

MODULISTICA
http://www.sprint-er.it

PER
INFORMAZIONI

• Regione Emilia Romagna – Direzione Generale
Attività Produttive, Commercio, Turismo –
all’Attenzione del Responsabile del Servizio Sportello
Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese – Viale
Aldo Moro, 44, 40127 – Bologna
agiuliani@regione.emilia-romagna.it
bbusi@regione.emilia-romagna.it

Con Dgr n. 308 del 7 marzo 2011 (Bur n. 42 del 18 marzo 2011)
è stato approvato il bando 2011 relativo alla misura 5.2.D
del Piano triennale per le attività produttive, che prevede
la concessione di contributi a sostegno di iniziative aggregate
rappresentative di filiera, finalizzate alla promozione, penetrazione
commerciale e cooperazione industriale.
Il bando è rivolto alle aggregazioni
costituite da almeno sei piccole e medie imprese appartenenti allo
stesso settore o alla stessa filiera produttiva
, ovvero
integrate verticalmente.
I progetti possono prevedere le seguenti spese (da sostenere dopo la
pubblicazione del bando):

  1. partecipazione ad eventi fieristici
    di rilevanza internazionale e significativi per la filiera di
    riferimento;
  2. interventi di promozione e
    pubblicità
    sui mercati esteri;
  3. spese di consulenza esterne
    per la realizzazione di studi di fattibilità
    finalizzati a successivi investimenti all’estero in forma aggregata
    riguardanti strutture stabili;
  4. spese per consulenze esterne
    inerenti la ricerca in comune di partner
    commerciali o industriali, agenti, buyers, importatori;
  5. valutazione delle partnership
    commerciali e produttive con imprese estere;
  6. spese di coordinamento dell’aggregazione;
  7. costi notarili per la
    costituzione dell’Ati.

Questa iniziativa, concordata con le parti costituenti il
Comitato Export e Internazionalizzazione della Regione Emilia Romagna,
completa l’insieme delle azioni di sostegno della Regione
Emilia Romagna alle Pmi, integrando gli strumenti già
utilizzati, quali il Programma Promozionale istituzionale e di sistema.

Beneficiari
Il bando è rivolto alle aggregazioni costituite da almeno
sei piccole e medie imprese appartenenti allo stesso settore o alla
stessa filiera produttiva, ovvero integrate verticalmente.
La domanda può essere presentata direttamente
dall’aggregazione già costituita in forma di Ati oppure da
soggetti promotori che devono presentare un unico programma contenente
almeno due progetti di almeno 6 Pmi,
aggregate in filiera o settore.
Le imprese devono appartenere allo stesso settore, alla
stessa filiera produttiva o essere integrate verticalmente
,
avere sede principale nel territorio regionale
e partecipare finanziariamente al
progetto.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che operano
nei seguenti settori
(Istat 2007):

  • C – Attività manifatturiere;
  • D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
    aria condizionata;
  • E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività
    di trattamento dei rifiuti e risanamento;
  • F – Costruzioni;
  • E 38 – Smaltimento dei rifiuti solidi;
  • J 59 – Produzione cinematografica, di video, di
    programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
  • J 62 – Informatica e attività connesse;
  • J 63 – Servizi di informazione e altri servizi
    informatici;
  • M 72 – Ricerca e sviluppo.

Ogni impresa può partecipare ad un solo progetto.
Non sono ammissibili le Ati i cui soggetti mandatari siano beneficiari
degli interventi previsti dalla Misura 5.2 C.
Alle aggregazioni possono partecipare anche soggetti diversi da quelli
indicati sopra, ma questi non possono beneficiare al contributo.

Iniziative ammissibili
La misura intende favorire la partecipazione delle imprese a iniziative
di internazionalizzazione condotte in forma aggregata.
Sono ammissibili le iniziative promozionali,
fieristiche, commerciali e di cooperazione a livello di filiera
;
i progetti devono identificare una filiera produttiva specializzata e
definire chiaramente un “percorso strutturato di
internazionalizzazione” che preveda un insieme articolato di azioni.

Spese ammesse
Nell’ambito dei progetti sono ammissibili le seguenti spese:

  1. Partecipazione ad eventi fieristici
    all’estero di rilevanza internazionale e significativi per la filiera
    di riferimento
    (nella misura massima del 50%
    del costo totale del progetto):

• il costo dell’area espositiva e dell’allestimento
dello stand comune;
• il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa
l’assicurazione;
• il costo di hostess e interpreti;
• il costo di materiale specifico e pubblicitario per
promuovere la partecipazione comune all’evento fieristico.
Non sono ammesse le spese di viaggio e di soggiorno.

  1. Interventi di promozione e
    pubblicità sui mercati esteri, nella sola forma aggregata,
    comprendenti
    :

• l’acquisto di spazi pubblicitari comuni su carta
stampata, in televisione, cartellonistica, siti internet e simili;
• la realizzazione comune di incontri, eventi, convegni,
esposizioni di prodotti e conferenze stampa (affitto locali, spese di
spedizione, interpretariato, traduzione, consulenze esterne, acquisto
di spazi promozionali sui media);
• l’ideazione di materiale pubblicitario e promozionale in
lingua estera (ad es. brochure, depliant, video e simili).

  1. Spese di consulenza esterne per la
    realizzazione di studi di fattibilità finalizzati a
    successivi investimenti all’estero in forma aggregata

    riguardanti strutture stabili quali: show room collettive (esclusi
    uffici di rappresentanza e punti vendita al dettaglio), centri
    collettivi di servizi che svolgano funzioni di assistenza post vendita,
    formazione, gestione di magazzini, assistenza tecnica post vendita,
    controllo della qualità, logistica), impianti produttivi di
    beni e servizi (comprese reti distributive). Sono ammesse anche le
    spese del personale interno dipendente da una o più delle
    imprese dell’Ati limitatamente al valore pari al 20% del
    costo totale dello studio di fattibilità.
    Le spese relative a tale punto non possono eccedere il 20% della somma
    delle spese ammissibili di cui alle lettere A, B, D, E.
  2. Spese per consulenze esterne inerenti la ricerca in comune
    di partner commerciali o industriali, agenti, buyers, importatori.
  3. Valutazione delle partnership commerciali e produttive con
    imprese estere attraverso visite aziendali in Emilia-Romagna di
    operatori stranieri, formazione di tecnici stranieri e produzione di
    materiale e manualistica tecnica in lingua, rappresentativi delle
    produzioni dell’aggregazione, comprendenti:
    1. costi connessi all’impiego di personale tecnico
      dipendente delle imprese beneficiarie;
    2. traduzioni e interpretariato;
    3. stampa di materiali in lingua;
    4. consulenze tecniche esterne.
  4. spese di coordinamento, in capo al mandatario, nella misura
    massima del 10% della somma delle spese ammissibili di cui alle lettere
    A, B, C, D, E.
  5. costi notarili per la costituzione dell’Ati.

Con riferimento al bando 2011, sono ammissibili le spese
sostenute a partire dal 18 marzo 2011.

Agevolazioni previste
La misura prevede l’erogazione di un contributo in conto capitale che
copre fino al 50% delle spese ammissibili.
Il contributo regionale per ciascun progetto è compreso tra
un minimo di 25.000,00 euro e un massimo di 200.000,00 euro.
Il contributo è erogato nell’ambito del regime de minimis.
Il contributo non è cumulabile, sulle medesime spese
ammissibili, con altri tipi di incentivazione pubblica di qualsiasi
natura.

Procedure
Le domande, redatte su appositi moduli e complete della documentazione
richiesta, devono essere presentate al seguente indirizzo:

Regione
Emilia Romagna – Direzione Generale Attività Produttive,
Commercio, Turismo – all’Attenzione del Responsabile del
Servizio Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione
delle Imprese – Viale Aldo Moro, 44, 40127 – Bologna

Con riferimento al bando 2011, le domande devono essere
presentate entro il 21 giugno 2011.
La domanda può essere presentata direttamente
dall’aggregazione già costituita in forma di Ati oppure da
soggetti promotori che agiscono per conto dell’aggregazione. In questo
caso, le imprese partecipanti devono impegnarsi a costituirsi in Ati
una volta aggiudicato il contributo richiesto.
L’istruttoria, effettuata da un gruppo di lavoro nominato dal Direttore
generale, inizia il giorno successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle domande e si conclude entro 90 giorni da tale
termine.
La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione a favore
della mandataria dell’Ati del progetto, che provvede quindi a versare
alle altre imprese aderenti la parte di contributo spettante in ragione
delle quote percentuali espresse nell’atto di costituzione dell’Ati e
delle spese ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione
del progetto.
Con riferimento al bando 2011, i progetti devono concludersi entro un
anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento
Media)

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